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Risponde del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l'imprenditore che simula costi sostenuti per progetti di innovazione tecnologica mentre si tratta di costi inerenti la normale attività di impresa

Deve rispondere del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) l'imprenditore che simula costi sostenuti per progetti di innovazione tecnologica mentre si tratta di costi inerenti la normale attività di impresa. Tale responsabilità non è esclusa nemmeno nel caso in cui si sia interamente affidato, per la presentazione delle domande di contributi, a consulenti esperti in materia. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 settembre 2010, n. 32748.

Corte di Cassazione Penale, Sentenza del 7 settembre 2010, n. 32748



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BA. Gi. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza in data 26/11/2009 della Corte di Appello di Firenze;

esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;

udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, avv. Fabiani Enrico che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza resa il 13.11.2008, all'esito di giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie, il G.U.P. del Tribunale di Firenze ha dichiarato Ba.Gi. , legale rappresentante della societa' I.A.B. ( In. Ac. Bi. ) a r.l. corrente in (OMESSO), colpevole di due delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dell'Unione Europea e della Regione Toscana, relativi a provvidenze e agevolazioni in favore delle imprese industriali richieste e ottenute per gli esercizi (OMESSO). Per l'effetto, unificati i due reati sotto il vincolo della continuazione e concessegli generiche circostanze attenuanti, il g.u.p. ha condannato l'imputato alla pena condizionalmente sospesa di dieci mesi di reclusione.

Sul piano storico i fatti sono integrati da due dichiarazioni-domande di contributi (finanziari a carico dell'Unione Europea e fiscali, come credito d'imposta, a carico della Regione Toscana) presentate all'ente regionale nella sua qualita' dal Ba. , ai sensi del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito in Legge 28 maggio 1997, n. 140 (recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), relative agli esercizi (OMESSO) (domanda 2.7.2002) e (OMESSO) (domanda 18.12.2003) per l'attuazione di altrettanti progetti di innovazione tecnologica nel comparto produttivo della IA. srl. Il primo progetto concernente la messa a punto di una tecnica di finitura superficiale di manufatti in zama (lega di zinco, alluminio e magnesio) per ottenere un prodotto finito di alta qualita' e di minor costo dell'ottone (oggetti fungenti da accessori metallici di borse, scarpe e altri articoli di abbigliamento). Il secondo progetto relativo alla ricerca su bagni di doratura degli oggetti in zama al fine di abbattere i costi e ottenere una piu' vasta gamma di sfumature del colore giallo.

Nel contesto di una verifica generale compiuta presso la societa' IA. srl dalla Guardia di Finanza nel (OMESSO) emerge in primo luogo che le due domande sottoscritte e presentate dal Ba. hanno esposto dati societari (secondo i parametri richiesti dalla circolare 10.7.1998 del Ministero dell'Industria) palesemente non rispondenti al vero; in particolare per le voci di spesa concernenti il personale effettivamente impiegato nei due progetti industriali nonche' per le spese generali, le spese per acquisizioni di consulenze tecniche funzionali ai progetti, le spese per acquisto di strumenti e macchine utensili destinate agli stessi. A siffatto palese "gonfiaggio" delle voci di spese indicate come sostenute per attuare i due progetti risulta giustapposta, in secondo luogo e ancora alla luce dei controlli svolti dalla G.d.F., una concreta inesistenza degli indispensabili profili di innovazione tecnologica giustificanti le erogazioni regionali e comunitarie, essendo risultato che gli oggetti in zama sono in produzione ormai da molto tempo (fin dagli anni Sessanta del decorso millennio) anche da parte della IA. srl, che in buona sostanza ha inteso lucrare benefici finanziari e tributari a copertura di costi sostenuti per la normale e ordinaria attivita' manifatturiera (si e', tra l'altro accertato, che la IA. ha posto regolarmente in commercio fin dal (OMESSO) gli oggetti in zama che, a tenore del progetto interessante l'attivita' dell'intero esercizio annuale, avrebbero dovuto assumere carattere sperimentale o di prototipo). In base agli elementi conoscitivi raccolti dalla polizia giudiziaria sono state calcolate (e contestate in imputazione) come frutto di indebita percezione le somme incentivanti erogate alla societa' IA. per i progetti (OMESSO) in euro 166.000,00 per il primo progetto (euro 41.000,00 erogati con fondi U.E., euro 124.500,00 erogati dalla Regione Toscana in forma di credito di imposta) ed in euro 17.790,00 per il secondo progetto (credito di imposta riconosciuto dalla Regione).

Nell'illustrato panorama conoscitivo il decidente giudice di primo grado ha considerato privi di fondamento e di reale riscontro documentale e storico gli assunti autodifensivi del Ba. (giusta gli atti dallo stesso prodotti prima della discussione del giudizio abbreviato), la cui condotta mendace, attuatrice dell'elemento materiale della fattispecie di cui all'articolo 316 ter c.p. ("... dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere"), ha ritenuto suffragata dal corrispondente dolo generico in termini di consapevole e deliberata consumazione delle false rappresentazioni della realta' societaria allegate a supporto delle due domande di provvidenze incentivanti.

2.- L'imputato ha appellato la sentenza del g.u.p. fiorentino, ribadendo l'insussistenza dei reati (secondo la duplice prospettiva della reale esecuzione dei due programmi industriali e delle loro connotazioni innovative) e l'assenza di qualsiasi intentio decipiendi nel proprio comportamento.

La Corte di Appello di Firenze con la sentenza del 26.11.2009 ha confermato in punto di responsabilita' la decisione di primo grado, condividendone l'analisi ricostruttiva e valutativa dei fatti e stimando prive di pregio le enunciate critiche dell'imputato siccome contraddette (ad onta degli elaborati consulenziali presentati dal prevenuto) dagli accertamenti storico-documentali esperiti dalla Guardia di Finanza (che con riguardo alla voce di spesa piu' rilevante esposta nei due progetti, quella relativa al personale impiegato ha provveduto ad escutere i dipendenti della societa' IA. che - secondo le due domande di incentivi del Ba. - sarebbero stati impegnati nell'attivita' produttiva innovativa, accertando che quasi tutti o non si erano occupati dei due progetti perche' svolgenti meri compiti amministrativi o erano stati impiegati in altre linee produttive). Nondimeno i giudici di secondo grado hanno ritenuto di dover rivedere il giudizio di gravita' delle antigiuridiche condotte del Ba. (che tra l'altro ha corrisposto alla Regione la sanzione pecuniaria-restitutoria di oltre euro 27.000,00) con conseguente mitigazione della pena. Pena che, muovendo da una base di calcolo inferiore rispetto alla sentenza del g.u.p., ha determinato in misura di sei mesi di reclusione, sostituiti dalla equivalente pena pecuniaria di euro 6.840,00 di multa.

3.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Ba. , deducendo un unico motivo di censura per contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione imperniato sull'incoerente disamina dell'elemento soggettivo dei contestati reati di cui all'articolo 316 ter c.p..

Nel ribadirsi che l'imputato ha agito in perfetta "buona fede", perche' - pur essendo un "esperto" imprenditore, come affermano i giudici di merito - non ha dimestichezza con pratiche di finanziamento e per le due domande per cui e' processo si e' affidato all'opera di un consulente esterno (il ragioniere La. Le. , che ha predisposto le due domande, eseguendo anche la perizia giurata attestante congruita' e pertinenza ai due progetti delle spese dichiarate dall'imprenditore), si osserva nel ricorso che la Corte di Appello sarebbe giunta alla conclusione dell'assenza del dolo nel comportamento del Ba. . In vero nel vagliare la gravita' della sua condotta illecita, i giudici del gravame formulano un giudizio di "superficialita'" dell'imprenditore, che certamente non si correla alla volonta' di commettere i reati ascrittigli ("... ritiene la Corte, tuttavia, che la condotta del Ba. e' stata improntata alla superficialita' piuttosto che alla callidita', affidandosi magari a consulenti che sulla materia dell'accesso ai finanziamenti della CEE hanno creato fiorenti attivita' ..."). Siffatto giudizio sull'elemento psicologico del reato non e' compatibile con il dolo, perche' la superficialita' dell'azione, escludendo una previa volonta' di attuazione dell'evento del reato, evoca unicamente un atteggiamento di leggerezza, disattenzione o negligenza, ma non certo l'intenzionale commissione del reato. In una parola la superficialita' integra uno stato soggettivo di mera colpa. Sicche', in coerenza con un tale giudizio escludente una volonta' dolosa, la Corte di Appello avrebbe dovuto mandare assolto il Ba. dai due reati ascrittigli.

4.- La censura del ricorrente e' infondata e la proposta impugnazione va rigettata.

Diversamente da quanto si sostiene in ricorso la sentenza di appello non esclude affatto nel complessivo contegno dell'imputato il dolo dei due contestati reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Al riguardo e' opportuna una breve premessa metodologica.

Al di la' dell'intrinseca gia' chiara e puntuale motivazione della sentenza di appello, che - al contrario di quanto addotto nell'odierna discussione dal difensore del Ba. - offre adeguata e corretta risposta a tutti i rilievi formulati con l'atto di appello, non e' inutile rammentare che questa Corte regolatrice ha chiarito come il giudice di legittimita', ai fini del vaglio di congruita' e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento, ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello, sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. E tale dato, che sostanzia la diacronica dinamica del processo decisionale del giudice di merito, e' ancor piu' significativo allorche', come nel caso di cui al presente ricorso, la sentenza di appello abbia interamente confermato le statuizioni valutative del giudice di primo grado (cd. doppia conforme), limitandosi (in accoglimento di subordinata doglianza dell'appellante sulla onerosita' della pena) a mitigare il trattamento sanzionatorio (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 4, 4.6.2004 n. 36757, Perino, rv. 229688; Cass. Sez. 4, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, riv. 233187; Cass. Sez. 1, 26.6.2000 n. 8868, Sangiorgi, rv. 216906: "Allorche' le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo").

La sentenza di primo grado del g.u.p. del Tribunale di Firenze costruisce l'analisi dell'elemento soggettivo dei due reati attribuiti al Ba. , oltre che sull'oggettiva non veridicita' dei dati progettuali e di spesa dichiarati nelle due domande di finanziamento a sua firma, facendo leva sull'indiscussa esperienza industriale dell'imputato (un esperto del settore merceologico di sua pertinenza) e sulla sua piena cognizione degli elementi dei progetti illustrati nelle domande. Emergenza che attesta, sul piano della volonta' criminosa (dolo), sia la consapevolezza di simulare come innovazione di prodotti la normale attivita' d'impresa della IA. srl, sia l'intento di ammortizzare con le due richieste di agevolazioni e incentivi i costi per pregressi investimenti di strutture e materiali per la lavorazione di oggetti in zama gia' in atto da tempo.

Tali considerazioni della prima sentenza sono condivise e fatte proprie dalla Corte di Appello nella sua rinnovata disamina dell'elemento soggettivo del reato, laddove puntualizza che l'imputato ha cercato di conseguire benefici economici con una ricerca industriale che era stata gia' realizzata, indicando costi e spese approssimativi senza il rispetto della normativa comunitaria e nazionale legittimante i finanziamenti. Sul punto la sentenza impugnata formula, quanto alla intenzionalita' criminosa della condotta dell'imputato, un giudizio non meno perentorio di quelli gia' espressi dalla prima sentenza ("Ritiene la Corte che le richieste di finanziamento siano state realizzate con l'intento di veder riconosciuta una attivita' in parte gia' svolta dall'impresa di cui il Ba. e' legale rappresentante").

Di tal che nessuna contraddittorieta' e illogicita' e' ravvisabile nella confermativa decisione di secondo grado, che - come si evince senza incertezza dall'impiego della disgiuntiva "tuttavia" nella ellittica frase sulla "superficialita'" dell'azione dell'imputato, evidenziata nel ricorso a sostegno dell'asserita incongruenza della motivazione- si e' soltanto fatta carico di ridurre la pena irrogata dal primo giudice per adeguarla a quella che e' stata ritenuta la concreta gravita' dei fatti illeciti realizzati dall'imputato. In altri termini i giudici di appello, con riferimento al dolo generico caratterizzante la fattispecie di cui all'articolo 133 c.p.), con un giudizio sul fatto insindacabile in cassazione, il grado di intensita' del dolo. Intensita' correttamente parametrata sui coefficienti di consistenza delle componenti dell'elemento psicologico della condotta antigiuridica, nella sua duplice espressione rappresentativa conoscitiva (grado di certezza o consapevolezza con cui un "esperto" imprenditore come il Ba. si prefigura gli elementi del fatto di reato) e volitiva (grado di adesione al raggiungimento del risultato formato da provvidenze e incentivi non consentiti dalla legge).

Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente alla rifusione spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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