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Risponde di sottrazione di minore la madre affidataria che allontana il figlio dal papà consentendo solo di telefonare

Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (articolo 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con se' il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di se', quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potesta' dell'altro genitore, come le attivita' di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma (Cass. Sez. 6, 4.3.2002 n. 11415; Sez. 6, 18.2.2008 n. 21441). Ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, e' richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volonta' da parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volonta' di sottrarre (cioe' di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potesta' genitoriale e di trattenerlo presso di se' contro la volonta' dell'altro genitore. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 4 novembre 2009, n. 42370)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PI. LU. , N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 58/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 21/09/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 4.10.2005, con la quale il Tribunale di Ferrara ha dichiarato Pi. Lu. colpevole del reato di cui all'articolo 574 c.p., per aver sottratto il figlio minore Fi. , di anni nove, alla potesta' del padre Na. Ma. , dal (OMESSO).

Ricorre la Pi. , mediante il suo difensore, lamentando l'erronea applicazione della legge e l'errata valutazione delle prove. Deduce che nella specie non ricorrono gli elementi integrativi del reato contestato, in quanto l'imputata si e' allontanata di casa, portando con se' il bambino, perche' sottoposta a continue violenze da parte del marito, e non ha affatto impedito al coniuge l'esercizio della potesta' genitoriale, avendolo avvertito del luogo in cui si trovava il minore ed essendo quest'ultimo rimasto sempre in contatto telefonico col padre. Aggiunge che in data 6.3.2003 il Presidente del Tribunale di Ferrara, nell'affidare, nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi, il figlio alla madre, ha dato atto della strumentalita' della denuncia sporta dal Na. , nella quale quest'ultimo sosteneva di non sapere dove si trovassero la moglie e il minore.

DIRITTO

Il ricorso e' infondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte, risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (articolo 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con se' il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di se', quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potesta' dell'altro genitore, come le attivita' di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma (Cass. Sez. 6, 4.3.2002 n. 11415; Sez. 6, 18.2.2008 n. 21441). Ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, e' richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volonta' da parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volonta' di sottrarre (cioe' di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potesta' genitoriale e di trattenerlo presso di se' contro la volonta' dell'altro genitore (Cass. Sez. 6, 4.3.2002 n. 11415).

Alla luce degli esposti principi, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto integrato il reato contestato, avendo accertato che nel caso in esame l'imputata ha scientemente sottratto per alcuni mesi il figlio minore al padre, senza il consenso di quest'ultimo, portandolo con se' in (OMESSO) - luogo raggiungibile solo con un viaggio in aereo o comunque con un lungo e costoso viaggio -, in tal modo privando di fatto il Na. della possibilita' di esercitare il suo ruolo di genitore, non esplicabile solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie. Di qui il rilievo, pienamente congruente, della inconferenza delle considerazioni svolte dalla difesa riguardo alla conoscenza del luogo in cui si trovava il figlio da parte del Na. ed alla funzione strumentale della denuncia presentata da quest'ultimo contro la moglie, nella quale non veniva indicata tale circostanza.

Con valutazione esente da vizi logici e giuridici, d'altro canto, la Corte di Appello ha escluso l'applicabilita' della causa di giustificazione invocata dalla prevenuta, avendo rilevato che i due episodi di violenza da quest'ultima subiti ad opera del marito, risultanti dalle testimonianze raccolte, risalgono ad epoca antecedente e che, pertanto, nella specie difetta il requisito dell'attualita' della causa di giustificazione, invece ricorrente nel precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa, in cui la moglie era stata costretta a fuggire a causa delle percosse del marito. A conferma del fatto che nel caso in esame non si trattasse di una situazione di emergenza, il giudice del gravame ha ulteriormente evidenziato, con argomentazione non manifestamente illogica, che l'imputata e' rimasta nella casa coniugale anche dopo che il marito aveva avanzato richiesta di separazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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