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Se l'affitto riguarda l'intera azienda e non solo i singoli macchinari, della non conformità agli standards di sicurezza di questi ultimi risponde il datore di lavoro e non il produttore o l'installatore dell'impianto

Se l'affitto riguarda l'intera azienda e non solo i singoli macchinari, della non conformità agli standards di sicurezza di questi ultimi risponde il datore di lavoro e non il produttore o l'installatore dell'impianto. La concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza non può configurarsi in quanto l'imputato, ovvero l'imprenditore che affitta l'azienda, non rientra nel novero dei soggetti indicati dalla normativa di cui sopra, trattandosi di concessione in affitto dell'intera azienda e non di singoli attrezzi.

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 22 maggio 2012, n. 19416



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine in data 21.12.2010 che l'ha condannato alla pena di euro 6.020 d'ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 91, in relazione all'articolo 6, comma 2;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il P.M. nella persona del PG, dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza 21 dicembre 2010 il Tribunale di Udine condannava (OMISSIS) alla pena di euro 6.000 d'ammenda quale colpevole del reato di cui all'articolo 91 in relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2 oggi previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 57 e 23 per avere, quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., concesso in noleggio alla (OMISSIS) s.r.l. macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Il tribunale riteneva accertato che i macchinari noleggiati nel contesto di un contratto d'affitto d'azienda stipulato in data 13 aprile 2007 erano datati nel tempo; avevano caratteristiche non in linea con gli standard di sicurezza previsti dalla legge difettando di comandi di blocco o di doppi comandi oppure di strumenti di protezione rispetto al corpo dell'operatore.

Riteneva, altresi', sussistere continuita' normativa tra le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2 e articolo 91 e quelle di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 23 e 57 e riteneva infondata l'interpretazione della difesa secondo cui le condotte collegate all'affitto d'azienda non rientrerebbero tra quelle penalmente sanzionate.

2 - Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilita' del reato stante che:

- la condotta tenuta non e' consistita nel noleggio di macchinari, ma nell'affitto dell'intera azienda;

- la condotta di noleggio dei macchinari e' definita in modo specifico dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 23 e 72, mentre le condotte non conformi a tali disposizioni sono sanzionate in via amministrativa dall'articolo 87, comma 7, del medesimo decreto;

- la previsione del citato articolo 23 disciplina gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.

Denunciava anche violazione dell'articolo 6 CEDU, dell'articolo 111 Cost., dell'articolo 521 cod. proc. pen. per difetto di contestazione e per violazione del diritto dell'imputato di conoscere esattamente il fatto di cui e' chiamato a rispondere sussistendo vizio evidente rispetto ai principi fissati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007, sezione 2, Drassich contro Italia in causa 25575/04 e con quelli accolti dalla Cassazione (nelle sentenze della sezione 6 n. 45807/2008 e n. 36323/2009).

Altro profilo d'illegittimita' sussisteva con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa a seguito del mutamento della contestazione.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3 - Il ricorso e' fondato perche' il reato contestato non e' configurabile per mancanza dell'elemento soggettivo.

Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6 poneva l'obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori al momento delle scelte progettuali e tecniche di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente e vietava (al comma 2) la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e d'impianti non rispondenti alla legislazione vigente.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 23, che si pone in rapporto di continuita' normativa con la suddetta disposizione, avente titolo "Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori", vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, mentre l'articolo 57 del piu' recente decreto sanziona le violazioni dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

Nella specie e' stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza, ma, all'evidenza, l'ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell'imputazione stante che l'imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle suddette norme.

Si e' trattato, infatti, della concessione in affitto di un'intera azienda e, quindi, non sussiste l'ipotizzato noleggio di singoli attrezzi (un trapano, una pressa, una foratrice e una fresa).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.

 

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