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Se l’imprenditore è accusato di aver emesso assegni falsi, non possono essere sequestrati i conti bancari se tali assegni sono riferiti ad affari diversi da quelli della sua società

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto cose pertinenti al reato, quando vi è pericolo che la loro libera disponibilità da parte dell’indagato possa aggravare ovvero protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Le condizioni di applicabilità di tale misura cautelare sono pertanto due e cioè: - che si tratti di cose pertinenti al reato; - che, inoltre, possa ravvisarsi il pericolo che la libera disponibilità di tali cose da parte dell’indagato aggravi o protragga le conseguenze del reato ovvero agevoli la commissione di altri reati. Ne consegue che se l’imprenditore è accusato di aver emesso assegni falsi, non possono essere sequestrati i conti bancari se tali assegni sono riferiti ad affari diversi da quelli della sua società. (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 10 novembre 2008, n. 41917)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GI. MI., N. IL (OMESSO);

2) BI. MA.;

avverso ORDINANZA del 18/02/2008 TRIB. LIBERTA' di PRATO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Uditi i difensori Avv. PULITI Guido del foro di Firenze ed CASSIANI Alessandro del foro di Roma, che hanno entrambi chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

FATTO E DIRITTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato ha accolto solo parzialmente l'istanza di riesame, proposta da GI. Mi. avverso il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Prato in data 11.1.08, con il quale era stata adottata nei suoi confronti e nei confronti della s.p.a. " CI. CO. " il sequestro preventivo delle somme esistenti sia sui conti correnti intestati al GI., sia sui conti correnti intestati a detta s.p.a. " CI. CO. ", della quale all'epoca il GI. era amministratore, in relazione al processo pendente a carico del GI. per i delitti di cui all'articolo 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) e articolo 368 c.p. (calunnia), entrambi commessi in danno di BI. Ma..

Il Tribunale di Prato, con il provvedimento anzidetto, ha annullato il decreto di sequestro preventivo impugnato limitatamente alla parte riferita alle somme giacenti sui conti correnti intestati alla s.p.a. " CI. CO. ", confermando invece il sequestro delle somme esistenti sui conti correnti intestati al GI..

Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame GI. Mi. ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore, che deduce i seguenti motivi:

1) - violazione ed erronea applicazione dell'articolo 321 c.p.p., comma 1; motivo di ricorso di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) :

non era configurabile il pericolo, che poteva dar luogo al sequestro preventivo, se riferito alla libera disponibilita' di danaro asseritamente frutto di insolvenza fraudolenta, trattandosi di danaro che non costituiva il profitto illecito di tale ultimo reato, facendo esso pur sempre parte del patrimonio dell'agente; in tal modo il sequestro preventivo acquisiva impropriamente e surrettiziamente la funzione e lo scopo del sequestro conservativo, pur in assenza di idonea motivazione circa la dispersione delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni civili derivanti dal reato;

2) - violazione dell'articolo 321 c.p.p. in relazione all'articolo 641 c.p.: inconfigurabilita' in astratto del delitto di insolvenza fraudolenta; motivo di ricorso ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) :

per aversi il delitto di insolvenza fraudolenta era necessario il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, si che costituiva illecito civile il mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione; e nel provvedimento impugnato nulla era stato detto in ordine a tale essenziale requisito.

Nella specie in esame era poi evidente la volonta' di esso ricorrente di soddisfare l'obbligazione, avendo egli chiesto di spostare i termini dell'adempimento.

Non risultava quindi il proposito di esso ricorrente di non adempiere l'obbligazione fin dal primo momento della sua esistenza.

Non era quindi configuratole l'ipotesi delittuosa ipotizzata, anche perche' esso ricorrente aveva fatto opposizione al decreto ingiuntivo, con il quale il prof. BI.Ma. gli aveva chiesto il pagamento della somma di euro 250.000,00 a titolo di onorari; anche per tale motivo non sussisteva l'ipotesi di sua insolvenza fraudolenta.

Il motivo di ricorso sub 1) e' fondato e meritevole di accoglimento.

Non si ritiene infatti che il sequestro preventivo, disposto l'11.1.08 nei confronti dell'odierno indagato dal G.I.P. presso il Tribunale di Prato su tutte le somme di danaro giacenti su conti correnti a lui intestati e confermato dal Tribunale del riesame di Prato con ordinanza del 18.2.08, oggetto ella presente impugnazione, sia stato emesso in modo conforme a quanto dispone l'articolo 321 c.p.p., comma 1.

Secondo la norma da ultimo citata invero il sequestro preventivo puo' avere ad oggetto cose pertinenti al reato, quando vi e' pericolo che la loro libera disponibilita' da parte dell'indagato possa aggravare ovvero protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Le condizioni di applicabilita' di tale misura cautelare sono pertanto due e cioe':

- che si tratti di cose pertinenti al reato;

- che, inoltre, possa ravvisarsi il pericolo che la libera disponibilita' di tali cose da parte dell'indagato aggravi o protragga le conseguenze del reato ovvero agevoli la commissione di altri reati.

Le cose pertinenti al reato, che possono formare oggetto di sequestro preventivo ben possono essere, come nel caso in esame, somme di danaro.

E' tuttavia necessario che trattasi di somme di danaro per le quali sia in qualche modo riconoscibile la relazione immediata con il reato, che si assuma essere stato commesso dall'indagato.

Non possono quindi formare oggetto della misura cautelare in esame le somme di danaro, per le quali non e' ravvisabile detta contiguita' e che ormai si sono confuse con il restante patrimonio del soggetto.

Argomentando diversamente si consentirebbe infatti una indiscriminata ed eccessiva compressione del diritto individuale di proprieta' e di uso del danaro, certamente non voluto dal legislatore (cfr., in termini, Cass. 1, 19.12.2000 n. 5801).

Applicando tali principi al caso in esame, si rileva come i reati allo stato addebitati a GI. Mi. sono due e precisamente quello di insolvenza fraudolenta (articolo 646 c.p.) e quello di calunnia (articolo 368 c.p.), entrambi commessi in danno di BI. Ma..

Secondo l'accusa, detti reati sarebbero stati commessi dallo GI. mediante la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario non trasferibile dell'importo di euro 200.000,00, che invece sarebbe stato da lui in precedenza consegnato al BI. in pagamento di alcune prestazioni professionali.

In tal modo lo GI. avrebbe da un lato coscientemente e volontariamente contratto con il BI. un'obbligazione, essendo sicuro fin dall'inizio di non poterla adempiere; dall'altro avrebbe falsamente incolpato il BI. di detenere un titolo di provenienza illecita. In tale quadro accusatorio non risulta che tutte le somme di danaro detenute dallo GI. sui suoi conti correnti abbiano una contiguita' con i due reati a lui contestati cosi' immediata e diretta da giustificare la grave e drastica misura cautelare in esame, in quanto trattasi di somme di danaro facenti parte del proprio patrimonio personale, per le quali e' alquanto sforzato ritenere che abbiano una diretta attinenza con detti reati.

L'ordinanza del Tribunale di Prato va pertanto annullata, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale, in composizione diversa, affinche' esamini nuovamente la richiesta di riesame, formulata ex articolo 322 c.p.p. dal GI., tenendo presente che, in relazione ai capi d'imputazione elevati a carico dello GI., non sussistono le condizioni previste dall'articolo 321 c.p.p., comma 1 per far luogo al sequestro preventivo di tutte indiscriminatamente le somme di danaro contenute sui conti correnti bancari, di cui lo GI. sia titolare.

Non si esamina il motivo di ricorso sub 2), siccome evidentemente assorbito.

P.Q.M.

la Corte annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Prato per nuovo esame.

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