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Se la moglie rifiuta silenziosamente di avere rapporti con il marito, vi è comunque violenza sessuale

In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale, non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, potendosi configurare nella specie un costringimento fisico - psichico idoneo ad incidere sulla libertà di autodeterminazione, quando è provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti, poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SP. Ma., nato a (OMESSO);

avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 1/12/06;

vista la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 21/1/03, riconosceva Sp. Ma. colpevole del reato di cui all'articolo 609 bis c.p. per avere in tempi diversi e con piu' atti esecutivi del medesimo disegno

criminoso, costretto la moglie, Pa. Co., mediante violenza, a subire atti sessuali; per avere, inoltre, picchiandola ripetutamente, posto in essere atti idonei, in modo non equivoco a costringere con violenza la Pa. a subire atti sessuali.

Lo condannava, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche, ritenuto il fatto di minore gravita', ai sensi dell'articolo 609 bis c.p., u.c., alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione,

applicava, altresi', le pene accessorie di cui all'articolo 609 nonies c.p., nn. 2 e 3, pena sospesa e non menzione.

La Corte di Appello di Messina, chiamata a decidere sul gravame proposto dall'imputato, con sentenza dell'1/12/06, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

- error in iudicando - violazione, falsa ed erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p., nn. 1 e 2, per insussistenza della prova in ordine all'elemento materiale del reato, visto che la stessa p.o. avrebbe escluso di essere stata oggetto di violenza da parte del marito, al fine di avere rapporti sessuali.

- error in procedendo - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), mancanza assoluta di motivazione in ordine ai capi decisivi del provvedimento, avendo omesso la Corte di Appello di valutare la insussistenza di coartazione della volonta' da parte dell'imputato nei confronti della p.o..

Le dichiarazioni rese dalla Pa., infatti, avrebbero nettamente manifestato la sopraggiunta carenza di amore da parte di costei nei confronti del coniuge e che la donna avrebbe assentito ad

avere rapporti sessuali con lo stesso solo per evitare liti alla presenza dei figli minori, ma, nel contempo, quanto affermato avrebbe fornito la prova della insussistenza, nella condotta posta in essere dall'imputato, degli elementi concretizzanti il reato ascrittogli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' infondato e va rigettato.

La sentenza si appalesa argomentata con logica, correttezza ed esaustivita'.

Con il gravame si censura la decisione, rilevando che la Corte territoriale avrebbe errato nel configurare nella condotta posta in essere dal prevenuto il reato di violenza sessuale, evidenziando come dalle dichiarazioni della moglie fosse emerso che la stessa aveva accettato di soddisfare le voglie del marito, pur non amandolo piu', al sol fine di evitare alla prole di assistere ai litigi, che di frequente si verificavano tra i coniugi.

La doglianza appare priva di fondamento, rilevato che le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito nei due gradi del giudizio risultano fondate su una attenta ed approfondita disamina delle risultanze processuali e su una valutazione delle prove rispondente ai criteri di ermeneutica, fissati dal codice di rito, nonche' su considerazioni logiche.

La Corte territoriale evidenzia come dalle dichiarazioni della Pa. sia risultato evidente che ogni qualvolta la stessa si era rifiutata di avere rapporti sessuali con lo Sp., costui aveva reagito in maniera violenta, fino ad aggredirla. Costei aveva subito le voglie del prevenuto, solo per evitare ai figli di assistere a scenate poco edificanti ed afferma sul punto che "si litigava sempre per questo problema... c'erano queste liti, quindi i ragazzi erano li' presenti e, per non creargli questa confusione, acconsentivo perche' c'erano i ragazzi" (esame Pa. pagg. 19-20, riportato in sentenza a pag. 2).

Peraltro, lo stesso imputato ha dichiarato, in particolare con riferimento all'ultimo periodo di convivenza, che la moglie non era disponibile ad avere rapporti sessuali, mostrandosi distaccata, e che, solo per il quieto vivere, aderiva, talvolta, alla sua richiesta di contatti intimi. Da cio' il decidente ha correttamente desunto che lo Sp. era ben consapevole del fatto che la moglie non gradiva avere piu' rapporti sessuali e che soggiaceva alle di lui voglie, solo al fine di evitare indecorose e diseducative scenate di fronte alla prole.

Orbene in tema di reati contro la liberta' sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale, non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, potendosi configurare nella specie un costringimento fisico - psichico idoneo ad incidere sulla liberta' di autodeterminazione, quando e' provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti, poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali (Cass. 7/3/06, n. 14789; Cass. 26/3/04, n. 14789).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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