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Se non ha capacità economica viene meno anche la possibilità di punire penalmente il genitore che non contribuisce finanziariamente al mantenimento del figlio minorenne
Pubblicata il 27/07/2011
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 11 luglio 2011, n. 27051
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Se non ha capacità economica viene meno anche la possibilità di punire penalmente il genitore che non contribuisce finanziariamente al mantenimento del figlio minorenne. L'obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell'obbligato, con la conseguenza che assume rilievo, ai fini di sanzionare penalmente l'inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all'indisponibilità, persistente, oggettiva, ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita. Ragion per cui, essendo stata accertata - nella sede di merito - una obiettiva ed incolpevole incapacità economica del soggetto obbligato, ne consegue che l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli con la formula, perché il fatto non sussiste.