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Se non vien eccepita, è sanata la nullità dell'interrogatorio derivante dalla mancata notifica al difensore di fiducia dell'avviso della data dell'udienza di convalida dell'arresto
Pubblicata il 26/11/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE. VE. Es. ;
avverso l'ordinanza 6 gennaio 2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso.
Sentita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
Che De. Ve. Es. ricorre per cassazione contro l'ordinanza 6 gennaio 2007 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto del ricorrente eseguito dalla polizia giudiziaria, deducendo nullita' del provvedimento di convalida e dell'interrogatorio dell'arrestato in quanto della relativa udienza non era stato dato avviso al difensore di fiducia, nonche' inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere essendo scaduto il termine per un valido interrogatorio.
Ritenuto che effettivamente, l'udienza di convalida e' stata celebrata con l'assistenza di un difensore di ufficio, essendo stato ingiustificatamente omesso l'avviso al difensore nominato di fiducia dall'arrestato;
che, peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora non essendo stato notificato al difensore di fiducia l'avviso della data fissata per la relativa udienza, in sede di interrogatorio ne' il difensore (anche se designato di ufficio), ne' l'indagato eccepiscano la nullita' che e' di ordine generale, ma a regime intermedio, la stessa e' sanata, con la conseguenza che l'interrogatorio e' valido e la misura cautelare successivamente disposta efficace;
che nella specie la predetta nullita' risulta dedotta soltanto con l'atto di impugnazione;
che il ricorso deve, dunque, essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.