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Se si guida un automobile sottoposta a sequestro sussiste la condanna anche penale

Integra il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, oltre che l'illecito amministrativo di cui all'articolo 213 C.d.S., la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario custode, in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo d'indisponibilita', fatti salvi i casi di oggettiva inoffensivita', e' puo' comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene. (cfr. Cass. sez. 6 28/11/2007 nn. 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174; sez. 6 2/7/2009 n. 32405; sez. 6 27/11/2009 n. 7029).

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 21 giugno 2010, n. 23736



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente

Dott. MANNINO Saverio Feli - Consigliere

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di:

1) CI. LU. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 8668/2006 TRIBUNALE di NAPOLI, del 02/03/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA C., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;

Udito il difensore avv. Non e' comparso.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 2/3/2007, assolveva Ci. Lu. dal delitto di cui all'articolo 334 c.p. - per avere sottratto, il (OMESSO), l'autovettura "Fiat Marea" tg. (OMESSO) sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia - perche' il fatto non sussiste.

Riteneva il Tribunale che la condotta ascritta all'imputato integrava soltanto la violazione amministrativa di cui all'articolo 213 C.d.S., comma 4, che comprendeva tutta la disciplina del sequestro in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della stessa, con riferimento all'articolo 334 c.p., articoli 213 e 214 C.d.S.: non si era tenuto conto del rapporto di specialita' reciproca intercorrente tra la prima norma e le altre due, sanzionando l'ima la condotta di sottrazione del bene sequestrato posta in essere da soggetti qualificati (proprietario o custode) e le altre quella di chiunque circoli abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per violazione delle norme sulla circolazione stradale (nella specie, articolo 193 C.d.S.).

Il ricorso e' fondato.

Osserva la Corte che integra il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, oltre che l'illecito amministrativo di cui all'articolo 213 C.d.S., la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario-custode, in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo d'indisponibilita', fatti salvi i casi di oggettiva inoffensivita', e' puo' comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene (cfr. Cass. sez. 6 28/11/2007 nn. 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174; sez. 6 2/7/2009 n. 32405; sez. 6 27/11/2009 n. 7029).

Non ignora il Collegio il contrario orientamento espresso dalla terza sezione penale di questa Corte con le sentenze 24/1/2008 n. 17837 e 20/3/2008 n. 25116, ma ritiene di ribadire il principio di cui innanzi, in quanto le argomentazioni poste a base delle decisioni dalle quali tale principio e' stato enucleato e che devono intendersi qui espressamente richiamate conservano la loro piena valenza e non sembrano essere poste seriamente in crisi dalla contraria tesi sostenuta nelle citate decisioni della terza sezione penale.

Deve, infatti, escludersi che possa trovare applicazione, come si sostiene dalla terza sezione penale, il principio di specialita' di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 9 in quanto presupposto di tale principio e' l'esistenza di un concorso apparente di norme che puniscono lo stesso fatto, secondo una verifica che deve essere compiuta confrontando le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneita'.

Se non convergono sullo stesso fatto, non v'e' spazio per risolvere il concorso tra le due disposizioni in base al principio di specialita'.

Peraltro il confronto non deve essere effettuato in concreto, bensi' tra le fattispecie astratte, cosi' come risultano strutturate dalle corrispondenti norme, e l'accertamento sull'omogeneita' delle disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell'illecito, ma anche l'interesse protetto, l'oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei soggetti attivi.

Sulla base di tali criteri, deve escludersi che tra l'articolo 334 c.p. e l'articolo 213 C.d.S. possa individuarsi un concorso apparente di norme.

Diverso e' il bene giuridico tutelato: la disposizione penale tutela il vincolo d'indisponibilita' del bene sequestrato e il reato e' inserito tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione; l'articolo 213 C.d.S. ha di mira l'esclusione del veicolo sequestrato, in quanto irregolare, dalla circolazione stradale.

Differenti sono le condotte prese in considerazione dalle due norme:

l'illecito amministrativo contempla come unica condotta l'abusiva circolazione, mentre la disposizione penale prevede una serie di condotte che vanno dalla sottrazione al deterioramento del veicolo, passando per le condotte di soppressione, distruzione e dispersione.

Vi sono, infine, differenze anche con riferimento al soggetto attivo degli illeciti: l'articolo 334 si riferisce al "custode" e al "proprietario" del bene, mentre l'articolo 213 si rivolge genericamente a "chiunque".

E' evidente quindi che si e' dinanzi a due disposizioni tendenzialmente eterogenee, rispetto alle quali non puo' operare il principio di specialita' di cui alla Legge n. 689 del 1981, richiamato articolo 9.

Non v'e' alcuna relazione di convergenza tra le norme in questione, che hanno ad oggetto fatti diversi e non identici.

Conclusivamente deve affermarsi che la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra il concorso formale tra la violazione amministrativa di cui all'articolo 213 C.d.S., comma 4 e il reato previsto dall'articolo 334 c.p..

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per il giudizio d'appello (articolo 569 c.p.p., comma 4), alla Corte d'Appello di Napoli, che dovra' uniformarsi al principio di diritto innanzi illustrato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio d'appello alla Corte d'Appello di Napoli.

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