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Se un immigrato ha un lavoro regolare in Italia e fa entrare clandestinamente un figlio per non abbandonarlo nel paese d'orignie non può essere condannato
Pubblicata il 24/12/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere
Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TRIESTE;
nei confronti di:
1) RI. IL., N. IL (OMESSO);
avverso SENTENZA del 10/12/2007 TRIBUNALE di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. LOMBARDO Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22/12/2007 il Tribunale di Trieste ha assolto Ri. Il. dal reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12 comma 1 perche' il fatto non costituisce reato. Il Tribunale ha ritenuto che l'imputato non potesse essere ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nello Stato della figlia minorenne Si., che egli aveva portato con se' - unitamente alla moglie ed all'altro figlio, per i quali soltanto aveva ottenuto il ricongiungimento - facendole eludere i controlli alla frontiera, perche' costretto dalla necessita' di evitare l'abbandono in (OMESSO) della figlia dodicenne.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste con atto del 4/1/2008 deducendo violazione di legge. Il ricorrente ha sostenuto la carenza nella specie dello stato di necessita', considerate le diverse scelte che l'imputato avrebbe potuto compiere e l'assenza di un pericolo non volontariamente causato ne' altrimenti evitabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso del P.M. non meriti accoglimento, avendo il Tribunale di Trieste fatto corretta applicazione, in base a valutazioni sostenute da logica e completa motivazione, della causa di giustificazione di cui all'articolo 54 c.p.. Il ricorrente, infatti, postula la esistenza di alternative comportamentali alla indebita decisione del Ri. di recare seco la figlia minorenne, in Italia, in evidente violazione delle norme sulla procedura di ricongiungimento, ed afferma che il grave danno psichico alla minore (che il ricorrente non contesta essere l'effetto di una traumatica separazione dai genitori) sarebbe stato evitabile con la decisione del Ri. di rimanere in (OMESSO) ovvero di lasciare temporaneamente moglie e figlia ivi in attesa del reperimento di alloggio adeguato (e quindi del presupposto per l'esito positivo di nuova domanda di ricongiungimento).
Orbene, appare evidente che il ricorso, pur invocante la violazione dell'articolo 54 c.p. sotto il profilo della sua falsa applicazione, affida la sua censura a considerazioni meramente congetturali afferenti improbabili o evanescenti scelte alternative del Ri. (abbandonare il lavoro in Italia e cogliere le opportunita' dell'espansione della economia macedone od attivarsi per reperire nuovo idoneo alloggio in Italia) la cui valutazione, a fronte della argomentazione dell'impugnata sentenza, non puo' avere ingresso in questa sede.
Si rigetta pertanto il ricorso, senza provvedere sulle spese trattandosi di impugnazione della parte pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.