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Si configura il furto d'uso per chi ruba un'auto prelevando le chiavi dal cruscotto
Pubblicata il 17/12/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente
Dott. PALLA Stefano - Consigliere
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere
Dott. SAVANI Piero - Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA. RO., N. IL (OMESSO);
avverso SENTENZA del 05/03/2008 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pa. Ro. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione per i minorenni, in data 5.3.08, che ha confermato quella emessa dal locale g.u.p. il 21.5.07 con la quale e' stato condannato, per il reato di furto pluriaggravato del furgone Ducato tg. (OMESSO), commesso in (OMESSO), ritenuta l'equivalenza della diminuente della minore eta', alla pena di un anno di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, con un unico motivo, violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) e articolo 125 c.p.p., in relazione agli articoli 624, 625 e 626 c.p. e articolo 336 c.p.p., nonche' contraddittorieta' della motivazione per non avere la Corte di merito derubricato il reato contestato da furto aggravato a furto d'uso, stanti le dichiarazioni del teste P. S., responsabile della Comunita' che ospitava il ricorrente, proprietaria del furgone in argomento, con conseguente improcedibilita' per difetto di querela, attesa comunque l'insussistenza della aggravante del mezzo fraudolento essendosi il Pa. limitato a prelevare le chiavi di accensione del veicolo dal cassetto aperto in cui erano custodite.
In ogni caso - concludeva il ricorrente - l'atto presentato il 30.3.06 aveva un contenuto meramente dichiarativo, essendosi limitato il P. a riferire all'autorita' di polizia che il furgone era stato prelevato dal Pa., per cui mancava una chiara volonta' che si procedesse nei confronti del colpevole.
Il ricorso e' fondato.
Erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento, che, come tale, secondo quanto previsto dall'articolo 626 c.p., comma 2, rende inapplicabile la fattispecie del furto d'uso.
Se ordinariamente l'uso da parte dell'autore di un furto, per aprire serrature o altri congegni di chiusura, di chiave non legittimamente venuta in suo possesso, concretizza il carattere della fraudolenza, avuto riguardo al modo di apprensione della chiave, di solito improntato a una qualche escogitazione particolare del reo, tuttavia allorche' la disponibilita' della chiave venga al reo ad offrirsi casualmente ed occasionalmente, senza che egli abbia dovuto operare nulla piu' che prendere la chiave stessa ed usarla, il fatto esula dal concetto di fraudolenza e poiche' nella specie il Pa., per impossessarsi del furgone Ducato, ha utilizzato la chiave di accensione semplicemente prelevandola dal cassetto del veicolo in cui era riposta, non v'e' dubbio che non ne abbia acquisito la disponibilita' in maniera fraudolenta, per cui detto comportamento non ha integrato gli estremi della aggravante di cui all'articolo 625 c.p., n. 2, che rende perseguibile d'ufficio il reato di furto, secondo quanto prevede l'articolo 624 c.p., comma 3.
Poiche' e' risultato pacifico che il Pa., qualche ora dopo essersi impossessato del furgone, ha consentito il ritrovamento del mezzo avendo incaricato la propria madre di avvisare il responsabile della casa famiglia, P. S., circa la via dove era stato lasciato parcheggiato il veicolo, per cui la fattispecie in esame deve essere ricondotta in quella prevista dall'articolo 626 c.p., e poiche' il P., responsabile della comunita' ospitante il ricorrente, si e' limitato a denunciare la sottrazione del veicolo, senza esprimere la volonta' di perseguire penalmente il responsabile dell'impossessamento del furgone, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche', qualificato il fatto come violazione dell'articolo 626 c.p., l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come violazione dell'articolo 626 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.