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Sono leciti gli esposti al Consiglio dell’Ordine contenenti critiche pesanti se in rapporto di giuridicità necessaria o utilità con l'esercizio del diritto di presentare esposti

In tema di responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all’onore, nel caso in cui sia presentato un esposto al Consiglio locale dell'Ordine forense, per escludere l'antigiuridicità del comportamento è necessario e sufficiente che le offese contenute negli scritti difensivi siano in rapporto di giuridicità necessaria o utilità con l'esercizio del diritto di presentare esposti (innanzi a detto Consiglio) da parte del soggetto che le ha scritte. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 giugno 2008, n. 16809)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. MAZZA Fabio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. RI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 355, presso lo studio dell'avvocato AMORESANO ALESSANDRA, difeso da se medesimo, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PA. TU., RO. SE., CO. SI. AC., LU. GI.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 04189/04 proposto da:

PA. TU., RO. SE., CO. SI., LU. GI., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEI CAMPIONI 18, presso lo studio dell'avvocato SERRA ANTONIO, che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e contro

MA. RI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 355, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA AMORESANO, difeso da se medesimo, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2743/02 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa il 30/10/02, depositata il 19/11/02, R.G. 94/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/08 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l'Avvocato Antonio SERRA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l'8.6.1993 l'avv. Ma. Ri. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano Padovani Tullio, Ro. Se., Co. Si. e Lu. Gi. per far accertare la responsabilita' dei predetti per diffamazione continuata nei suoi confronti con condanna al risarcimento dei danni nella misura di lire 50 milioni.

Assumeva l'attore che, nella qualita' di socio e consulente legale della s.p.a. Ca. Lo. di. Co., era stato fatto oggetto dai convenuti (anche essi soci della s.p.a.), nel corso del 1989 di un'ingiustificata campagna denigratoria lesiva della sua immagine personale e professionale, particolarmente durante una riunione del Consiglio di Amministrazione e tramite un successivo esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'attivita' svolta per la societa' ed i soci.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando di aver mai diffamato l'attore, essendosi limitati ad esercitare il diritto di critica, nell'ambito dei poteri inerenti alle loro cariche sociali, riguardo alle iniziative dell'avvocato Ma. in una vertenza fra soci e societa'.

"Con sentenza del 26.11.1998, il Tribunale di Milano rigettava la domanda.

La Corte di appello di Milano, adita dall'attore, con sentenza depositata il 19.11.2002, rigettava l'appello.

Riteneva la corte territoriale che nella fattispecie non si ravvisavano elementi diffamatori o denigratori, in quanto i convenuti, facenti parte del consiglio di amministrazione della s.p.a., si erano limitati a criticare la gestione dell'avv. Ma. della causa tra la societa' e la socia Ri., segnatamente riguardo all'accollo delle spese della raggiunta transazione; che egualmente non vi erano elementi diffamatori nell'esposto al Consiglio dell'ordine; che essi convenuti si erano limitati ad esprimere dubbi sulla correttezza della gestione della lite, sollecitando un parere del Consiglio dell'ordine; che l'espressione, secondo cui l'avv. Ma., in combutta con la Ri., aveva spinto questa a promuovere la causa contro - la societa', andava letta nel contesto del dissenso in atto fra le parti, in ordine alla convenienza della transazione della lite, come proposta dall'avv. Ma..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore.

I convenuti resistono con controricorso, che contiene anche ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2055, 1223, e 1226 c.c. nonche' degli articoli 115 e 187 c.p.c.; violazione dell'articolo 112 c.p.c., il vizio logico ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5 c.p.c.).

Assume il ricorrente che la decisione della corte territoriale si scontra con i fatti acquisiti al giudizio e costituenti motivi di impugnazione, donde la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e segnatamente per aver ritenuto che la controversia tra le parti era conseguenza del dissenso in merito al parere professionale dell'appellante sulla definizione transattiva della causa con la socia Ri., mentre tale presupposto contrasta con - la realta' dei fatti, in quanto il consiglio di amministrazione della societa' aveva espressamente richiesto un parere in tali termini; che tale presupposto, su cui si fonda la' sentenza impugnata, costituisce stravolgimento e travisamento dei fatti.

Lamenta poi il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata abbia ritenuto irrilevanti i rilievi critici espressi sull'operato dell'appellante nelle assemblee dell'aprile 1989, nonche' la revoca del mandato e l'esposto al consiglio dell'Ordine, i quali due ultimi atti gia' comportano di per se' una valutazione negativa del comportamento di un legale.

2.1. Il motivo e' in parte inammissibile ed in parte e' infondato. Esso e' inammissibile nella parte in cui il ricorrente lamenta lo stravolgimento ed il travisamento dei fatti.

Il travisamento del fatto non puo'. costituire motivo di ricorso per cassazione, poiche', risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex articolo 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003).

2.2. Infondata e' anche la censura di violazione dell'articolo 112 c.p.c..

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'articolo 112 c.p.c, implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonche' -in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. 22/06/1994, n. 6006; Cass. 19.7.2002, n. 10542).

Nella fattispecie il giudice di appello si e' pronunziato sull'impugnazione e' vi e' corrispondenza tra "domanda" propostagli dall'appellante e quanto pronunziato. La corte territoriale ha solo dato una diversa valutazione dei fatti di causa, rispetto a quanto prospettato dal ricorrente, escludendo che essi contenessero elementi diffamatori.

3.1. Infondata e' anche la censura di violazione degli articoli 2043, 2055, 1223 c.c., nonche' di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza.

Anzitutto va osservato che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione, la ricostruzione - storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita' se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 18/10/2005, n. 20139; Cass. 27/10/2005, n. 20907).

Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimita', che i rilievi critici mossi all'operato dell'avvocato nel corso delle assemblee dell'aprile 1989 e, la successiva revoca del mandato e l'esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati non contenessero espressioni diffamatorie.

Le doglianze espresse sul punto dal ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, rispetto a quella del giudice di merito e, quindi, non puo' trovare ingresso, in questa sede.

3.2. Quanto all'unica espressione attribuita al Rossi e ritenuta dal giudice di appello "effettivamente pesante", secondo cui l'avv. Ma. aveva spinto la Ri. a promuovere causa contro la societa'., il giudice - di merito ne ha escluso il carattere diffamatorio sul rilievo che essa andava inserita nel contesto di dissenso tra le parti in ordine alla convenienza della definizione della lite, come proposta dall'avv. Ma..

Avendo cosi' ricostruito e valutato il giudice di merito la situazione fattuale, in effetti egli ha giustificato il comportamento dei convenuti nell'ambito del contesto contrattuale (prestazione d'opera professionale) che li legava all'attore. Tale ricostruzione e' immune da vizi logici o giuridici.

3.2. Infatti alla parte contrattuale compete un diritto di critica o di dissenso in merito alla prestazione dell'altra parte e cio' vale anche per il contratto di prestazione d'opera professionale intellettuale.

Ovviamente tale scriminante, che trova il suo fondamento nell'articolo 51 c.p. ed incide, escludendola, sull'antigiuridicita' del comportamento, e' sottoposta sempre all'osservanza del limite della continenza, il quale viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l'appagamento diritto di critica e dissenso (Cass. 15/01/2002, n. 370).

Segnatamente questa Corte ha gia' rilevato che in tema di responsabilita' per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore, nel caso in cui sia presentato un esposto al Consiglio locale dell'Ordine forense", per escludere l'antigiuridicita' del comportamento e' necessario e sufficiente che le offese contenute negli scritti difensivi siano in rapporto di giuridica necessita' o utilita' con l'esercizio del diritto di presentare esposti (innanzi a detto Consiglio) da parte del soggetto che le ha scritte (Cass. 18/10/2005, n. 20141).

Tale valutazione, integrante il giudizio di bilanciamento degli interessi nel contesto fattuale, rientra negli esclusivi poteri del giudice di merito e nella fattispecie risulta effettuata' in modo esente da vizi logici o giuridici rilevabili in questa sede di sindacato di legittimita'.

4. Il ricorso incidentale e' inammissibile, per mancata esposizione dei fatti di causa, a' norma del combinato disposto dell'articolo 371 c.p.c., comma 3, e articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infatti il controricorso, avendo la sola funzione di resistere all'impugnazione altrui non richiede a pena di inammissibilita' l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ben potendo richiamarsi ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero nel - ricorso principale (Cass. 21.2.1996, n. 1341; Cass. 9.9.1997, n. 8746).

Ove tuttavia detto controricorso contenga anche un ricorso incidentale, per l'ammissibilita' di quest'ultimo, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve sussistere l'esposizione sommaria dei fatti di causa ed e' pertanto inammissibile il ricorso incidentale (e non il controricorso) tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenersi sussistente, solo quando dal contesto dell'atto di impugnazione si rinvengono gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessita' di ricorso ad altre fonti (Cass. S.U. 13.2.1998, n. 1513). Ai fini dell'inammissibilita' alla mancata esposizione dei fatti di causa va equiparata l'insufficienza della stessa (Cass. 23/05/2003, n. 8154; Cass. 23.7.1994, n. 2796).

Nella fattispecie neppure dal contenuto del controricorso emergono tutti questi elementi suddetti relativi allo svolgimento dei fatti di causa.

5. In definitiva va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile l'incidentale.

Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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