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Sono utilizzabili le intercettazioni, con ascolto remotizzato, scaricate su dvd presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Sono legittime e utilizzabili le intercettazioni nel caso in cui le operazioni di ascolto avvengano in luogo diverso da quello in cui sono eseguite la captazione e la registrazione delle conversazioni, atteso che l’art. 268, co. 3, c.p.p. si limita a disporre che le operazioni di intercettazione vengano effettuate presso gli uffici della Procura della Repubblica, ma in alcun modo vieta che l’ascolto delle conversazioni possa avvenire, ove gli strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un altro luogo. (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 25 febbraio 2009, n. 8578)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente

Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere

Dott. RENZO Michele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

Ma. Gi. ;

avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale per il riesame di Messina che, in data 1 luglio 2008, aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli articoli 416 bis e 629 c.p.;

visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;

udita, all'udienza in Camera di consiglio in data 29 gennaio 2009, la relazione del Consigliere, Dott. MONASTERO Francesco;

udito il Procuratore generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza pronunciata in data 1 luglio 2008, il Tribunale per il riesame di Messina aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli articoli 416 bis e 629 c.p..

In particolare il Tribunale rigettava preliminarmente la eccezione in rito concernente la prospettata inutilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche affermando che il pubblico ministero aveva autorizzato ad eseguire fuori dai locali della Procura le operazioni di ascolto con la procedura dell'ascolto c.d. remotizzato, e che effettivamente il verbale redatto dalla p.g. dava conto dell'ubicazione degli impianti presso la sala intercettazioni della Procura della Repubblica di Messina con ascolto remotizzato presso gli uffici della polizia giudiziaria procedente.

Aggiungeva il Tribunale che i verbali di inizio e fine delle operazioni non dimostravano certo che le intercettazioni fossero avvenute in luogo diverso dai locali della Procura della Repubblica ma solo che le operazioni di ascolto e di registrazione erano state eseguite mediante apparecchiatura fornita dalla ditta SIO di (OMESSO), installata presso la sala ascolto dei CC allestita all'interno dei locali della Procura della Repubblica.

Analoghe considerazioni, ad avviso del Tribunale, dovevano porsi con riferimento alle operazioni di registrazione (compreso lo scarico dei dati contenuti nell'apparecchio di registrazione in un supporto magnetico) che dovevano ritenersi effettuate nei locali della Procura della Repubblica come emergerebbe dall'invito rivolto alla soc. Wind s.p.a. di instradare le conversazioni al numero di rete fissa della sala ascolto della Procura della Repubblica e non emergendo elementi contrari a tale evenienza dalla nota alla stessa societa' nella parte in cui la si invitava a trasmettere agli operanti "la comunicazione di inizio della attivita' di intercettazione".

Dopo aver respinto la richiesta di dichiarazione di inutilizzabilita' delle intercettazioni ambientali, il Tribunale, riteneva sussistente il quadro di gravita' indiziaria, segnatamente evidenziando:

a) l'attendibilita' intrinseca del narrato della p.o., peraltro riscontrato dalle intercettazioni ambientali che convincevano della partecipazione del prevenuto alla consumazione della condotta estorsiva, posta in essere da M. G. ai danni dell'imprenditore Cu. ;

b) l'ampiezza dei dati di valutazione, desumibili dai precedenti giudiziali degli indagati, dalle dichiarazioni delle vittime delle iniziative illecite e dalle intercettazioni ambientali, attestanti, con il grado di certezza richiesto ai fini del procedimento incidentale, la sussistenza di un'associazione facente capo al M. G. , caratterizzato da una struttura e da un'organizzazione di carattere mafioso, oltre che dal perseguimento delle finalita' tipiche delle congreghe di cui all'articolo 416 bis c.p.;

c) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'inserimento del prevenuto in tale consorteria criminale, in ragione della partecipazione ai piu' reati - fine e dell'impegno - attestato dalle intercettazioni ambientali - che risultava profuso per favorire la latitanza del M. G. ; tale aiuto, infatti, risultava prestato al maggiorente, mentre l'associazione era ancora in atto, traducendosi in contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e volonta' di far parte della congrega.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione MA. Gi. , per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge, inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di inutilizzabilita' e motivazione illogica (articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e), in relazione all'articolo 267 c.p.p., all'articolo 268 c.p.p., commi 1 e 3 e all'articolo articolo 15 Cost.).

Il ricorrente insiste nell'eccezione, gia' motivatamente disattesa dal Tribunale, di inutilizzabilita' delle intercettazioni ambientali e telefoniche (OMESSO) e (OMESSO), per violazione dell'articolo 267 c.p.p. e dell'articolo 268 c.p.p., comma 3, nonche' dell'intercettazione telefonica (OMESSO) per violazione dell'articolo 268 c.p.p., comma 4.

Sotto il primo profilo il ricorrente osserva che le intercettazioni, pur effettuate con apparecchiature installate presso i locali della Procura della Repubblica, sono state oggetto di ascolto "remotizzato" da parte della P.G. operante e che non solo la mera operazione di ascolto, ma anche la registrazione delle conversazioni sembrerebbe avvenuta fuori degli uffici della Procura; e poiche' l'inutilizzabilita' delle intercettazioni ambientali comporterebbe il radicale mutamento del quadro indiziario, la conseguenza invocata dalla ricorrente dovrebbe essere costituita dall'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Sotto il secondo profilo, attinente alle sole intercettazioni telefoniche, osserva che dalla documentazione menzionata nel provvedimento impugnato emergerebbe che le operazioni di intercettazione, attivate da personale tecnico della WIND, non avvennero sotto il controllo degli ufficiali di polizia giudiziaria cui erano state affidate dal P.M..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' infondato.

Per quanto risulta dall'esame dell'ordinanza, nella specie si e' fatto ricorso alla tecnica del c.d. ascolto remotizzato (roaming), in base alla quale l'intercettazione avviene tecnicamente presso la Procura, ma il segnale viene fatto rimbalzare, con una differenza temporale di pochi secondi, presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove l'addetto utilizza l'apparecchio per ascoltare: in questo modo, l'intercettazione e' attestata in Procura e il rimbalzo del segnale viene fatto esclusivamente per ragioni di semplificazione organizzativa, per consentire cioe' all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto al controllo delle conversazioni intercettate di lavorare alla sua postazione abituale e di procedere all'ascolto e alla stesura del c.d. brogliaccio.

Orbene questa Corte si e' piu' volte espressa sulla legittimita' e utilizzabilita' delle intercettazioni nel caso in cui le operazioni di ascolto avvengano in luogo diverso da quello in cui sono eseguite la captazione e la registrazione delle conversazioni, atteso che l'articolo 268 c.p.p., comma 3, si limita a disporre che le operazioni di intercettazione vengano effettuate presso gli uffici della Procura della Repubblica, ma in alcun modo vieta che l'ascolto delle conversazioni possa avvenire, ove gli strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un altro luogo (Cass. pen., Sez. 4 , 12/07/2007, n.30002; Cass. pen. Sez. 2 Sent, 05/03/2008, n. 14030 Cass. pen. Sez. 3 Sent., 20/11/2007, n. 4111 Cass. pen. Sez. 4 , 28/02/2005, n. 20140).

Si e' altresi' precisato che l'attivita' di "redazione del verbale" delle operazioni intercettate con la contestuale sommaria trascrizione del contenuto delle conversazioni intercettate, puo', a sua volta, essere effettuata negli uffici della P.G. anche quando l'indagine venga condotta mediante impianti installati nei locali della Procura della Repubblica, posto che l'articolo 268 c.p.p., nei primi due commi, distingue nettamente l'esecuzione delle operazioni dalla relativa verbalizzazione, e, nel comma successivo, prescrive uno speciale provvedimento del P.M. nella ricorrenza di determinati presupposti, solo quando le "operazioni" - e non altre attivita' - debbano essere svolte in locali non pertinenti alla Procura stessa (Cass. sez. 6, 24/02/2005 n. 7285). In alcuna parte della norma si vieta pero' che l'ascolto delle conversazioni possa essere effettuato, ove gli strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un altro luogo eventualmente piu' prossimo alla localita' dove viene posta in essere la condotta criminosa per consentire un piu' agevole e rapido intervento, dovendo anzi considerarsi l'evidente opportunita' di istituire un collegamento diretto ed immediato tra l'autorita' di P.G. che segue l'indagine e gli sviluppi delle intercettazioni in atto (Cass. sez. 6, 27/5/2005 n. 20140).

Orbene, il richiamato indirizzo interpretativo, fatto proprio, con recente sentenza, dalle sezioni unite di questa Corte (n. 36359 del 2008), si palesa pienamente condivisibile, considerato che le cautele imposte dalla norma sono funzionali a garantire la regolarita' delle operazioni e la loro riservatezza e, quindi, ad impedire che vi siano abusi nelle intercettazioni e non certo a rendere piu' difficili le indagini. Iva "prova" la cui genuinita' viene assicurata dalle cautele approntate dal legislatore mediante le prescrizioni dettate dall'articolo 268 c.p.p., e' costituita esclusivamente dalla captazione e registrazione delle conversazioni telefoniche, che viene effettuata presso gli uffici della Procura della Repubblica, e non dal mero ascolto delle stesse che gli organi di polizia giudiziaria effettuano contestualmente nella sede remota, ai fini della prosecuzione delle indagini e neppure dalla loro verbalizzazione che e' mera attivita' rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'articolo 268 c.p.p., comma 8, puo' far eseguire la trasposizione su nastro magnetico.

Del resto le ipotesi di inutilizzabilita' di cui all'articolo 271 c.p.p. hanno carattere tassativo e, pertanto, le stesse non possono essere applicate a situazioni diverse da quelle, espressamente richiamate dalla norma, di cui all'articolo 267 c.p.p. e articolo 268 c.p.p., commi 1 e 3. La sanzione dell'inutilizzabilita' e' dunque prevista solo per le intercettazioni oggettivamente, per esclusione, (articolo 266 c.p.p.) o soggettivamente (articolo 103 c.p.p., comma 5) non consentite, per quelle non autorizzate dal giudice ex articolo 267 c.p.p., ovvero nei casi in cui le intercettazioni non siano state eseguite mediante gli impianti istallati presso la Procura della Repubblica o gli altri impianti alternativamente previsti, nei casi di apposita autorizzazione ove ne ricorrano i presupposti, ovvero, infine, nel caso in cui non siano state registrate, oppure non sia stato redatto verbale delle relative operazioni (ax articolo 268 c.p.p., commi 1 e 3).

E' ben vero che la procedura di remotizzazione deve comunque prevedere che le operazioni di registrazione avvengano presso la Procura della Repubblica, ma le sezioni unite di questa Corte, con la richiamata decisione (n. 36359 del 2008) hanno affermato che la "registrazione" dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico e trasmessi all'impianto esistente presso la Procura della Repubblica, si realizza (e si consuma) con l'immissione di quei dati nel server di detto impianto.

E solo a tale specifico segmento dell'attivita' di intercettazione che si riferisce l'articolo 268 c.p.p., nel disporre che le operazioni possono essere compiute solo mediante impianti installati presso la Procura della Repubblica.

Per qualsiasi altra operazione, hanno ancora affermato le sezioni unite, in quanto estranea alla nozione di registrazione cosi' definita, non assume alcun rilievo ai fini della utilizzabilita' delle intercettazioni, il luogo dove la stesa e' avvenuta, discorso, quest'ultimo, che vale anche per quell'operazione che consiste nello scaricamento dei dati su supporti informatici quali CD-rom o DVD che pertanto ben puo' essere compiuta presso altri uffici di p.g. nel caso di ascolto remotizzato.

Peraltro, sul punto specifico, il Tribunale ha disatteso, nel merito, le argomentazioni difensive segnatamente rilevando che:

il verbale, redatto (legittimamente, come si e' visto) nei locali della Polizia Giudiziaria, da espressamente conto dell'ubicazione degli impianti (apparati) di registrazione presso la sala intercettazioni della Procura della Repubblica di Messina, "con modalita' di ascolto remoto presso questo comando".

la richiesta dei verbali di inizio e fine intercettazione non dimostrano affatto che le operazioni siano avvenute in luogo diverso dai locali della Procura a cio' deputati; dagli stessi e' solo dato evincere che le operazioni di ascolto e di registrazione sono state eseguite mediante apparecchiatura fornita dalla ditta SIO di (OMESSO) installata presso la sala ascolto Carabinieri allestita all'interno della Procura della Repubblica su canale definito con la linea il cui numero viene indicato, con modalita' remota di trasmissione dei dati presso la sala ascolto ubicata nei locali del Nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Messina Centro: essendo peraltro evidente l'interesse della polizia giudiziaria operante a conseguire immediata comunicazione dell'inizio delle operazioni, alla luce delle indicate modalita' di ascolto.

Va, infine, condivisa, sul punto specifico, la conclusione del Tribunale che, dall'invito rivolto alla stessa compagnia telefonica di "instradare le conversazioni sul numero di rete fissa... della sala ascolto della Procura della Repubblica di Messina", deduce, inequivocabilmente, che le operazioni erano state cola' effettuate.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in liberta' dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 - ter, trasmetta copia di questo provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario nel quale e' detenuto il ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone che la cancelleria, ai sensi dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale e' detenuto il ricorrente.

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