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Spetta all'esercente del servizio ferroviario garantire la sicurezza del servizio stesso

Dalla disciplina normativa in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie (si veda Dpr 11 luglio 1980 n. 753) discende che l'esercente il servizio ferroviario è costituito garante non solo per tutto ciò direttamente riguarda il personale dipendente e gli utenti diretti del servizio (i viaggiatori), ma anche nei confronti dei terzi, in relazione alle situazioni in cui questi riescano a immettersi facilmente nella sede ferroviaria e a raggiungere i binari. (Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 25 gennaio 2013, n. 4106)

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 25 gennaio 2013, n. 4106



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marc - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

3) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS) C/;

4) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS) C/;

1) (OMISSIS) SRL;

2) (OMISSIS) SPA;

avverso la sentenza n. 1460/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/01/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza resa in data 23.1.2012, la Corte d'appello di Trieste ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 24.3.2010, con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati assolti dall'addebito di omicidio colposo in danno di (OMISSIS) in (OMISSIS), perche' il fatto non costituisce reato.

Con la sentenza d'appello, la corte triestina ha confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale, in occasione dello scontro tra il convoglio ferroviario condotto dagli imputati e l'autovettura guidata dalla vittima, in corrispondenza del punto di intersezione tra la via ferroviaria e la strada provinciale destinata al transito degli autoveicoli (intersezione non protetta da passaggio a livello, benche' segnalata agli automobilisti mediante la tradizionale segnalazione verticale della croce di Sant'Andrea) ha ritenuto l'insussistenza di alcun profilo di colpa a carico degli imputati, pronunciandone l'assoluzione secondo la formula ricordata.

Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili, limitatamente agli effetti civili della sentenza, ai sensi dell'articolo 576 c.p.p., affidato a un'articolata serie di motivi d'impugnazione.

2.1. - Con i primi due motivi d'impugnazione i ricorrenti lamentano l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli articoli 43 e 589 c.p., in relazione alla ritenuta mancanza di colpa in capo agli imputati (nelle relative qualita' di macchinista e di operatore polivalente di manovra), nonche' difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato agli stessi contestato.

In particolare, le parti civili censurano la mancata considerazione, ad opera della corte distrettuale, dei profili di colpa specifica ascrivibili agli imputati in relazione all'articolo 1 delle Istruzioni per il Servizio dei Manovratori e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articoli 8 e 10.

Nella specie, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare come la violazione delle norme richiamate costituisse una chiara espressione di colpa specifica da parte degli imputati, peraltro confermata dalla violazione, da parte degli stessi, dell'articolo 6, comma 2, del Piano Operativo della Sicurezza predisposto dalla ditta (OMISSIS) s.r.l. datrice di lavoro degli imputati, dalla cui commissione era derivata la creazione, ad opera di entrambi gli imputati, del gravissimo pericolo costituito dalla circolazione di un convoglio ferroviario nella fase di attraversamento di una strada provinciale destinata alla circolazione degli autoveicoli, in assenza di illuminazione pubblica, senza che il predetto convoglio fosse dotato di alcuno strumento di avvistamento luminoso indispensabile durante la circolazione notturna e senza che gli imputati, responsabili della circolazione del convoglio ferroviario, ritenessero opportuno presidiare materialmente e personalmente l'attraversamento stradale al fine di impedire l'accesso di altri veicoli sul tragitto percorso dal treno.

Sotto altro profilo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare, di la' dagli elementi di colpa specifica riscontrabili, la sussistenza di profili di colpa generica ravvisabili nel comportamento contestato agli imputati, i quali avevano mancato di percepire con sollecitudine la pericolosita' della situazione creata per loro esclusivo difetto di valutazione, e proceduto all'attraversamento della strada destinata agli autoveicoli in maniera imprudente, imperita e negligente, cosi' provocando la collisione con l'autovettura del (OMISSIS) in transito sul tracciato ferroviario causandone il decesso.

2.2. - Con il successivo motivo di ricorso, le parti civili censurano la mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento del fatto consistito nella formazione di un convincimento incompatibile con il significato probatorio degli atti processuali ritualmente acquisiti.

In particolare, la corte di merito avrebbe escluso la responsabilita' degli imputati per essersi questi ultimi trovati nella necessita di adempiere agli obblighi contrattuali assunti dalla ditta datrice di lavoro che avrebbe loro imposto di effettuare in ogni caso l'attraversamento della strada destinata al transito degli autoveicoli secondo le pericolose modalita' in concreto osservate, senza che tali asserzioni fossero fondate su concreti presupposti di fatto.

Sotto altro profilo, secondo la prospettazione dei ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata si segnala per il carattere contraddit-torio della valutazione relativa al comportamento dei protagonisti del sinistro (degli imputati e della vittima), cosi' come concretamente ricostruita dai giudici del merito, da un lato evidenziando come il sinistro fosse avvenuto in una situazione di pericolo determinata dalla non avvistabilita' del treno, dall'altro attribuendo alla vittima la responsabilita' di non aver avvistato il convoglio ferroviario, in tal senso integrando un ulteriore profilo di illogicita' del ragionamento indicato a sostegno dell'assoluzione degli imputati.

2.3. - Da ultimo, i ricorrenti impugnano la sentenza d'appello nella parte in cui ha posto il carico delle spese del giudizio sulle parti civili, in presenza di indici di valutazione delle questioni trattate idonei a giustificare una pronuncia sul punto di segno contrario.

3. - Sulla base di tali motivi d'impugnazione, le parti civili hanno invocato l'annullamento della sentenza d'appello ai soli effetti civilistici, in vista del riconoscimento del proprio diritto al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito in questa sede ascritto alla solidale responsabilita' degli imputati, della (OMISSIS) s.r.l. e delle (OMISSIS) s.p.a. specificamente individuate quali responsabili civili.

4. - Hanno depositato memoria la (OMISSIS) s.r.l. e le (OMISSIS) s.p.a. concludendo entrambe per il rigetto del ricorso della parte civile, oltre al rimborso delle spese del giudizio di legittimita'.

5. - Hanno infine depositato note di udienza entrambe gli imputati, concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6.1. - I primi due motivi di ricorso delle parti civili sono infondati.

Le regole positive indicate dai ricorrenti come pretese espressioni di colpa specifica degli imputati (articolo 1 delle Istruzioni per il Servizio dei Manovratori e Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articoli 8 e 10), altro non sono che reiterazioni di principi generali che impongono all'agente ferroviario l'adozione di comportamenti prudenti, ragionevoli e diligenti, in assenza di altre e ulteriori specifiche norme di comportamento.

In particolare, il testo dell'articolo 1 delle Istruzioni per il Servizio dei Manovratori, riportato nel corpo del ricorso dalle stesse parti civili, dispone che "2 manovratori, oltre ad adempiere agli obblighi di competenza derivanti da norme specifiche, devono intervenire ogniqualvolta rilevino nell'espletamento delle proprie mansioni, un fatto o un evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione. Nei casi non previsti ogni agente nei limiti delle sue attribuzioni, deve provvedere con senno e ponderatezza in analogia per quanto possibile alle norme che regolano i casi previste.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articoli 8 e 10, (nel testo riprodotto alla pagina otto del ricorso), a loro volta, stabiliscono, da un lato, che "nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e cautele suggerite dalla tecnica e della pratica, atte ad evitare sinistri", e dall'altro che "il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti o delle istruzioni in vigore. Esso deve adoperarsi anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarita' dell'esercizio".

Dalla lettura del testo delle norme cosi' come riproposte dal ricorrenti deve dunque ritenersi che le stesse, piu' che individuare specifici comportamenti cautelari legati al corretto esercizio della circolazione ferroviaria, si pongano piuttosto quali espressioni sostanzialmente e coerentemente riproduttive dei tradizionali parametri della colpa generica della negligenza, imprudenza e imperizia di cui all'articolo 43 c.p..

Del tutto correttamente, pertanto, il giudice d'appello ha sottolineato l'inesistenza, per il caso di specie, di regole di comportamento ad hoc in ipotesi violate dal contegno in concreto osservato dagli imputati.

Quanto alla ricostruzione e alla corretta valutazione del comportamento tenuto dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in occasione della vicenda per cui e' causa - segnatamente nella prospettiva dei tradizionali parametri della colpa generica -, deve ritenersi pienamente condivisibile il giudizio espresso dalla corte territoriale, laddove, sulla base di una motivazione pienamente congrua e del tutto lineare sul piano della coerenza logica, ha escluso che la posizione funzionale degli imputati rendesse esigibile, nei loro confronti, un comportamento di governo, dell'attivita' di trasporto dagli stessi esercitata, comprendente financo il potere di determinare Ut sospensione della circolazione del convoglio ferroviario in mancanza di idonei dispositivi di pubblica illuminazione, avendo la corte condivisibilmente sottolineato come gli imputati fossero stati nella specie chiamati all'esecuzione di una prestazione lavorativa gia' determinata altrove, tale da escludere che il relativo ruolo di lavoratori subordinati valesse a estendere, anche nei loro confronti, il complesso degli obblighi di natura cautelare incombenti in capo all'esercente il servizio ferroviario.

Conviene evidenziare, al riguardo come, in tema di trasporto ferroviario, questa corte abbia gia' avuto modo di sottolineare che l'esercente di un servizio ferroviario deve ritenersi responsabile della sicurezza del servizio stesso ed assume pertanto una posizione di garanzia, non solo nei confronti del personale dipendente e dei viaggiatori, ma anche nei riguardi di terze persone che vengano in contatto con la ferrovia ogniqualvolta il suo esercizio determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato all'attivita', venendo dunque chiamato rispondere per colpa della mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi dell'incolumita' anche di queste persone (Cass., Sez. 4, n. 10857/2008, Rv. 239260; Cass., Sez. 4, n. 11999/2000, Rv. 217892).

In particolare, in presenza di una situazione di pericolosita' concretamente accertata, eccedenti il normale livello di rischio collegato all'attivita', la mancata adozione, da parte dei responsabili dell'esercizio ferroviario, delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumita' delle persone, e' fonte di responsabilita' penale per colpa (Cass., Sez. 4, n. 11999/2000, Rv. 217892).
Nessuna responsabilita', pertanto, puo' essere ascritta ai due imputati in relazione alle caratteristiche fisiche del treno (mancante di segnali luminosi ad atti a segnalarne la presenza), avuto riguardo alla posizione funzionale-lavorativa (di mera esecuzione) degli stessi, tale da escludere che ai relativi compiti risalisse il dovere di equipaggiamento del convoglio di tutte le dotazioni caratteristiche necessarie e indispensabili, sul piano cautelare, alla prevenzione dei possibili incidenti connessi alla circolazione ferroviaria e immediatamente ricollegabili al difetto di tali dotazioni.

Ne' puo' ritenersi pertinente il rimprovero, sollevato nei confronti degli stessi, di non essersi posizionati - al momento del passaggio del treno in corrispondenza alla strada provinciale destinata alla circolazione degli autoveicoli - al centro della strada al fine di segnalare il transito del convoglio ferroviario.

Al riguardo, i ricorrenti richiamano l'articolo 6, comma 2 del piano operativo della sicurezza predisposto dalla (OMISSIS) s.r.l. (societa' esercente l'esercizio ferroviario, datrice di lavoro degli imputati) secondo le cui previsioni "quando una manovra impegna un attraversamento stradale o una zona di magazzini, dove possono verificarsi uscita o entrata di mezzi di trasporto su strada e persone, un manovratore deve precedere a terra la colonna in movimento e presenziare o l'attraversamento stradale o le porte di ingresso e uscita dei magazzini".

Sul punto, in modo del tutto persuasivo e logicamente coerente, la corte territoriale, dopo aver evidenziato come, oltre all'unico manovratore a bordo del treno, non vi fossero altri soggetti cui affidare il controllo del percorso (essendo il macchinista in fondo al convoglio, secondo la conformazione dinamica del treno, "spinto" dalla motrice posta in coda all'ultimo dei vagoni), del tutto legittimamente ha escluso che il manovratore potesse scendere dal treno e segnalarne il transito (mediante l'uso di una lampada "bilux"), lasciandolo totalmente "cieco" nel suo avanzamento, senza neppure sapere verso quale delle due opposte direzioni di marcia della strada provinciale attraversata sarebbe stato opportuno e utile posizionarsi: premesse, tutte, che, in modo lineare e pienamente congruo, hanno indotto il giudice d'appello a ritenere "inesigibile" il comportamento cautelare qui invocato dai ricorrenti nei confronti dei due imputati.
Quanto all'ulteriore possibile contestazione, relativa al mancato uso di segnali acustici, mentre il giudice d'appello ha coerentemente attestato come non sussistesse nella specie alcuna certezza, sul piano causale, in ordine all'idoneita' della condotta alternativa ad evitare l'evento lesivo in concreto verificatosi, nessuna specifica censura e' stata sul punto adeguatamente sollevata dagli odierni ricorrenti.

6.2. - Il terzo motivo di ricorso illustrato dalle parti civili e' infondato.

Nel richiamare il valore cogente degli obblighi relativi al contratto di lavoro degli imputati e a quelli di indole commerciale conclusi dall'impresa datrice di lavoro, la motivazione dettata dalla corte territoriale intende sottolineare, sulla base di un'argomentazione pienamente condivisibile siccome dotata di coerente adeguatezza rispetto alla specificita' del caso concreto, come la posizione lavorativa di carattere subordinato e le responsabilita' eminentemente attuative o esecutive degli odierni imputati comunque imponessero agli stessi, nei termini di un'irrevocabile doverosita', l'adempimento dell'attivita' di trasporto loro comandata, pur nelle specifiche condizioni di minorata sicurezza, per come rivelatesi ad esito della vicenda oggetto dell'odierno giudizio.
Sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha evidenziato, secondo una lineare e coerente consequenzialita' logica, come agli odierni imputati sfuggisse del tutto il potere di interrompere o di sospendere la circolazione del treno loro affidato: un'iniziativa necessariamente destinata a ricondursi alle eventuali gravi responsabilita' assunte, sul piano imprenditoriale, nel contesto di altri e diversi centri decisionali.
Nessuna contraddizione, infine, deve rinvenirsi nella descrizione del comportamento di tutti i protagonisti del sinistro, da parte del giudice d'appello, apparendo pienamente lineare e immune dagli asseriti vizi logici denunciati dai ricorrenti l'asserzione contenuta nella sentenza impugnata incline a rinvenire la causa dell'evento letale in concreto verificatosi nel mancato avvistamento del convoglio ferroviario da parte della vittima, senza che, la concreta avvistabilita' di detto convoglio in corrispondenza dell'attraversamento stradale in quelle specifiche condizioni ambientali di pericolo, fosse in alcun modo riconducibile alla personale responsabilita' degli imputati.

6.3. - Dev'essere, da ultimo, disatteso il motivo di ricorso illustrato dei ricorrenti con riguardo alla regolazione delle spese di giudizio, avendo la corte territoriale correttamente posto dette spese a carico delle parti civili in forza del principio della soccombenza, non ravvisandosi particolari ragioni suscettibili di giustificarne la deroga, ne' avendo i ricorrenti evidenziazione di decisive al riguardo.

7. - Al riscontro dell'infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dai ricorrenti segue il rigetto dei relativi ricorsi e la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

Non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese in favore delle restanti parti private, in quanto non competono nel giudizio per cassazione le spese processuali alla parte privata che - come avvenuto nella specie -, dopo avere depositato memorie, non intervenga nella discussione in pubblica udienza nel giudizio per cassazione, ne' provveda al deposito della nota di cui all'articolo 153 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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