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Strappare con violenza un bacio alla ex fidanzata integra il reato di violenza sessuale

Strappare con violenza un bacio alla ex fidanzata per tentare di riconquistarla integra il reato di violenza sessuale ex art. 609 c.p.. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 12425 del 26 marzo 2007 ha rigettato il ricorso proposto fa Q.F., condannato perché, con violenza consistita nell'afferrarla per un braccio e nel vincere in tal modo la resistenza, costringeva F.A. a subire atti sessuali consistiti in un bacio sulla bocca. La Cassazione, confermando la condanna della Corte di Appello, ha infatti confermato l’orientamento (Cass. Sez. 3, 11/1/2006; conf. Sez. 3, 1/12/2000), in forza del quale nella nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p., si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente. E', infatti, pacifico, prosegue la Corte, che la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. ricomprende – se connotata da violenza – qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente.



- Leggi la sentenza integrale -

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.12425/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri.:
Dott. Vitalone Claudio Presidente
1. Dott. Cordova Agostino Consigliere
2. Dott. Grassi Aldo Consigliere
3. Dott. Petti Ciro Consigliere
4. Dott. Sensini Maria Silvia Consigliere
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: Q.F avverso SENTENZA del 10/03/2006 CORTE APPELLO di Venezia
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SENSINI MARIA SILVIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. P.
Che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito , per la parte civile, l'Avv.
Uditi i difensori Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DI DECISIONE
Con sentenza in data 10/3/2006 la Corte di Appello di Venezia confermava quella resa in data 23/2/2005 dal Tribunale di Belluno, con la quale Q.F. era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 601 bis c.p. – ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'ultimo comma - "perché, con violenza consistita nell'afferrarla per un braccio e nel vincere in tal modo la resistenza, costringeva F.A. a subire atti sessuali consistiti in un bacio sulla bocca" ed era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre che al risarcimento dei danni in favore della F. – costituitasi Parte Civile – liquidati in euro 5.000.
Emergeva dalla ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito, che avevano fondato il proprio convincimento di colpevolezza del prevenuto essenzialmente sul racconto della parte offesa, che la domenica del 18/5/2003, la F. , contattata telefonicamente dall'imputato, suo ex ragazzo, decideva di incontrarlo sotto casa. In quell'occasione, il Q. manifestava con insistenza alla giovane il desiderio di tornare insieme a lei. Al rifiuto della F. , l'imputato iniziava ad agitarsi, scaraventando a terra una bicicletta ivi parcheggiata e prendendola poi a calci. Incurante del fatto che la ragazza, intimorita dal comportamento del Q., stesse piangendo e tremando, il giovane si avvicinava alla F. e, afferrandola per un braccio, la baciava sulla bocca. A seguito delle urla della ragazza, il prevenuto si allontanava.
Ritenevano i Giudici del merito che il comportamento del Q. si inserisse in un quadro di pressante insistenza nel tentare di riconquistare la F. e che l'esplosione di aggressività dell'imputato nel corso del colloquio del 18/5/2003 male si conciliasse con la sola volontà di recuperare il rapporto affettivo con la ex fidanzata. A tale proposito, la Corte di Appello di Venezia richiamava giurisprudenza di questa Corte in tema di atti sessuali rilevanti ai sensi dell'art. 609 bis c.p., osservando come la condotta posta in essere dal prevenuto, in quanto violenta e diretta ad una zona comunque esogena, quale la bocca, avesse pienamente integrato la fattispecie in contestazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Q. , deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609 bis c.p. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, osserva il ricorrente, la sentenza impugnata aveva solo apparentemente motivato il proprio convincimento in merito alla natura libidinosa del bacio che l'imputato aveva dato alla ragazza, senza per nulla considerare che la suddetta condotta, per poter essere correttamente inquadrata in una fattispecie penale (violenza sessuale) piuttosto che in un'altra (molestia o ingiuria), andava valutata alla luce dell'effettivo contesto oggettivo e soggettivo in cui era stata posta in essere. Nella fattispecie, si era trattato di un unico bacio, durato pochi secondi, dopo che la ragazza aveva manifestato la sua volontà di non riprendere la relazione sentimentale. Pertanto, la fattispecie andava inquadrata in altra ipotesi di reato, ma non poteva essere ritenuta espressione di una manifestazione erotica. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso va rigettato perché infondato.
Va ribadito in questa sede che, nella nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p., si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente (cfr. ex multis, Cass. Sez. 3, 11/1(2006, Beraldo; conf. Sez. 3, 1/12/2000, Gerardi). E' infatti, pacifico che la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. ricomprende – se connotata da violenza – qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Invero, il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale (cfr. Cass. Sez. 3, 1/12/2001, Gerardi; conf. Sez. 3, 5/6/1998 n. 66551, Di Francia). Pertanto, tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompresso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l'atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo.
Non può, dunque, sussistere alcun dubbio circa la ravvisabilità – nel caso di specie – del reato contestato, avendo i giudici del merito accertato che l'attuale ricorrente afferrò la F. per un braccio e la baciò sulla bocca, dopo che la giovane gli aveva palesato la sua volontà di non riprendere il rapporto sentimentale.
Conclusivamente, dovendo ritenersi che la sentenza abbia fatto buon uso del principio di diritto sopra enunciato e non sia incorsa in vizi motivazionali, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 20/2/2007
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 26 MARZO 2007

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