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Sui reati in materia di rifiuti
Pubblicata il 15/06/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE PENALE
Il Giudice Monocratico Dr.ssa Rosaria Maria Aufieri alla pubblica udienza del 10.12.07
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:
SENTENZA
Ca.Vi. nt. To.An. il (..) e res.te in Bo. alla via Sa. (...);
LIB. CONT.
IMPUTATO
a) del reato p. e p. dall'art 181 D.L.vo nr. 42/04 perché eseguiva le opere di allestimento di un sito di stoccaggio di rifiuti temporaneo in località via Pa. (...) del Comune di Bo., in catasto terreni foglio 9 mappale 252 part. 60.20 area e/o su bene sottoposti a vincolo paesaggistico - ambientale senza la prescritta autorizzazione;
b) del reato p. e p. dall'art 734 c.p. per aver mediante le opere di cui al capo a) distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex art D.lvo 42/04
c) del reato p. e p. dall'art. 6, 11, 13 e 30 L. 394/91 perché effettuava, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art 13 L. 349/91 opere tese all'installazione ed alla permanenza di un sito di stoccaggio temporaneo di rifiuti nonché un mutamento della destinazione d'uso dell'area ubicata nel Comune di Bo. via Pa. (...) senza ti preventivo nulla osta dell'Ente del Parco Na.De.Ve..Accertato in Bo., il 04/06/2004 con condotta perdurante alla data odierna
Conclusioni delle parti
P.M.: condanna dell'imputato alla pena dì mesi sei dI arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda.
Difesa: assolutone dell'imputato da tutti i nati ascrittigli, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 27.5. 2005, il P.M. disponeva la citazione a giudizio di Ca.Vi., in epigrafe generalizzato, dinanzi a questo Tribunale, per rispondere dei reati sopra indicati.
Dopo un rinvio per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio alla p.o. ed un altro per l'adesione del difensore all'astensione degli avvocati, all'udienza del 2.4.2007, contumace l'imputato, aperto il dibattimento ed ammesse le richieste di prova delle parti, si procedeva all'audizione del teste sovr. La.Fe. ed all'esito era revocata l'ammissione del teste Pa., su rinuncia del P.M. e nulla osservando la difesa.
L'istruzione proseguiva all'udienza dell'8.10.2007 con l'escussione del teste Cr.An.Mi. ed al termine era revocata l'audizione del teste Ia..Quindi era disposto rinvio per consentire alla difesa, che ne faceva richiesta, la produzione di documentazione e, all'odierna udienza, acquisita documentazione, era dichiarata l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento.
P.M. e difensore rassegnavano le conclusioni sopra riportate ed all'esito della deliberazione, questo giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È emerso dal dibattimento che:
a) in data 4.6.2004, l'odierno imputato, nella qualità di Sindaco del Comune di Bo., emanava l'ordinanza n. 15 con cui disponeva la riapertura per giorni centottanta del sito provvisorio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, facente parte dell'area di proprietà dell'azienda agricola Bo.de.Me. s.a.s. di F.Mo. & C., alla via Pa. (...), località Ce.-Ba.;
b) in data 21. 8. 2004 un incendio provocava la combustione dei materiali depositati nella predetta zona;
c) in data 25.8.2004 tecnici dell'Ar. effettuavano un sopralluogo presso il sito e constatavano la parziale combustione della geomembrana in Hpde, lacerata sul lato destro;
d) il predetto sito era stato utilizzato in precedenza per fronteggiare emergenze rifiuti analoghe a quella che affliggeva la Ca. in quel periodo: con decreto del 23.12.2003 era stato prorogato lo stato di emergenza ambientale nella nostra Regione e nella sola provincia di Napoli si erano accumulati oltre quattrocento tonnellate di rifiuti sparsi ovunque, la cui putrefazione determinava un forte odore nauseabondo che invadeva il centro abitato;
e) detta situazione era puntualmente descritta nell'ordinanza emessa dal Ca., che, preso atto dei pareri espressi dai tecnici Ar. il 17.5.2004 ed il 4.6.2004, richiamava l' art. 13 del D.Lgs. n. 22/97, così come era stato fatto da altri prima di lui;
f) l'area interessata era sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e rientrava nel perimetro del Parco Na.De.Ve.;
g) il provvedimento di riapertura del sito temporaneo a firma del sindaco Ca. non era preceduto dai pareri degli enti preposti alla tutela della zona (Sovrintendenza ed Ente Parco);
h) il sito di stoccaggio era costituito da due invasi adiacenti all'interno dei quali erano stoccati rifiuti urbani indifferenziati, coperti da terreno e da fitta vegetazione;
i) all'interno dell'area erano presenti due pozzi di captazione del percolato ed in prossimità di uno dei pozzi vi era un rovesciamento del percolato verso l'esterno dell'invaso sulla parte di terreno non protetta da geomembrana;
j) la situazione del sito perdurava invariata, come era constatato da tecnici Ar. e da appartenenti al Corpo Forestale dello Stato nel corso di vari sopralluoghi (il 25.8.2004, il 27.1.2005 ed il 7.11.2006).
In tal senso le risultanze della documentazione in atti (ordinanza sindacale n. 15 del 4.6.2004 ed altre precedenti, di contenuto analogo; relazione tecnici Ar.; verbale di sopralluogo di questi ultimi del 25.8.2004; verbale di sopralluogo del 27.1.2005; verbale di riapposizione dei sigilli redatto da appartenenti al Corpo Forestale dello Stato il 7.11.2006; verbale di sopralluogo dei tecnici Ar. del 7.11.2006; missiva Ar. del 28.1.2005; rilievi fotografici), nonché delle dichiarazioni rese in dibattimento dal sovr. La.Vi. e dal tecnico Ar. Cr.An.Mi.Ciò premesso, si impone, alla stregua delle evidenziate emergenze probatorie, la declaratoria di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi A) e C) di imputazione.
È emerso che l'area individuata come sito di stoccaggio temporaneo dei rifiuti è sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, di talché è pienamente configurabile il reato contestato al capo A) della rubrica.
L'esecuzione di lavori di qualsiasi genere sull'area in questione (anche di quelli finalizzati all'allestimento del sito di stoccaggio dei rifiuti) doveva essere infatti previamente autorizzata ma risulta che l'imputato non fosse in possesso del prescritto nulla-osta ai fini ambientali.
Parimenti l'imputato non era in possesso della autorizzazione dell'Ente Parco Na.de.Ve., necessaria essendo l'area ricompresa in detto parco: è pertanto configurabile il reato di cui al capo C) della rubrica.
Orbene, l' art. 13 D.Lgs. 22/97, che ha sostituito l' art. 12 del D.P.R. 915/82, prevede, al comma 1, che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze con tingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".
Il dato letterale è chiaro: la clausola di salvezza posta al principio della disposizione normativa comporta che l'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 13 summenzionato (nel caso di specie quella n. 15 del 4.6.2004) discrimina solo i reati previsti dallo stesso decreto in materia di smaltimento dei rifiuti, ma non può di per sé discriminare i reati in materia ambientale, sia sostanziali, come quello di cui all'art. 734 c.p., sia formali, come quello previsto dall'art. 1 sexies L. 431/85 (Cass. pen., sez. IlI, 2 dicembre 1998, n. 12692).
Ne deriva che risponde del reato di cui all'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431 sostituito dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ed ora, ancora, dall'art. 181 D.Lvo n. 42/04), il sindaco che, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, consenta l'installazione di una discarica comunale di rifiuti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza dell'autorizzazione regionale, atteso che l'ordinanza contingibile ed urgente emessa in materia di smaltimento dei rifiuti non può in alcun caso comportare il sacrificio dell'interesse pubblico a che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico esprima le proprie valutazioni in ordine alla modifica dell'assetto dei luoghi sottoposti a specifica tutela (così Cass. pen., sez. IlI, 23 ottobre 2002, n. 35551).
Non può quindi in questa sede richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della vecchia norma (art. 12 D.P.R. n. 915/1982) che evidenzia i limiti del sindacato del giudice penale a fronte di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente. Esso invero non è più attuale alla luce della nuova disposizione normativa, dettata dall'art. 13 D.Lvo n. 22/1997, che contiene un'espressa clausola di salvezza quanto all'operatività della disciplina in materia ambientale e sanitaria, clausola che non lascia adito a dubbi quanto all'operatività della causa di giustificazione solo per i reati previsti dalla disciplina in materia di rifiuti ed alla conseguente configurabilità dei reati in materia ambientale.
Deve pertanto affermarsi la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi A) e C) di imputazione, atteso che
L'incensuratezza dell'imputato giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
È ravvisabile la continuazione, o meglio, il concorso formale tra i due reati contestati ai capi di imputazione A) e C), atteso che con un'unica condotta sono state poste in essere le violazioni in esame.
Valutati, pertanto, gli indici di cui all'art. 133 c.p. - in particolare tenuto conto dell'entità dei fatti e dell'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato - stimasi equa la pena di mesi due, giorni quindici di arresto ed Euro 24.000,00 di ammenda (pena base: mesi tre di arresto ed Euro 31.500,00 di ammenda; ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena di mesi due di arresto ed Euro 21.000,00 di ammenda; aumentata ex art. 81 c.p. alla pena inflitta).
Segue per legge l'ulteriore condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
L'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato fonda un giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, sicché gli viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Consegue la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato.
Si impone, invece, il proscioglimento di quest'ultimo dal reato sub B).
Orbene, la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette.
Pertanto non è sufficiente per integrare gli estremi del reato né l'esecuzione di un'opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali (Cass. pen., sez. un., 12 gennaio 1993, n. 248), che nel caso di specie, all'esito dell'espletata istruttoria, non sono adeguatamente emersi, in termini di certezza.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Ca.Vi. colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) e C) di imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati ex art. 81 c.p., lo condanna alla pena di mesi due, giorni quindici di arresto ed Euro 24.000,00 di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve il predetto imputato dal reato ascrittogli al capo B) della rubrica, perché il fatto non sussiste.
Ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato.
Fissa il termine di giorni quaranta per il deposito della motivazione.