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Sull'abuso dei mezzi di correzione

Per l'integrazione del reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina è sufficiente il mero pericolo che i soggetti passivi subiscano una malattia nel corpo o nella mente. E' quanto stabilito dalla Corte di, Sezione 6 Penale, con sentenza del 11 marzo 2008, n. 11038.



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FATTO

1) Mo. Ri. veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 571 c.p., perche', quale maestra d'asilo nella scuola dell'infanzia "(OMESSO) " di Udine, abusava dei mezzi di correzione e disciplina ai danni dei bambini a lei affidati, segnatamente chiudeva per punizione la piccola Ta.Si. in una stanza per quasi due ore, puniva il piccolo Sa. Gi. Ma. impedendogli di terminare il pranzo, impediva al piccolo St. Ce. di recarsi in bagno ed infine afferrava per i capelli altri bimbi a lei affidati; in (OMESSO).

Con sentenza in data 18.4.2005 il Tribunale di Udine dichiarava l'imputata colpevole del reato ascrittole, limitatamente ai fatti relativi alla minore Ta.Si. e ai fatti relativi all'aver afferrato e tirato i capelli di altri minori e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di giorni 20 di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di euro 760,00 di multa; pena sospesa.

A seguito di gravame dell'imputata, tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza in data 2.4.2007.

2) Ricorre la Mo., a mezzo del difensore, denunziando con un primo motivo l'illogicita' e contraddittorieta' della motivazione riguardo all'affermazione della responsabilita' dell'imputata in ordine all'episodio relativo alla minore Ta.Si..

La ricorrente deduce che a sostegno dell'accusa vi e' solo la deposizione della collaboratrice scolastica Ba. Ci., la quale ha dichiarato che per circa due ore la piccola Si. e' stata rinchiusa in una stanza ed ivi lasciata piangere.

Tale testimonianza, che non ha ricevuto riscontro in altre deposizioni testimoniali, non puo' essere considerata attendibile, sia perche' la teste ha riferito l'episodio ai genitori della bambina solo dopo alcuni giorni, sia perche' vi e' stato un altalenarsi di affermazioni e smentite in proposito, come riferito dall'Ispettore scolastico S. chiamato dalla Direttrice scolastica, sia perche' la Ba. non ha spiegato per quale motivo non e' intervenuta in soccorso della bambina, lasciandola piangere. E' singolare, d'altro canto, che la piccola Si. non abbia mai raccontato il fatto ai genitori o ad altre persone, e che nemmeno gli altri bambini abbiano raccontato l'accaduto. Non puo' essere ignorata, inoltre, la testimonianza del Dirigente scolastico Ve.Fr. all'udienza del 18.4.2005, secondo cui "e' impossibile che una bambina pianga per un'ora e mezza senza che nessuno se ne accorga". Il Dirigente scolastico, comunque, appena venuto a conoscenza dei fatti, ha disposto un'ispezione scolastica, e l'Ispettore ha concluso, riguardo all'episodio della minore Ta. Si., in forma molto dubitativa.

3) Con un secondo motivo, la ricorrente lamenta l'errata valutazione di fatti decisivi in ordine all'accusa di aver tirato i capelli ad alcune bambine. Deduce che la stessa Ba., nel descrivere i fatti, ammette che non vi e' mai stata nessuna bambina che, dopo la tirata di capelli, abbia pianto; dal che si deduce che il gesto e' stato piu' simbolico che punitivo. Infatti, nessuno ha riferito di aver sentito gridare o piangere un bambino perche' la maestra lo tirava per i capelli, e nessun genitore ha riferito che quelle tirate di capelli recavano dolore ai bambini. I fatti contestati, pertanto, non costituiscono abuso dei mezzi di correzione, in quanto agli interessati non e' derivata alcuna malattia nel corpo o nella mente a seguito del comportamento della Mo.. Il fatto, poi, che il teste Li. (ausiliario) abbia affermato di aver visto i capelli di una bambina nel cestino dei rifiuti, e' del tutto irrilevante, in quanto tale circostanza non e' in alcun modo riconducibile alle indolori tirate di capelli dell'imputata.

DIRITTO

1) Il primo motivo e' inammissibile.

Nell'impugnata decisione la Corte di Appello ha dato ampio conto delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla teste Ba. in relazione all'episodio riguardante la minore Ta.Si.. Essa ha rilevato, in particolare, che tali affermazioni non risultano smentite o contraddette in modo insanabile da altre testimonianze o da altri elementi di prova e che, pertanto, non vi e' ragione di dubitare della credibilita' della teste solo con riferimento all'episodio in questione, non avendo la stessa appellante contestato la veridicita' delle dichiarazioni rese dalla Ba. riguardo agli altri fatti descritti in dibattimento, e in particolare alle riferite tirate dei capelli ai danni di altri bambini. Il giudice del gravame, inoltre, ha evidenziato che le dichiarazioni della teste trovano riscontro nel fatto che la Ba., nell'immediatezza dell'episodio verificatosi in danno della Ta., ha riferito l'accaduto ad un collega di lavoro (cfr. teste Li., pagg. 41 e 42 trascr. ud. dibatt. dell'11.2.2005), e che proprio nel periodo in cui e' avvenuto il fatto ((OMESSO)) la piccola Si., pur non rivelando ai genitori la punizione inflittale dalla maestra Mo., ha tenuto un comportamento certamente sintomatico del trauma subito, manifestando la volonta' di non frequentare piu' la scuola materna (cfr. dep. teste Fe., pagg. 1-4 trascr. ud. dibatt. Del 29.10.2004).

In questo contesto, secondo la Corte di Appello, non possono indurre fondati dubbi sulla veridicita' dell'episodio in esame ne' la mancata percezione da parte di altre persone del prolungato pianto della minore, evidentemente attutito sia dall'ambiente chiuso in cui la piccola e' stata lasciata sia dal rumore prodotto dagli altri bambini, ne' l'iniziale silenzio serbato dalla Ba. nei confronti delle autorita' scolastiche; silenzio spiegabile con la naturale preoccupazione di non essere creduta e, quindi, di potersi esporre a conseguenze pregiudizievoli per il suo lavoro, come del resto dimostra il possibile trasferimento ad altro istituto scolastico prospettatole dalla direttrice didattica proprio nel corso della riunione tenuta con i genitori dei bambini a seguito degli episodi denunciati.

La Corte territoriale, pertanto, ha fornito ampia giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto provato l'episodio relativo alla piccola Ta., mediante un percorso argomentativo privo di contraddizioni e di incongruenze logiche. A fronte di tale articolata motivazione, i dubbi prospettati dalla ricorrente circa l'attendibilita' della teste Ba. e l'effettivo verificarsi del fatto storico dalla medesima riferito, si risolvono in inammissibili censure in ordine all'apprezzamento espresso al riguardo dai giudici di merito. Come e' noto, infatti, l'indagine di legittimita' sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita' di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per sostanziare il suo convincimento (Cass. Sez. Un. 24.11.1999 n. 24). Esula, per contro, dai poteri di questa Corte quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita' la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu' adeguata, valutazione della risultanze processuali (Cas. Sez. Un. 30.4.1997 n. 6402).

2) Parimenti inammissibile e' il secondo motivo di ricorso.

In relazione agli episodi delle tirate di capelli ad alcune bambine, la Corte di Appello ha rilevato, in particolare, che, anche se non vi sono state reazioni di pianto, le piccole vittime di tali gesti hanno certamente subito pregiudizio e dolore fisico, se e' vero che, come puntualizzato dalla teste Ba., l'imputata ha agito con violenza e nervosismo, e che il teste Li., nel fare le pulizie dell'aula, ha addirittura trovato dei capelli di una bambina nel cestino dei rifiuti. Secondo i giudici di merito, inoltre, il comune rifiuto dell'ambiente scolastico manifestato dagli alunni della Mo., su cui hanno concordemente riferito i numerosi genitori escussi in dibattimento, dimostra ampiamente come i complessivi comportamenti tenuti dall'imputata, ivi comprese le ingiustificabili tirate di capelli, abbiano inciso negativamente sul fragile equilibrio psicologico dei bambini in tenera eta' ad essa affidati. Di conseguenza, la Corte di Appello ha ritenuto sussistere, anche in relazione agli episodi in questione, gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 571 c.p., rilevando che per l'integrazione di tale reato e' sufficiente il mero pericolo che i soggetti passivi subiscano una malattia nel corpo o nella mente, e che, nella specie, siffatto pericolo e' "indubbiamente dimostrato dalla natura e dalle conseguenze delle azioni compiute dalla Mo. ".

Anche sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza e' sorretta da un adeguato apparato motivazionale, che rende conto, con passaggi non contraddittori e non palesemente illogici, delle ragioni della decisione. Ancora una volta, per contro, le deduzioni con cui la ricorrente, senza negare di aver tirato i capelli alle bambine a lei affidati, tende a sminuire la portata offensiva di tali fatti, negando la loro idoneita' ad incidere sull'equilibrio psicologico dei minori, si sostanziano in una critica all'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice di merito e nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze processuali, esulante dal sindacato di legittimita' di questa Corte.

3) Alla declaratoria di inammissibilita' del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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