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Sulla nozione di "volume tecnico" in tema di reati edilizi

In tema di reati edilizi, «volumi tecnici», per la cui realizzazione è sufficiente la denuncia di inizio attività e non il permesso di costruire, sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Non sono tali, invece, i locali che assolvono «funzioni complementari» all'abitazione. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale
Sentenza del 21 maggio 2008, n. 20267)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VA. Ba., nato a (OMESSO);

avverso la sentenza 23.3.2006 della Corte di Appello di Palermo;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Di Popolo Angelo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati sismici, perche' estinti per prescrizione ed il rigetto del ricorso nel resto.

Udito il difensore, Avv.to Panepinto Roberto, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 23.3.2006, confermava la sentenza 24.1.2005 del Tribunale monocratico di quella citta', che aveva affermato la responsabilita' penale di Va. Ba. in ordine ai reati di cui:

- alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20 lettera c), (per avere, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia, eseguito lavori di costruzione di una mansarda - acc. in (OMESSO));

- alla Legge n. 1086 del 1971 articoli 13 e 14;

- alla Legge n. 64 del 1974 articoli 17 18 e 20;

- all'articolo 334 cpv. cod. pen.;

- all'articolo 349 cpv. cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti alle opere abusive);

- agli articoli 54 e 1161 codice navale (occupazione non autorizzata di area demaniale marittima, mediante sopraelevazione e modificazione di un muretto);

- al Decreto Legislativo n. 490 del 1999 articolo 163 (esecuzione di opere edilizie senza l'autorizzazione dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per il delitto di cui all'articolo 349 cpv. cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati, lo aveva condannato alla pena complessiva - condizionalmente sospesa - di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, ordinando la demolizione delle opere abusive.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Va., il quale ha eccepito che:

- si sarebbe ritualmente proceduto, nella specie, alla edificazione (in seguito a denunzia di inizio dell'attivita') non di una mansarda, bensi' di "locali tecnici sottotetto ricavati dalla realizzazione della copertura a due falde dell'intero fabbricato";

- incongruamente ed immotivatamente sarebbe stata denegata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta al fine di dimostrare che non vi era stata alcuna violazione di sigilli nella parte dell'immobile di proprieta' dell'imputato;

- sarebbe comunque rimasta priva di motivazione l'affermazione di responsabilita';

- i reati sarebbero prescritti;

- la pena inflitta sarebbe eccessiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il quarto motivo di ricorso non e' manifestamente infondato, perche' il reato di cui alla Legge n. 64 del 1974 articoli 17, 18 e 20 (inizio di lavori edilizi, in zona sismica, senza notificare i prescritti preavvisi) era estinto per prescrizione gia' anteriormente alla pronuncia di secondo grado.

Cio' comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a tutti i reati contravvenzionali, perche' estinti per prescrizione.

Trattasi, invero, di fatti accertati fino all'11.10.2002, sicche' i termini massimi prescrizionali di anni 4 e mesi 6, per A), B), C), G) ed I), e di anni 3, per D), ex articolo 157 c.p. e articolo 160 c.p., u.c. si sono definitivamente compiuti, rispettivamente, l'11.4.2007 e l'11.10.2005.

Deve essere eliminata, conseguentemente, la pena di giorni 50 di reclusione ed euro 80,00 di multa, inflitta per detti reati ex articolo 81 cpv. cod. pen..

A norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 articolo 101 (gia' Legge n. 64 del 1974 articolo 26), copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana per le determinazioni di competenza.

2. Le restanti doglianze, invece, devono essere rigettate, perche' infondate.

Ed invero:

2.1 Secondo la prospettazione del ricorrente sarebbero stati effettuati esclusivamente (previa denunzia di inizio dell'attivita') lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato preesistente, previo rifacimento del solaio di copertura (originariamente piano) a falde contrapposte spioventi, e detti lavori non avrebbero comportato alcun aumento di superficie, essendo stati realizzati meri "volumi tecnici", necessari per evitare danni da infiltrazioni di acqua che rendevano pericolosa la staticita' dell'immobile.

I giudici del merito, invece, hanno accertato anche a mezzo di perizia tecnica che, attraverso un complesso di opere edilizie, e' stata realizzata una vera e propria sopraelevazione ad uso abitativo, con aumento di volumi e di superficie calpestatole.

"Volumi tecnici", infatti, sono i volumi - non utilizzabili ne' adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalita' degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Non sono, invece, volumi tecnici, i locali che assolvono funzioni complementari all'abitazione.

2.2 A norma dell'articolo 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, in caso di prove gia' acquisite agli atti processuali, ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralita' nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento gia' svoltosi.

A tale istituto di carattere eccezionale puo' farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalita', di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibilita' siffatta puo' sussistere quando i dati probatori gia' acquisiti siano incerti nonche' quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisivita' nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per se' oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

L' errar in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioe' tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Cio' comporta che la valutazione in ordine alla decisivita' della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non e' dato ravvisare nella sentenza in esame.

La parte aveva chiesto, con l'atto di appello, che venisse disposta la rinnovazione del dibattimento al fine di produrre nulla-osta successivamente rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Palermo e di procedere all'esame del consulente di parte architetto Gr., al fine di dimostrare che la porzione del fabbricato di proprieta' di esso Va. "non era stata in alcun modo alterata rispetto allo stato in cui si trovava al momento dell'ordinanza di sospensione dei lavori". In tale prospettiva si voleva corroborare l'assunto che la violazione dei sigilli si sarebbe dovuta ascrivere esclusivamente alla defunta madre Clelia Ottobre proprietaria della restante parte dell'edificio, coimputata nel procedimento originario anche quale custode delle opere abusive e poi prosciolta in seguito all'intervenuto decesso.

La Corte di merito, a fronte di tali richieste:

- ha esattamente rilevato che il preannunciato nulla-osta della Capitaneria di Porto non avrebbe potuto comunque incidere sul reato di cui all'articolo 1161 codice navale, escludendolo;

- ha evidenziato che il consulente di parte era stato gia' escusso in primo grado ed ha altresi' affermato - con argomentazioni razionali e coerenti - di poter escludere ogni incertezza allo stato degli atti, emergendo che i lavori erano stati sempre seguiti personalmente dall'imputato (e non dalla genitrice quasi ottantenne), trovato costantemente sui luoghi in occasione dei vari accertamenti compiuti dalle autorita' amministrative.

2.3 L'eccezione di vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilita' e' genericamente formulata (oltre che ad evidenza infondata); mentre la pena risulta determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all'articolo 133 cod. pen., tenuto conto, in particolare, dell'intrinseca pericolosita' delle nuove opere edilizie (in cemento armato e sostenute da travi in legno irregolarmente collocate, con possibilita' di crollo anche imminente a causa del peso rilevante della struttura cementizia), dell'intensita' del dolo e della negativa personalita' dell'imputato, gia' condannato per analoghi reati.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle contravvenzioni, perche' estinte per prescrizione, ed elimina la relativa pena di giorni cinquanta di reclusione ed euro 80,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dispone trasmettersi copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana.

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