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Usura ed aggravante dello stato di bisogno

Lo stato di bisogno integrante l'aggravante di cui all'articolo 644, comma 5, n. 3 del Cp attiene alla capacità della persona offesa di procurarsi quanto a essa necessario e utile e non sussiste nel caso di momentanea difficoltà finanziaria che non incida sulla libertà negoziale del soggetto, come quando si preferisca il prestito privato a quello bancario, ovvero si persegua la finalità di proficui investimenti produttivi del tutto svincolati da indifferibili esigenze. (Tribunale Bologna Sezione 2 Penale
Sentenza del 13 ottobre 2008, n. 168)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Seconda Sezione Penale composto dai Signori:

Dott. LIVIANA GOBBI - PRESIDENTE

Dott. LETIZIO MAGLIARO - GIUDICE

Dott. MANUELA MELLONI - GIUDICE EST.

Con l'intervento del P.M. Dott. LAZZARINI

e VEDASI PP.SS.

con l'assistenza DOMENICO IMPERATORI - CANCELLIERE (B3)

nella pubblica Udienza del 15 LUGLIO 2008

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Ca.Se.: nato il (omissis) a (omissis)

Residente a (omissis) - via (omissis)

LIBERO CONTUMACE

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 644 c.p., I e V nr. 3 e 4, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, a fronte della dazione di una somma complessiva di 50.000 Euro (di cui Ca. tratteneva euro 20.000 a compensazione di presunti crediti precedenti) si facevano consegnare da Qu.Gi., a titolo di garanzia del pagamento di capitale ed interessi, dodici assegni del valore di 5.000 euro ciascuno (sette tratti dal conto corrente di Qu.Gi. e cinque tratti dal c/c della di lui moglie, Ma.Ma., entrambi i conti accesi presso la Ca. di Ri. di Ce.), per un rotale di 60.000 euro.

In particolare, più volte si facevano dare o promettere, a fronte della consegna di denaro in contanti o assegni, interessi usurari, mediante il predetto meccanismo di dazione in garanzia degli assegni. Titoli i quali risultavano poi girati a Za.Re., a riprova dell'effettiva provenienza da quest'ultimo delle somme originariamente consegnate da Ca. alle pp.oo. a titolo di finanziamento usurario.

Con le aggravanti dell'aver agito in danno di persone in stato di bisogno ed esercenti l'attività imprenditoriale di autocarrozzeria in (omissis).

In Bologna da luglio 2004 a maggio 2005.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

Pubblico Ministero: chiede concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di ANNI 1, MESI 6 di reclusione, senza benefici di legge.

AVV. VITTORIO ITALO DI NARDO ANCHE IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. GIOVANNI LENZI ENTRAMBI DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORI DI FIDUCIA:

Assoluzione perché il fatto non sussiste, o formula ritenuta adeguata. In subordine, ritenuta insussistente, l'aggravante contestata, e concesse le attenuanti generiche, condanna al minimo della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca.Se., imputato come in epigrafe, è stato rinviato a giudizio davanti a questo Tribunale con decreto del G.U.P. del 20.09.2007 emesso ex art. 429 c.p.p. a seguito della udienza preliminare.

Il dibattimento - celebrato in contumacia dell'imputato - si è aperto alla prima udienza del 15.01.2008, in cui ha preso avvio l'istruttoria dibattimentale con l'ammissione delle prove richieste dalle parti - tra cui, su istanza congiunta del Pubblico Ministero e della Difesa, perizia trascrittiva di conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari - e con l'esame quali testi di accusa della persona offesa Qu.Gi., di Re.Lu. e dei testi di polizia giudiziaria M.llo dei Carabinieri Se.Gi., M.llo della Guardia di Finanza Tr.Vi. e Vice Brigadiere della Guardia di Finanza Bo.Pr.; all'esito, il Pubblico Ministero, nulla opponendo la Difesa, ha rinunciato all'esame dell'ulteriore teste della propria lista M.llo dei Carabinieri De.Gi., di cui il Tribunale ha revocato l'ordinanza di ammissione.

L'istruttoria è proseguita alle successive udienze del giorno 22.01.2008 - in cui il Tribunale ha conferito l'incarico per la perizia trascrittiva - e del giorno 27.05.2008, in cui si è proceduto all'esame del perito geom. Gi.Ma., nonché all'esame dei testi di accusa Brigadiere della Guardia di Finanza Ca.Fa. e Co.An.: sull'accordo delle parti è stato, inoltre, acquisito al fascicolo del dibattimento il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese dal predetto teste alla polizia giudiziaria - Guardia di Finanza di Bologna il 12.07.2005, utilizzato per le contestazioni. A seguito di rinvio disposto alla successiva udienza del 10.06.2008 per l'assenza del residuo teste di accusa e del teste della Difesa - pur regolarmente citati e di cui, quindi, è stato disposto l'accompagnamento coattivo - l'istruttoria dibattimentale si è conclusa alla successiva udienza del 15.07.2008, in cui si è proceduto all'esame del residuo teste di accusa Ma.Ma.Cr., all'esito del quale, su istanza del Pubblico Ministero che ne aveva chiesto l'esame dibattimentale - è stata data lettura ex art. 513 c.p.p. mediante acquisizione del relativo verbale al fascicolo del dibattimento dell'interrogatorio reso dall'imputato al Pubblico Ministero in data 03.04.2006; è stato, poi esaminato, il teste della Difesa Za.Re. assistito dal difensore ex art. 197 bis c.p.p.

Esaurita così l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha dichiarato la utilizzabilità per la decisione degli atti del fascicolo del dibattimento e ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha deliberato come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito della istruttoria dibattimentale deve ritenersi accertata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, sebbene - come si vedrà - con esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 644 c. 5 n. 3) c.p. I fatti per cui è processo attengono ai rapporti intercorsi tra l'odierno imputato e Qu.Gi., titolare di una carrozzeria in (omissis) e sono ricostruibili principalmente sulla base delle testimonianze rese in dibattimento dallo stesso Qu.Gi., da sua moglie Ma.Ma.Cr. e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che condussero le indagini, oltre che alla luce della documentazione acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento (principalmente documentazione bancaria, copie di matrici e di assegni bancari) e del contenuto di conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle indagini preliminari, oggetto di perizia trascrittiva disposta in dibattimento.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno reso testimonianza hanno dichiarato che i fatti per cui è processo sono stati accertati nel corso di un'indagine più ampia, che prese avvio dalle propalazioni di un collaboratore di giustizia - tale Va.Fe. - il quale segnalò Ca.Se. come soggetto inserito in una organizzazione criminale dedita anche al traffico di armi, con il compito di procedere al riciclaggio dei proventi illeciti delle attività delittuose del gruppo: nell'ambito dell'indagine fu effettivamente eseguito un sequestro di armi (pistole e mitragliatori) presso la Certosa di (omissis) in data 18.01.2005, sebbene la posizione dell'odierno imputato quanto ai fatti di riciclaggio sia stata oggetto di un provvedimento di archiviazione (cfr. testimonianza del M.llo dei Carabinieri Se.Gi. - pagg. 33 e 34 trascrizioni udienza del 15.01.2008); le indagini - condotte dapprima dai Carabinieri e poi dalla Guardia di Finanza anche tramite operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche - consentirono di accertare che Ca.Se. aveva prestato denaro a diversi soggetti (circa dieci persone: cfr. testimonianza del M.llo della Guardia di Finanza Tr.Vi. - pag. 45 trascrizioni udienza del 15.01.2008) che gli avevano rilasciato in garanzia assegni bancari ovvero procure a vendere di immobili di loro proprietà, che in alcuni casi l'imputato vendette effettivamente a sé stesso: da tali persone furono assunte informazioni ma nessuno parlò di prestiti di natura usuraria ricevuti dall'odierno imputato, ad eccezione di Qu.Gi. (cfr. testimonianza del M.llo della Guardia di Finanza Tr.Vi. - pagg. 44 e 45 trascrizioni udienza del 15.01.2008); invero, lo stesso Qu.Gi. - come di seguito si vedrà - in un primo momento, pur ammettendo di aver ricevuto prestiti da Ca.Se., dichiarò di non aver corrisposto interessi, laddove tali dichiarazioni sono state in seguito negativamente riscontrate dalle risultanze delle operazioni di intercettazione e dagli accertamenti bancari svolti dalla Guardia di Finanza (cfr. testimonianza del M.llo della Guardia di Finanza Tr.Vi. pag. 40 trascrizioni udienza del 15.01.2008) e modificate dalla stessa persona offesa.

Le risultanze degli accertamenti bancari saranno di seguito più in dettaglio ricostruite, dovendosi sin d'ora anticipare che - sempre da quanto riferito in dibattimento dagli ufficiali di polizia giudiziaria operanti le indagini (oltre che dal teste Be.Lu., responsabile dell'ufficio legale della Ae. Banca) - l'esame delle movimentazioni del conto corrente acceso da Ca.Se. presso la filiale della Ae. Banca di (omissis) consentirono di accertare una movimentazione anomala, in quanto particolarmente rilevante e non compatibile con la attività lavorativa dell'odierno imputato (cfr. testimonianza del M.llo della Guardia di Finanza Tr.Vi. - pag. 41 trascrizioni udienza del 15.01.2008); Ca.Se., infatti, nel periodo in esame era gestore di un laghetto di pesca sportiva denominato "La. del No." sito in (omissis), via (omissis), con annesso un punto di ristoro originariamente avente natura di chiosco e poi ampliato e trasformato in ristorante: tale complesso, in origine di proprietà dell'odierno imputato (che viveva in un appartamento sito sopra allo stabile ove si trovava il ristorante), fu successivamente ceduto - non avendo un giro di affari rilevante, tant'è che la Guardia di Finanza accertò la presenza di difficoltà a remunerare il personale (cfr. testimonianza del Brigadiere della Guardia di Finanza Ca.Fa. alla udienza del 27.05.2008) - alla società Ad.Re. il cui socio di maggioranza era Za.Re.

Deve rilevarsi che costui è stato originariamente coimputato di Ca.Se. nel presente procedimento e prosciolto ex art. 425 c.p.p. all'esito della udienza preliminare; si anticipa sin d'ora che le verifiche bancarie svolte dalla Guardia di Finanza sul conto corrente acceso presso la Ae. Banca, filiale di (omissis), intestato al La. del No. di Ca.Se., hanno consentito di accertare la presenza di grosse movimentazioni in denaro contante ed assegni circolari per un totale di oltre un milione di euro annui (cfr. testimonianza del Vice Brigadiere della Guardia di Finanza Bo.Pr. - pag. 48 trascrizioni udienza del 15.01.2008); gli assegni circolari versati, senza causale apparente, provenivano per la maggior parte da Za.Re., laddove Ca.Se. a fronte di tali versamenti prelevava denaro contante nell'ordine di 5/10/15.000 euro, per poi operare successivamente versamenti sul conto spesso in assegni tratti da terzi, i cui importi venivano girati a Za.Re. (cfr., in particolare, sul punto le testimonianze del Vice Brigadiere Bo.Pr. e del Maresciallo Tr.Vi. della Guardia di Finanza).

Si rileva fin d'ora che dalla testimonianza resa in dibattimento alla udienza del 15.01.2008 da Be.Lu., responsabile dell'ufficio legale della Ae. Banca, è emerso che fu proprio la movimentazione del conto corrente di Ca.Se. - anomala sia per quantità rispetto al volume di affari della attività gestita dall'odierno imputato sia per tipologia (vi erano numerose movimentazioni relative al versamento di assegni emessi da terzi di importo "pari" - perlopiù di euro 5.000/10.000 - e che spesso rimanevano insoluti per essere poi coperti successivamente) - ad attirare la attenzione degli stessi funzionari della banca, che giunsero a sospettare l'odierno imputato di praticare prestiti usurari, decidendo, quindi, di chiudere il rapporto (cfr. pagg. 28, 29 e 30 trascrizioni udienza del 15.01.2008).

A riscontro di tali dichiarazioni vengono in considerazione le risultanze delle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini preliminari e in particolare la telefonata n. 1820 del 25.05.2005 delle ore 12,44 intercettata sulla utenza (omissis) della Ae. Banca di (omissis) (decreto n. 771/05) ed intercorsa tra lo stesso Be.Lu. e To.Al., all'epoca direttore della filiale di (omissis); nel corso della conversazione Be.Lu. consiglia all'interlocutore di prestare attenzione alla movimentazione del conto intestato al "La. del No." di Ca.Se. in quanto anomala e tipica della pratica dell'usura (testualmente Be.Lu.: "secondo me lui lì fa cravatte e te lo metto per iscritto, perché quella è la classica movimentazione da cravattaro" - cfr. pag. 30 perizia trascrittiva geom. Gi.Ma.).

In tale contesto si collocano i rapporti tra Ca.Se. e Qu.Gi.

Dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa e dalla moglie Ma.Ma.Cr.a è emerso che Qu.Gi. conobbe Ca.Se. nell'ottobre del 2003 (cfr. testimonianza di Qu.Gi. - pag. 7 trascrizioni udienza del 15.01.2008) in quanto presentatogli da Co.An., titolare di un autonoleggio con annesso deposito giudiziario di autovetture con il quale la persona offesa aveva rapporti di lavoro (Co.An. a sua volta conosceva Ca.Se. in quanto le rispettive mogli gestivano assieme un negozio di abbigliamento in (omissis) - cfr. testimonianza di Co.An. alla udienza del 27.05. 2008). Qu.Gi. ha dichiarato che Ca.Se. in un primo momento era un semplice cliente della carrozzeria, per il quale egli eseguì numerosi lavori: in particolare, egli riparò per conto di Ca.Se. una barca in Sardegna, accordandosi per ricevere in cambio vitto, alloggio ed euro 500,00 per ogni volta che si recava sull'isola, denaro che egli in realtà non ricevette mai dall'odierno imputato (cfr. pag. 11 trascrizioni udienza del 15.01.2008); sempre secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, egli riparò, inoltre, per conto dell'odierno imputato un'autovettura BMW 330 Station Wagon targata (omissis) e un furgone Renault Master targato (omissis), servizi per i quali emise fattura per un importo rispettivamente di euro 18.656,18 ed euro 13.091,29 (le cui copie sono agli atti del fascicolo del dibattimento e sono state riconosciute dalla persona offesa, cui sono state esibite) : Qu.Gi. ha dichiarato che in realtà Ca.Se. gli pagò somme inferiori non pagando l'IVA, ovvero rispettivamente euro 18.000 ed euro 10.000 (cfr. pagg. 11 e 12 trascrizioni udienza del 15.01.2008).

Sempre secondo quanto dichiarato da Qu.Gi., i rapporti con Ca.Se. rimasero come sopra descritti finché egli - trovandosi in un momento di difficoltà economica (e, in particolare, non riuscendo a far fronte ad un assegno emesso senza copertura) - gli chiese denaro in prestito (cfr. pag. 6 trascrizioni udienza del 15.01.2008), precisamente la somma di euro 10.000,00, che l'odierno imputato gli concesse in due parti, consegnandogli dapprima la somma di euro 6.000,00 e poi di euro 4.000,00; la moglie della persona offesa, Ma.Ma.Cr. - che all'epoca collaborava con il marito seguendo la contabilità della ditta - ha precisato che in quell'occasione l'odierno imputato non pretese interessi e il prestito fu restituito (cfr. pagg. 15 e 18 trascrizioni udienza del 15.07.2008).

Successivamente Qu.Gi. concluse un altro affare con Ca.Se. oltre che con Co.An., relativo all'acquisto di una moto d'acqua: in particolare, Ca.Se. acquistò una moto d'acqua pagandola euro 20.000,00 ed accordandosi con gli altri soci affinché versassero euro 6000,00 ciascuno (cfr. pagg. 12 e 13 trascrizioni udienza del 15.01.2008); Qu.Gi. ha dichiarato di aver consegnato all'uopo all'odierno imputato un assegno dell'importo di euro 6.000,00, con l'accordo che Ca.Se. lo avrebbe trattenuto in garanzia: in realtà l'odierno imputato incassò l'assegno; a fronte delle rimostranze di Qu.Gi., Ca.Se. restituì all'odierna persona offesa la somma di euro 6000,00 in contanti, a fronte della emissione da parte di Qu.Gi. di un nuovo assegno dell'importo di euro 7000,00: secondo gli accordi anche detto titolo avrebbe dovuto essere trattenuto in garanzia ma l'imputato lo incassò (cfr. pagg. 14 e 15 trascrizioni udienza del 15.01.2008).

In ordine ai rapporti tra Qu.Gi. e Ca.Se. - ulteriori rispetto al prestito di cui all'imputazione - deve, infine, rilevarsi che la persona offesa ha dichiarato di aver acquistato dall'odierno imputato (che aveva procura a vendere) un'autovettura Audi A6, che tuttavia gli fu sequestrata dai Carabinieri di (omissis) nel luglio del 2004 dopo che egli era già stato contattato da quelli di Modena (cfr. pagg. 19 e 20 trascrizioni udienza del 15.01.2008); Ma.Ma.Cr. ha precisato che l'auto fu acquistata per l'importo di euro 20.000,00, pagati a Ca.Se. e mai restituiti dopo che l'auto fu sequestrata e restituita al proprietario: la teste ha dichiarato di essere stata costretta, peraltro, a seguito del sequestro a noleggiare un'auto sostitutiva sostenendone i costi, anch'essi mai rimborsati dal Ca. (cfr. pag. 26 trascrizioni udienza del 15.07.2008); tale ultima circostanza è stata confermata, altresì, da Co.An., titolare dell'autonoleggio ove si rivolse Ma.Ma.Cr.; il teste, infatti, ha dichiarato di essere titolare di un servizio di autonoleggio ed allegato deposito in forza del quale tuttora ha rapporti con Qu.Gi. e di essere al corrente del fatto che l'odierno imputato vendette a costui una autovettura Audi A6 successivamente sottoposta sequestro penale dalle forze dell'ordine, a seguito del quale egli noleggiò alla moglie di Qu.Gi. una autovettura Y10: Ca.Se. in un primo momento gli assicurò che avrebbe pagato lui il noleggio ma poi non lo fece, tant'è che il corrispettivo fu pagato dallo stesso Qu.Gi.; al teste è stata esibita in dibattimento una copia (acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento su produzione del Pubblico Ministero, allegato C2) dell'assegno della Ca. di Ri. di Ce. dell'importo di euro 4700,00 a lui intestato tratto da Qu.Gi. in data 28.02.2005, su cui il teste ha riconosciuta come propria la firma di girata (a favore di Ca.Se., che a sua volta lo ha girato a Za.Re.), dichiarando di avere ricevuto il titolo in pagamento del noleggio della Lancia Y10 (cfr. verbale della udienza del 27.05.2008).

Tutto ciò premesso, Qu.Gi. ha dichiarato che nel mese di ottobre del 2004 egli si trovò in un momento di particolare difficoltà finanziaria, in quanto aveva subito una truffa rimettendoci euro 160.000,00 (cfr. pag. 23 trascrizioni udienza del 15.01.2008) : egli si trovava, quindi, in debito con uno degli istituti bancari di cui era cliente, che gli rinnovò il fido solo per il 50%; al contempo, anche il lavoro aveva subito un flessione ed egli si era trovato ad emettere assegni senza copertura, ai quali doveva far fronte (cfr. pag. 22 trascrizioni udienza del 15.01.2008); egli pensò, quindi, di rivolgersi a Ca.Se. (da cui, come si è visto, aveva già precedentemente ottenuto un prestito senza corresponsione di interessi), al quale fece presente le proprie difficoltà (cfr. pag. 23 trascrizioni udienza del 15.01.2008) : in particolare, egli chiese a Ca.Se. la somma di euro 50.000,00; l'imputato, in data 06 ottobre 2004, gli consegnò la somma di euro 30.000,00; più precisamente, Ca.Se. consegnò a Qu.Gi. la somma di euro 50.000,00, pretendendo dalla persona offesa la immediata restituzione di euro 20.000,00 a mezzo di assegni circolari tratti dallo stesso Qu.Gi., asserendo che tale somma gli era dovuta in forza dei pregressi rapporti di affari tra loro intercorsi (cfr. testimonianza di Qu.Gi. - pag. 8 trascrizioni udienza del 15.01.2008); in particolare, a dire dell'imputato la predetta somma gli era dovuta non in relazione ad un singolo titolo specifico ma ad una somma di crediti di cui egli riteneva di essere titolare nei confronti della persona offesa secondo i conteggi da egli stesso operati ma che, tuttavia, Qu.Gi. non condivideva: anzi, l'odierna persona offesa - alla luce di tutti gli elementi sopraesposti in relazione ai pregressi rapporti con Ca.Se. - riteneva di essere a sua volta a credito nei confronti dell'odierno imputato (cfr. pagg. 2 e 26 trascrizioni udienza del 15.01.2008).

Sempre secondo quanto testimoniato da Qu.Gi. (oltre che dalla moglie Ma.Ma.Cr.) Ca.Se. a fronte della somma erogata pretese, inoltre, dalla persona offesa la consegna di dodici assegni dell'importo di euro 5.000,00 ciascuno, tutti postdatati con scadenza mensile a partire da novembre 2004 per un importo totale di euro 60.000,00 (cfr. pag. 7 trascrizioni udienza del 15.01.2008); detti assegni furono tutti incassati da Ca.Se. alle scadenze indicate tranne gli ultimi due, tratti da Ma.Ma.Cr. sul proprio conto corrente: ciò in quanto nel frattempo la persona offesa era stata sentita dalla Guardia di Finanza che conduceva le indagini nei confronti dell'odierno imputato e lo stesso Qu.Gi. - che, così come la moglie, pur ammettendo di aver ricevuto denaro in prestito da Ca.Se., in un primo momento aveva negato di avergli promesso o versato interessi (Ma.Ma.Cr. ha dichiarato di aver agito così perché lei e il marito avevano paura e pensavano che l'imputato potesse comunque aiutarli a "non affondare" - cfr. pag. 22 trascrizioni udienza del 15.07.2008) - avvisò telefonicamente l'odierno imputato della esistenza della indagine e della difficoltà, nel caso in cui gli assegni fossero stati incassati, di giustificare la differenza tra l'entità del prestito erogato e l'ammontare delle somme restituite tramite gli assegni (cfr. pag. 16 trascrizioni udienza del 15.01.2008); sempre secondo quanto dichiarato da Qu.Gi., a fronte della sua segnalazione Ca.Se. nei giorni successivi si presentò presso i locali della carrozzeria restituendogli gli assegni, peraltro strappandoli nella parte che recava la firma di traenza della moglie (cfr. pag. 16 trascrizioni udienza del 15.01.2008; cfr., altresì, la testimonianza di Ma.Ma.Cr. - pagg. 20 e 21 trascrizioni udienza del 15.07.2008); Ca.Se., tuttavia, richiese a Qu.Gi. che gli fosse versata comunque la somma di euro 10.000 a titolo di interessi per il prestito erogato, dichiarandosi disponibile ad accettare in luogo del denaro la riparazione di un'auto d'epoca che, tuttavia, non fu mai eseguita dalla persona offesa (cfr. testimonianza di Qu.Gi. - pagg. 17 e 18 trascrizioni udienza del 15.01.2008).

Le dichiarazioni della persona offesa in ordine alle modalità di restituzione del prestito ricevuto dall'imputato - tramite gli assegni di cui sopra - hanno trovato riscontro documentale non soltanto nelle matrici degli assegni medesimi esibite da Qu.Gi. alla Guardia di Finanza ed acquisite in copia agli atti del fascicolo del dibattimento su produzione del Pubblico Ministero (sulle quali il beneficiario è indicato come "Ri.") ma altresì negli accertamenti bancari compiuti dalla Guardia di Finanza stessa, che hanno consentito di verificare l'avvenuto incasso alla scadenza da parte di Ca.Se. di dieci dei dodici assegni, di cui sette tratti dalla persona offesa e tre dalla moglie su loro conti accesi presso la Banca di Ce., anch'essi acquisiti in copia agli atti del fascicolo del dibattimento: detti assegni sono risultati in buona parte girati a Za.Re.; sono stati, altresì, acquisiti dalla Guardia di Finanza (e prodotti in atti dal Pubblico Ministero) i due assegni non incassati e strappati nella parte relativa alla firma di traenza (cfr. testimonianze del Vice Brigadiere della Guardia di Finanza Bo.Pr. alla udienza del 15.01.2008 e del Brigadiere della Guardia di Finanza Ca.Fa. alla udienza del 27.05.2008); le copie degli assegni acquisite agli atti sono state riconosciute in dibattimento dalla persona offesa Qu.Gi., cui sono state esibite (cfr. pagg. 7 e 8 trascrizioni udienza del 15.01.2008). Viene, inoltre, in considerazione quale riscontro alle dichiarazioni della persona offesa la trascrizione della telefonata che egli fece a Ca.Se. in data 15.04.2008 dopo aver reso informazioni alla Guardia di Finanza (telefonata n. 3803 del 15.04.2005 ore 15,03 in entrata sulla utenza (omissis) in uso a Ca.Se. in arrivo dal numero (omissis), sottoposta ad intercettazione in forza del decreto 241/05), nel corso della quale Qu.Gi. avverte Ca.Se. che gli ultimi due assegni tratti sul conto della moglie "non devono essere visti" in quanto egli ha dichiarato che erano stati annullati, ricevendo come risposta le rimostranze di Ca.Se. per il fatto che la persona offesa gli stava comunicando la circostanza per telefono (testualmente Ca.Se.: "e per telefono me lo dici?" - pag. 8 perizia trascrittiva geom. Gi.Ma.). In definitiva, alla luce di tutti gli elementi esposti, è emerso dalla istruttoria dibattimentale che nell'ottobre del 2004 l'imputato Ca.Se. erogò a favore di Qu.Gi. un prestito il cui ammontare fu, di fatto, corrispondente ad euro 30.000,00, a fronte della promessa di restituzione da parte della persona offesa della somma di euro 60.000 nel termine di un anno, garantita dalla emissione e dalla consegna di dodici assegni a scadenza mensile dell'importo di euro 5.000 ciascuno, di cui ne furono effettivamente incassati da Ca.Se. dieci per un importo totale di euro 50.000; trattasi di una operazione che - per l'ammontare degli interessi pattuiti - è certamente riconducibile alla contestata fattispecie di cui all'art. 644 c.p. La tesi per cui parte dei denari promessi in restituzione da Qu.Gi. - per un importo pari ad euro 20.000 - fosse in realtà riferibile alla restituzione di pregressi debiti della persona offesa nei confronti di Ca.Se. promana da allegazioni dell'odierno imputato riferite dalla stessa persona offesa e in alcun modo documentate; si rileva, peraltro, che le scelte processuali dell'imputato (che in dibattimento è rimasto contumace e nel corso dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. reso al G.I.P. in data 03.04.2006 si è avvalso della facoltà di non rispondere) - pur certamente legittime - non hanno consentito di acquisire elementi utili ad una diversa ricostruzione dei fatti, più favorevole all'imputato stesso.

La accertata ed incontestata circostanza che all'epoca dei fatti la persona offesa svolgesse una attività imprenditoriale - di cui l'imputato era incontestabilmente a conoscenza, essendone cliente - induce a ritenere sussistente la aggravante di cui all'art. 644 c. 5 n. 4 c.p.

Viceversa, deve escludersi nel caso di specie la sussistenza dell'ulteriore aggravante contestata di cui all'art. 644 c. 5 n. 3 c.p.; la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che lo stato di bisogno integrante l'aggravante di cui trattasi attiene alla capacità della persona offesa di procurarsi quanto ad essa necessario ed utile e non sussiste "nel caso di momentanea difficoltà finanziaria che non incida sulla libertà negoziale del soggetto, come quando si preferisca il prestito privato a quello bancario, ovvero si persegua la finalità di proficui investimenti produttivi del tutto svincolati da indifferibili esigenze" (Cass. Sez. 2, sentenza n. 5633 del 18/02/1988); nel caso di specie la stessa persona offesa non ha rappresentato - né è stata altrimenti provata dalla pubblica accusa - la sussistenza di una oggettiva impossibilità a procurarsi i mezzi necessari per la sopravvivenza della propria attività imprenditoriale, bensì ha fatto riferimento a semplici difficoltà nei rapporti con gli istituti bancari derivanti da una situazione momentanea di diminuzione del lavoro e di vicende esterne determinanti crisi di liquidità.

Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., in considerazione della natura risalente nel tempo - in riferimento ai fatti contestati - dei precedenti penali di cui è gravato, la cui natura specifica, tuttavia, è ostativa ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla residua aggravante ed impone una valutazione di equivalenza.

Si rileva che, in ossequio al generale principio di cui all'art. 2 c. 3 c.p., nel determinarsi la pena in concreto applicabile deve farsi riferimento, in quanto più favorevole al reo, al trattamento sanzionatorio previsto dalla norma penale incriminatrice nella formulazione vigente all'epoca del commesso reato, anteriore alla novella introdotta con la legge 251 del 2005.

Alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. - con particolare riferimento alla gravità del fatto oltre che alla personalità dell'imputato - si stima, quindi, equo applicare in concreto la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 5000,00 di multa.

Segue ex art. 535 c.p.p. la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

La già sottolineata presenza di precedenti penali specifici in capo all'imputato non consente il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., peraltro non espressamente richiesto dalla Difesa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara Ca.Se. responsabile del delitto ascrittogli, esclusa la aggravante di cui all'art. 644 c. 5 n. 3) c.p., e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 5000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Bologna, 15 luglio 2008


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