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Va escluso che l'esigenza del condannato di difendersi in un processo interno sia di ostacolo al trasferimento all'estero

Va escluso che l'esigenza del condannato di difendersi in un processo interno sia di ostacolo al trasferimento all'estero. Infatti, la facolta' riconosciuta dalla Legge n. 69 del 2005, articolo 24, di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del MAE implica una valutazione di opportunita' che deve tenere conto, tra l'altro, della comparazione della gravita' dei reati, della loro data di consumazione, della complessita' dei procedimenti, della fase e del grado in cui essi si trovano, della entita' della pena da scontare e delle modalita' della esecuzione.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 29 settembre 2010, n. 35181



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio Stefa - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. En. , n. a (OMESSO);

avverso la sentenza in data 1 settembre 2010 della Corte di Appello di Roma;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per la inammissibilita' del ricorso;

Udito per il ricorrente l'avv. DE AGOSTINO Walter, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna all'a.g. austriaca di MA.En. , cittadino italiano, nei cui confronti il Pubblico Ministero di Innsbruch (Staatsanwaltschaft Innsbruck) aveva in data 6 maggio 2009 emesso mandato di arresto europeo (MAE) sulla base di un mandato di cattura interno emesso in pari data per reati qualificati come truffa aggravata, bancarotta fraudolenta, omesso versamento di contributi previdenziali, falsificazione di documenti, per avere, quale gestore del ristorante "(OMESSO)", dall'(OMESSO): contraendo fraudolentemente debiti con i fornitori, e pagando con assegni scoperti, cagionato a trentasei persone un danno pari a euro 88.754; distratto od occultato parte del suo patrimonio vanificando la garanzia dei creditori; omesso di versare i contributi da lui dovuti quale datore di lavoro agli enti previdenziali per un ammontare di euro 2.480,51; falsificato una ricevuta di bonifico bancario per euro 149,82.

Il Ma. , a seguito di segnalazione Interpol, veniva tratto in arresto in data 8 luglio 2010 da personale del Commissariato San Basilio della Questura di Roma.

In data 10 luglio 2010, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Roma, convalidato l'arresto, applicava al Ma. la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente il pericolo di sottrazione alla consegna.

Con la predetta sentenza la Corte subordinava la consegna alla condizione che il Ma. , fosse rinviato nello Stato italiano per ivi scontare la pena eventualmente pronunciata.

Ricorre per cassazione il Ma. , a mezzo del difensore avv. Walter De Agostino, che con un unico motivo denuncia l'omessa motivazione circa il mancato esercizio della facolta' da parte della Corte di appello di rinviare la consegna, a norma della Legge n. 69 del 2005, articolo 24, in attesa della definizione del procedimento penale pendente in Italia a carico del ricorrente, avendo egli ricevuto citazione dinanzi al Tribunale di Roma per il giorno 26 gennaio 2011, per rispondere dei reati di truffa, furto, insolvenza fraudolenta; circostanza che era stata gia' rappresentata davanti alla Corte di Appello sin dalla udienza di convalida dell'arresto e poi nella udienza di merito.

Con successiva memoria l'avv. De Agostino ha ribadito e ulteriormente precisato le ragioni a sostegno del motivo di ricorso.

Osserva la Corte che il ricorso e' manifestamente infondato.

Come piu' volte affermato dalla giurisprudenza di legittimita', la facolta' riconosciuta dalla Legge n. 69 del 2005, articolo 24, di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del MAE implica una valutazione di opportunita' che deve tenere conto, tra l'altro, della comparazione della gravita' dei reati, della loro data di consumazione, della complessita' dei procedimenti, della fase e del grado in cui essi si trovano, della entita' della pena da scontare e delle modalita' della esecuzione (v. ex plurimis Sez. 6, 25 novembre 2009, Munteanu; Id., 3 giugno 2008, Viscuso; Id., 24 ottobre 2007, Bulibasa).

Trattandosi di una scelta discrezionale, il consegnando non si puo' dolere della mancata valutazione sul punto da parte della Corte di Appello, a meno che egli non l'abbia sollecitata espressamente a pronunciarsi al riguardo, adducendo uno specifico interesse (arg. ex Sez. 6, 29 ottobre 2009, Husa).

Ora, dall'esame degli atti non risulta alcuna sollecitazione fatta in tal senso alla Corte di appello dall'interessato.

Contrariamente a quanto dedotto, nel verbale relativo alla convalida dell'arresto compare solo un generico riferimento del Ma. a possibili denunce a suo carico della ex moglie. Egli afferma di non sapere se esistono procedimenti a suo carico e comunque nessuna istanza sul punto e' stata avanzata dal difensore, ne' in tale occasione ne' in sede di udienza sul merito della domanda di consegna.

Per di piu', l'addotto interesse, evidenziato per la prima volta nel presente ricorso, non appare avere alcun fondamento giuridico.

L'esigenza del Ma. di difendersi nell'ambito del processo a suo carico in Italia non e' infatti menomata dalla decisione di consegna, sia perche' il suo coattivo trasferimento all'estero impedirebbe una celebrazione del processo in sua assenza sia perche' nella sentenza impugnata e' apposta la condizione del suo rinvio in Italia una volta soddisfatte le esigenze di giustizia dell'a.g. austriaca.

Alla inammissibilita' del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille).

La Cancelleria provvedera' agli adempimenti di cui alla Legge 22 aprile 2005, n. 69, articolo 22, comma 5.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla Legge 22 aprile 2005, n. 69, articolo 22, comma 5.

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