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Va escluso il reato di sfruttamento della prostituzione per chi pubblica sul proprio sito gli annunci hot di una prostituta, in quanto costui svolge un servizio per lei ma non la sfrutta

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi, nella gestione di un sito "internet", pubblichi su di esso gli annunci pubblicitari, quand'anche corredati delle foto, a lui inviati dalle prostitute senza svolgere alcuna attività di collaborazione organizzativa, come ad esempio la predisposizione di servizi fotografici nuovi. Va escluso il reato di sfruttamento della prostituzione per chi pubblica sul proprio sito gli annunci hot di una prostituta, in quanto costui svolge un servizio per lei ma non la sfrutta - del resto analoghe "inserzioni" sono pubblicate anche dai quotidiani. Diverso sarebbe stato il caso se il ricorrente si fosse dato da fare per allestire lui stesso la pubblicità delle donne ritraendole in pose erotiche o favorendo contatti con i clienti; mentre, con la sua condotta, l'uomo è stato solo un prestatore di servizi.

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 2 febbraio 2012, n. 4443



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste il 10/2/2011;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Santi Gazzara;

Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

Il Gup presso il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 13/5/2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di cui agli articoli 81 e 110 c.p., Legge n. 75 del 1958, articolo 3, comma 2, n. 8, e articolo 4, comma 1, n. 7, perche', in concorso di volonta' e/o azione con il gestore di "(OMISSIS)", il quale tollerava la pubblicazione sull'omonimo sito di annunci prodromici alla prostituzione, agevolava e/o favoriva l'esercizio della prostituzione, e lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.800,00 di multa, sostituendo la pena detentiva inflitta con quella di anni due di semidetenzione, con applicazione delle pene accessorie.

La Corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti dal Procuratore Generale sede e dalla difesa dell'imputato, concesse al (OMISSIS) le attenuanti generiche, escluso l'aumento per la recidiva, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa, ha ridotto la durata delle pene accessorie ad anni 2, con concessione della sospensione condizionale della pena, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, con i seguenti motivi:

- erronea applicazione della Legge n. 75 del 1958, articolo 3, comma 2, n. 8, in quanto la condotta posta in essere dal prevenuto non puo' ritenersi concretizzante il reato contestato;

- illegittimita' costituzionale della Legge n. 75 del 1958, articolo 3, comma 2, n. 8, in relazione agli articoli 3 e 21 Cost..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, quanto al primo motivo, e' fondato.

Osservasi che le ragioni poste a sostegno della censura mossa si rivelano meritevoli di accoglimento: l'imputato si limitava a telefonare alle escort inserzioniste e a vendere loro le "top listi" o c.d. "risalite", dopo essersi fatto inviare dalle interessate per email il materiale (fotografie delle inserzioniste).

Orbene, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 18/3/2009, n. 26343) che nel caso in cui il soggetto imputato si sia limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute nel suo sito web, potrebbe tale attivita' essere considerata simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, solitamente considerata come un normale servizio svolto a favore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione, con la conseguenza della mancata concretizzazione del reato di cui alla Legge n. 75 del 1958, articolo 3, comma 2, n. 8.

Di contro, puo' ritenersi cristallizzato il reato de quo nel caso in cui alla attivita' di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicita' della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere piu' allettante l'offerta e per facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell'organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente.

Il (OMISSIS), come anche rilevato dalla stessa Corte distrettuale, non ha compiuto alcuna di queste attivita', essendosi limitato a ricevere l'annuncio, corredato dalle foto, gia' in possesso delle escort, ed ha svolto un semplice servizio a favore di queste e non della prostituzione.

L'accoglimento del primo motivo e' assorbente della questione di legittimita' costituzionale sollevata con l'ulteriore censura.

Questo Collegio, quindi, ritiene di potere affermare che nel caso in esame il fatto non sussiste, con la conseguenza che la pronuncia impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.
 

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