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Va riconosciuta la responsabilità per colpa in vigilando ed in eligendo del proprietario di un locale, per non aver impedito i comportamenti negligenti ed imprudenti di taluni avventori

Va riconosciuta la responsabilità per colpa in vigilando ed in eligendo del proprietario di un locale, per non aver impedito i comportamenti negligenti ed imprudenti di taluni avventori. In tal modo, non si era determinata l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta colposamente omissiva dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi. (Nel caso di specie, l'incidente era occorso mentre numerosi clienti ballavano sui tavoli e taluni si sospendevano alle travi del soffitto. Ragion per cui, è chiara la responsabilità del gestore per difetto di adeguata manutenzione degli accessori ornamentali (pannelli) infissi sul soffitto, rientrando entro evidenti margini di normale prevedibilità (ed evitabilità) l'ipotizzabile distacco dal soffitto, di detti accessori, ove impropriamente ma fortemente sollecitati da un movimento di trazione verso il basso dovuto al peso dei prestanti e robusti avventori del locale di mt. 1,80 di altezza. Dal momento che era consentito salire e ballare sui tavoli, che risultavano improvvidamente a questo destinati, il gestore doveva sincerarsi anche della tenuta delle travi del soffitto, visto che nella concitazione e nell'eccitazione collettiva che notoriamente contraddistingue, in siffatte occasioni, i giovani avventori di siffatti locali da ballo era anche prevedibile che vi si appendessero).

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 16 giugno 2011, n. 24109



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesc - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luc - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PA. CE. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 4/2008 TRIBUNALE di IMPERIA, del 17/09/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA.

RITENUTO IN FATTO

PA. St. ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la sentenza resa in data 17 settembre 2009 dal Tribunale di IMPERIA, a conferma della sentenza 8 febbraio 2008 del Giudice di pace di Imperia con la quale, concesse le attenuanti generiche, veniva condannato alla pena di euro 300 di multa oltreche' al risarcimento dei danni liquidati in euro 1.000, quale responsabile del delitto di cui all'articolo 590 c.p., per aver cagionato, per colpa generica, nella veste di titolare del locale pubblico all'insegna" (OMESSO)" sito in (OMESSO) - omettendo di effettuare un'idonea manutenzione agli infissi e quindi non impedendo il distacco di una trave di legno - lesioni personali (giudicate guaribili in giorni OTTO) a Fe. Si. , attinto alla testa, il (OMESSO), da un trave caduta a terra.

Il Tribunale ha condiviso la ricostruzione dell'accaduto cosiccome desunta dalle risultanze dell'istruttoria svoltasi nel corso del giudizio di primo grado, secondo cui la parte offesa aveva subito lesioni personali perche' attinto al capo da un elemento del rivestimento in legno del soffitto, fissato con viti da legno, distaccatosi dal soffitto stesso. Taluni testimoni oculari avevano peraltro riferito che alcuni giovani avventori di mt. 1,80 di altezza, saliti sui tavoli per ballare, avevano raggiunto le travi di copertura, sospendendosi alle stesse. Conclusivamente riteneva quindi il Tribunale che, attesi gli evidenziati ulteriori profili di colpa in eligendo ed in vigilando addebitabili all'imputato, per non aver impedito i comportamenti negligenti ed imprudenti di taluni avventori, non si era determinata l'interruzione del nesso di causalita' tra la condotta colposamente omissiva dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi.

Con il primo motivo di ricorso censura la difesa la violazione delle disposizioni dettate dagli articoli 516 e 521 cod. proc. pen.. Si sostiene che il Tribunale, pur confermando in grado d'appello la sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato per un fatto diverso da quello contestato, in ordine al quale questi non ha potuto esercitare il diritto di difesa, con specifico riferimento alle ritenute omissioni di un'adeguata attivita' di vigilanza sugli avventori perche' demandata a personale non idoneo.

Con la seconda censura denunzia il ricorrente il vizio della motivazione in ordine alla suddetta eccezione nonche' per avere il Giudice d'appello travisato il contenuto delle deposizioni rese dai testi Lo. e Lo. , i quali non avevano in realta' riferito di aver veduto degli avventori appoggiarsi alle travi del soffitto. Difetta poi nella motivazione della sentenza impugnata qualsivoglia accenno, ad avviso del ricorrente, in ordine alla ritenuta sussistenza di profili di culpa in vigilando ed in eligendo, posta peraltro l'inconciliabilita' logica tra l'omissione dell'attivita' di sorveglianza e l'ipotizzata culpa in eligendo.

Con la terza doglianza, denunzia il difensore ulteriori vizi motivazionali oltre alla mancata assunzione di prova decisiva, di cui aveva richiesto l'ammissione a prova contraria. Ha il Tribunale contraddittoriamente giudicato irrilevanti i documenti prodotti dall'imputato quali: "relazione di sopralluogo e collaudo" atti a dimostrare che buona parte dell'area era stata sottoposta a collaudo statico. Ne' si e' pronunziato sulla mancata ammissione del teste Za. come pure in ordine ai motivi d'appello concernenti le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo ed il secondo motivo di ricorso - da trattarsi congiuntamente attesa la loro intima connessione - non possono che esser disattesi. Con giurisprudenza costante ed assolutamente consolidata, questa Corte ha statuito, fin nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 (cfr. Sez. 4 n. 9038 del 1981: Sez. 4 n. 8914 del 1982) che deve essere esclusa, nei reati colposi, qualsivoglia immutazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza qualora si affermi che la causa dell'evento sia da individuare, non solo nell'elemento profilo di colpa contestato, ma anche in un altro non contestato. Ed in particolare si e' ribadito che il precetto di cui all'articolo sentenza n. 35666 del 2007, nei reati colposi, "solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola, specifica ipotesi colposa e la responsabilita' venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente" puo' sussistere violazione del principio di correlazione tra accusa e fatto ritenuto in sentenza. "Se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (e cioe' si faccia riferimento alla colpa generica) la violazione suddetta non sussiste".

Nella concreta fattispecie, dalle deposizioni testimoniali rese nel corso del dibattimento di primo grado, (non solo dagli avventori, ma anche dai dipendenti dell'esercizio commerciale) - di cui si da atto nella motivazione della sentenza impugnata nonche' in ricorso - era pacificamente emerso, in punto di fatto, che molti di coloro che erano presenti all'interno del locale, ballavano sui tavoli e che taluni si "sospendevano" alle travi del soffitto, cio' essendo reso possibile dall'altezza dei tavoli da terra. Ad un tratto una trave od un elemento ornamentale infisso al soffitto si era distaccata, colpendo al capo la parte offesa, fortuitamente venuta a trovarsi, in quello stesso istante, a transitarvi al di sotto. Non pare quindi revocabile in dubbio - come peraltro sottolineato nella motivazione della sentenza impugnata - la sussistenza di una responsabilita' quantomeno concausale, a titolo di colpa generica, dell'imputato, in qualita' di titolare del locale pubblico de quo, per difetto di adeguata manutenzione degli accessori ornamentali (pannelli) infissi sul soffitto, rientrando entro evidenti margini di normale prevedibilita' (ed evitabilita') l'ipotizzabile distacco dal soffitto, di detti accessori dell'arredo del locale, ove impropriamente ma fortemente sollecitati da un movimento di trazione verso il basso esercitato sugli elementi di congiunzione degli stessi, al soffitto per effetto del peso di prestanti e robusti avventori del locale di mt. 1,80 di altezza, ai quali - evidentemente, nella concitazione e nell'eccitazione collettiva che notoriamente contraddistingue, in siffatte occasioni di divertimento, i giovani avventori di siffatti locali da ballo - era consentito salire e ballare sui tavoli, si' da risultare a tanto improvvisamente "destinati" di guisa da esser definiti (cfr. sentenza impugnata) "robuste piattaforme con foggia di un tavolo, predisposte per il ballo". Ne', stante il contesto in cui il fatto era accaduto, poteva comunque escludersi che tali condotte fossero, molto verosimilmente, tacitamente tollerate. Sicche', entrambi i giudici di merito, senza violare il precetto di cui agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen., hanno inteso individuare, nell'ambito dell'ampio genus della colpa generica contestata, ulteriori inosservanze - dovute a sostanziale negligenza - all'obbligo giuridico di impedire che gli utenti del locale potessero subire pregiudizi alla loro incolumita', richiamando profili di colpa in eligendo ed in vigilando. In ogni caso deve esser conclusivamente rilevato che nessun vulnus all'esercizio del diritto di difesa l'imputato ha comunque sofferto, avendo egli avuto modo, per tramite del difensore, di venire a conoscenza di siffatte circostanze di fatto, in esito all'escussione dibattimentale dei vari testi con l'ovvia possibilita' di far luogo, nel contraddittorio, al loro controesame. Identiche considerazioni vanno richiamate per argomentare l'infondatezza anche della terza censura.

Con motivazione congrua ed assolutamente condivisibile il Tribunale di Imperia ha escluso costituissero prova "rilevante" agli effetti della decisione i documenti prodotti dalla difesa attestanti che "la struttura che ricopre buona parte dell'area dedicata al trattenimento e' stata sottoposta a collaudo statico" (come si legge in ricorso) come pure la prova testimoniale contraria dell'ing. Za. : tecnico informato delle condizioni statiche del locale. E' del tutto evidente che nulla ha a che vedere l'accertato difetto di adeguata manutenzione di un pannello ornamentale distaccatosi dal soffitto interno del locale, con la verifiche del collaudo statico della struttura che ricopre (ovviamente dall'esterno) l'esercizio o con le asseverazioni sulla statica dello stesso, a conoscenza del tecnico che della stessa si era occupato. Ne' pare obiettivamente censurabile la statuizione del Tribunale - che, anche sul punto, ha implicitamente richiamato per relationem la motivazione della sentenza di primo grado - alla cui stregua, facendo corretto uso di poteri equitativi, e' pervenuto a confermare la liquidazione, in via definitiva, alla parte civile della somma omnicomprensiva di euro 1.000,00 a titolo di ristoro di tutti in danni subiti per effetto del reato; somma implicitamente ritenuta del tutto congrua, alla stregua delle considerazioni esposte nella motivazione della sentenza, quantomeno in ordine ai danni morali, avuto riguardo alle accertate modalita' del fatto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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