Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Violenza sessuale - elementi materiali della condotta

La condotta vietata dall'art.609 bis C.P. ricomprende (se connotata da costrizione: violenza, minaccia o abuso di autorità; sostituzione ingannevole di persona; abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica), oltre a ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. In questa prospettiva, anche i palpeggiamenti e i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale altrui, dovendosi tenere a tal fine conto che il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute erogene (stimolanti dell'istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica e antropologica-sociologica. E' quanti stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 3 Penale con sentenza del 1 ottobre 2007, n. 35875. La Corte, nello specifico, ha riconosciuto la sussistenza del reato di cui all'articolo 609 quater del Cp nella condotta dell'imputato cui era stato contestato di avere fatto sedere sulle proprie ginocchia una bambina di undici anni e di averla toccata sulla vagina, dopo averle alzato la gonna).



- Leggi la sentenza integrale -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 31.1.2006, in parziale riforma della sentenza 2.11.2004 pronunziata dal G.I.P. del Tribunale di quella citta' in seguito a giudizio celebrato con il rito abbreviato:

a) ribadiva l'affermazione della responsabilita' penale di Ba. Gi. in ordine al reato di cui:

- all'articolo 609 quater c.p. per avere compiuto atti sessuali con Al.Je., che aveva appena compiuto (OMESSO) anni, conducendola a casa sua "per fargli compagnia" e facendola salire poi in camera da letto dove, dopo avere indossato il pigiama, fattala sedere sulle proprie ginocchia, le aveva alzato la gonna toccandola in prossimita' della vagina - in (OMESSO), il (OMESSO));

b) e, essendo state riconosciute sia la diminuente di cui all'articolo 609 quater c.p., comma 3, sia circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in anni uno di reclusione;

c) confermava la concessione del beneficio della sospensione condizionale e le statuizioni risarcitorie in favore di Al. Lu. e Br.St., genitori della bambina costituitisi parti civili, ma riduceva ad euro 5.000,00 la provvisionale assegnata dal primo giudice con determinazione provvisoriamente esecutiva.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ba., il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito che:

- la condotta da lui posta in essere non sarebbe riconducibile alla nozione di "atti sessuali" sanzionata dall'articolo 609 quater c.p., "sia perche' essa ha avuto ad oggetto una parte del corpo della ragazza comunemente non ritenuta erogena, ovverosia l'addome, sia perche' non vi e' stato comunque nemmeno alcun toccamento della stessa";

- nella condotta medesima, da lui effettivamente tenuta, potrebbe configurarsi tutt'al piu' l'ipotesi del tentativo del delitto contestato;

- egli non avrebbe pero' mai manifestato alcuna "brutta intenzione" nei riguardi di Je., essendo i suoi comportamenti (come evidenziato nella relazione del consulente psichiatrico di parte Dr. Ce.) espressivi di "una gestualita' esuberante, amplificata e forse non sufficientemente criticata, ma sicuramente frutto di una ricerca di condivisione della sua affettuosita' fanciullesca";

- il racconto della minore sarebbe stato travisato dai giudici del merito con interpretazione ad esso non aderente, in quanto la ragazza non solo non avrebbe mai affermato di essere stata toccata in una qualche parte del suo corpo, ma anzi lo avrebbe espressamente escluso.

Il patrono di parte civile ha depositato memoria difensiva rivolta a confutare tutte le argomentazioni del ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, perche' infondato.

1. Con riferimento alla condotta tipica del reato di "violenza sessuale" devono ribadirsi le considerazioni gia' svolte da questa Corte Suprema nella sentenza 23.9.2004, n. 37395, ove e' stato posto in rilievo che l'individuazione di tale condotta si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione "atti sessuali", di cui alla Legge 15 febbraio 1996, n. 66 in quanto l'articolo 609 bis c.p. (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie unitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli articoli 519 e 521, individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della liberta' sessuale, in luogo della "congiunzione carnale" e degli "atti di libidine violenti", il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita' "costringe" taluno a compiere o a subire "atti sessuali".

In ordine al problema dell'individuazione del minimum di condotta penalmente rilevante perche' resti integrato il delitto di violenza sessuale, la giurisprudenza di questa Corte e' orientata nel senso che il concetto attuale di "atti sessuali" e' semplicemente la somma dei concetti previgenti di congiunzione carnale e atti di libidine (vedi Cass., Sez. 3, 3.11.1999, n. 2941, P.G. in proc. Carnevali).

Punto focale e' la disponibilita' della sfera sessuale da parte della persona che ne e' titolare e la condotta vietata dall'articolo 609 bis c.p. ricomprende - se connotata da costrizione (violenza minaccia o abuso di autorita'), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorita' fisica o psichica - oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorche' fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeita' sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la liberta' di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale (vedi cosi' Cass., Sez. 3, 13.12.2006, Lo Faro).

Le finalita' dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che e' caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volonta' di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (vedi Cass., Sez. 3, 10.4.2000, n. 4402, Rinaldi).

Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute "erogene" (stimolanti dell'istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (vedi Cass., Sez. 3, 1.12.2000, n. 12446, Gerardi; 30.3.2000, n. 4005, Alessandrini; 27.1.1999, n. 1137, De Marco; 5.6.1998, n. 6652, Di Francia).

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di atti sessuali, si configura l'ipotesi del tentativo quando, pure in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la liberta' di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali (vedi Cass., Sez. 3, 14.12.2005, n. 45286, De Lucia; 28.5.2001, n. 21577, Schiraldi);

E' stata cosi' ritenuta, ad esempio, in tema di atti sessuali con minorenne, l'idoneita' e l'univocita' dei comportamenti consistiti nell'offrire in piu' occasioni ad un bambino, minore di dieci anni, caramelle e denaro con l'esplicita richiesta di compiere atti sessuali e nel tentativo di trascinarlo nel bagno, pure in assenza di qualsiasi leccamento lascivo, considerandosi tale condotta oggettivamente idonea a violare la liberta' di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e sintomatica dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali (Cass., Sez. 3, 14.12.2005, n. 45286, De Lucia).

La vicenda in esame, al contrario, risulta contraddistinta da un intervenuto contatto fisico tra l'imputato e la persona offesa, logicamente interpretato quale oggettiva manifestazione di sessualita', che ha interessato una zona comunque erogena pure in seguito alla reazione immediata della ragazza.

3. Questa Corte, inoltre, ha prestato adesione all'orientamento dottrinario secondo il quale, per la determinazione di cio' che e' sessualmente rilevante in materia penale, non basta, talvolta, il solo riferimento alle parti anatomiche aggredite dal soggetto attivo e/o al grado di intensita' fisica del contatto instaurato, non potendo trascurarsi la valenza significativa dell'intero "contesto" in cui il contatto si realizza e la complessa dinamica intersoggettiva che si sviluppa in una situazione che, oltretutto, e' connotata dalla presenza di fattori coartanti. Piu' aderente alla logica dell'apprezzamento penalistico va considerato, conseguentemente, un approccio interpretativo di tipo sintetico, volto cioe' a desumere il significato della violenza sessuale da una valutazione complessiva di tutta la vicenda sottoposta a giudizio.

4. Nella fattispecie in esame i giudici del merito si sono correttamente attenuti ai principi di diritto dianzi enunciati e le condotte tenute dal Ba., nei confronti della giovane Je., sono state valutate in relazione all'intero contesto in cui i comportamenti si sono realizzati.

Quei giudici hanno cosi' accertato che l'imputato, dopo avere incontrato la ragazza in un esercizio commerciale, l'aveva invitata ad andare a casa sua insieme ai due cuginetti con i quali si trovava, "perche' si sentiva solo e voleva un po' di compagnia". Quivi giunti, la aveva fatta salire nella sua camera da letto, posta al piano superiore (lasciando i cuginetti giu', a guardare la televisione) e, dopo avere indossato il pigiama, fattale sedere sulle sue ginocchia, aveva iniziato a toccarla nelle parti vicine alla zona vaginale e, poiche' ella si era subito spostata, aveva cercato di tranquillizzarla dicendole "vieni qua, fatti toccare un pochino, ti vergogni di me che ti conosco da quando sei nata".

Con razionale e logica interpretazione delle narrazioni della ragazza - raffrontando anche puntualmente tutte le espressioni da lei pronunciate - si e' cosi' giunti alla conclusione che l'uomo l'aveva comunque toccata con la mano al basso ventre, con l'evidente intenzione di raggiungere l'appagamento di istinti sessuali, mentre non era riuscito a toccarla anche nelle parti piu' intime essendosi ella immediatamente ritratta.

Tutto questo in una situazione caratterizzata da una serie preordinata e convergente di azioni in cui il fine ultimo che il Ba. si era proposto veniva palesato inequivocamente dal contesto globale in cui le condotte vennero poste in essere (in camera da letto e lontano dai cuginetti, dopo che l'imputato aveva indossato il pigiama ed aveva alzato la gonna della ragazzina che aveva fatto sedere sulle sue ginocchia), nonche' dalla espressione da lui pronunciata ("fatti toccare un pochino"), il che esclude ogni valenza della prospettazione difensiva di una pretesa carenza di effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della giovane vittima.

5. Nel contesto probatorio complessivamente acquisito, la Corte territoriale non ha mancato di valutare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa e - previo accurato raffronto degli elementi di responsabilita' acquisiti a carico dell'imputato con tali obiezioni - e' razionalmente pervenuta ad un'affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicita' non e' dato dubitare.

Ne' puo' costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, piu' favorevole valutazione delle risultanze probatorie, in quanto esula dai poteri del giudice di legittimita' quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, che vengono liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 737 UTENTI