Casa:
Abito in un piccolo condominio vicino agli uffici comunali e alla polizia locale. Sotto al condomini...
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Quesito risolto:
Abito in un piccolo condominio vicino agli uffici comunali e alla polizia locale. Sotto al condominio c'è un bar che faceva orari dalle 06.00 alle 01.00 del mattino tutti i giorni con forti disturbi dovuti a trascinamento sedie, tavoli , vociare sia interno che esterni, schiamazzi etc.
A seguito azione giudiziaria ex art 700 il giudice ha disposto una CTU ed emanato un'ordinanza con cui ha stabilito tra le varie cose anche:
- Chiusura del bar tutte le sere alle 20.30
- Apertura non prima delle ore 07.00 nei giorni feriali e delle ore 09.00 nei giorni festivi
- Eliminazione di ogni strumento di sosta esterno al locale nelle ore di chiusura
- Cessazione della diffusione di qualsiasi suono musicale alle ore20.00 di ogni giorno
- Pagamento di penali per ogni giorno di mancato rispetto di quanto ordinato
A settembre 2013 in occasione della notte bianca organizzata dal comune il proprietario del bar ci ha chiesto l'autorizzazione a rimanere aperto solo in tale occasione oltre le 20.30 e nell'ambito degli orari stabiliti dal comune per tale manifestazione. L'autorizzazione è stata da noi concessa.
Ora in occasione della notte bianca organizzata dal comune per settembre 2014 il proprietario del bar non ci ha chiesto alcuna autorizzazione e la polizia locale ci ha riferito che il comune gli ha concesso una deroga per tale serata rispetto a quanto stabilito dall'ordinanza del giudice.
E' possibile che il comune abbia l'autorità di concedere al bar una deroga a quanto stabilito dal giudice senza peraltro informare anche noi? Se si vuol dire che non possiamo esigere neanche il pagamento delle penali?
Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti
Inviato: 3744 giorni fa
Materia: Urbanistica
Pubblicato il: 04/11/2014
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
L'art. -- del decreto legislativo -- agosto ----, n. ---, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" attribuisce al Sindaco competenza generale in materia di coordinamento degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
Invero, espressamente stabilisce che “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.
Quanto ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, si deve ritenere che eventuali provvedimenti motivati che limitino le aperture notturne o stabiliscano orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione per motivi di pubblica sicurezza o particolari esigenze di tutela possano trovare applicazione al fine di proteggere la salute dei cittadini ovvero l'ambiente ed il paesaggio ed evitare la produzione di danni (cfr art. -, comma -, del D.L. ---/----).
Le motivazioni, dunque, che possono indurre le amministrazioni locali a limitare gli orari di apertura dei pubblici esercizi nei centri cittadini sono prevalentemente quelle di evitare di disturbo alla quiete pubblica ed alla sicurezza.
Sotto tale aspetto, peraltro, pare improntata la decisione del tribunale di Monza che ha disposto, in via provvisoria, gli orari di apertura da rispettare, oltre agli opportuni accorgimenti per evitare la diffusione dei suoni, unitamente alle penali nei casi di inosservanza.
Sotto complementare aspetto, peraltro, appare opportuno segnalare che le amministrazioni locali, nell'intento di procedere alla riqualificazione socioeconomica del territorio ed all'offerta di servizi al turismo, praticano una politica di incentivazione del territorio anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali e/o serate dedicate agli intrattenimenti artistico—musicali e/o culturali.
Tale organizzazione, naturalmente, non può non prevedere il corrispondente obbligo di offrire al pubblico la fruizione dei servizi connessi al commercio al dettaglio ed a quelli offerti dai pubblici esercizi, anche con rientri rilevanti di natura economica.
In questi casi, pertanto, le amministrazioni provvedono a concedere autorizzazioni ad hoc al fine di consentire ai locali e/o agli esercizi pubblici dii rimanere aperti oltre gli orari consentiti dagli stessi Regolamenti Comunali.
Le apposite deroghe sono, dunque, necessarie qualora si preveda di non poter conseguire il rispetto dei limiti ordinari stabiliti a tutela della quiete pubblica e del sonno nelle ore notturne.
Tanto avviene solitamente con Ordinanza del Sindaco che stabilisce le deroghe, naturalmente temporanee (solitamente valevoli per la notte bianca una notte), ai limiti imposti dalle ordinanze vigenti prolungando gli orari di chiusura per i pubblici esercizi.
Le regole dettate con l'ordinanza sindacale, pertanto, proprio perché dettate in deroga alle norme regolamentari vigenti ed attesa la portata generale non possono che valere per tutti i locali.
Come visto le deroghe autorizzatorie all'estensione degli orari di apertura possono essere concesse dal sindaco con ordinanza e si applicano alla generalità dei locali nell'area dove si svolge la manifestazione.
Nel caso di specie, riterrei che l'autorizzazione non sia stata concessa esclusivamente al bar sotto casa sua ma sia stata il frutto di un più ampio provvedimento autorizzativo che coinvolge tutte i locali della città ovvero quelli situati nei pressi del luogo dove si svolgerà la manifestazione.
In linea di principio, sebbene occorre dire che il provvedimento giudiziario risulta idoneo a prevalere sulle previsioni sindacali soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso è stato emesso anche sulla scorta delle determinazioni degli orari stabiliti dal comune di Monza, parrebbe il caso di rilevare che il provvedimento sindacale, in quanto generale e soprattutto temporaneo, possa considerarsi legittimo.
Proprio il brevissimo lasso di tempo inerente la deroga, a mio avviso, unitamente alla portata generale del provvedimento, deve a portare a ritenere che lo stesso sia lecito e legittimo.
Sotto tale aspetto, peraltro, proprio la stessa portata generale dell'ordinanza derogatoria e la sua pubblicazione comporta la non comunicazione personale al condominio.
Naturalmente, tanto deve portare a ritenere che anche le penali stabilite con l'ordinanza del tribunale non possano trovare applicazione in costanza di un provvedimento da ritenersi legittimo per le motivazioni sopra espresse.
Ove, peraltro, il provvedimento sia stato emesso esclusivamente in favore del detto esercizio, eventualmente su apposita istanza, occorrerebbe valutare la natura ed il contenuto dello stesso e soprattutto la eventuale considerazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Resto a disposizione, comunque, per eventuali delucidazioni di cui dovesse necessitare.
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