Nel caso di proprietà confinanti che si trovino ai limiti di zone disomogenee, ciascun proprietario può pretendere dal confinante il rispetto delle distanze previste per la zona in cui si trova l’edificio dello stesso confinante

Le costruzioni sorgenti in una zona omogenea del territorio comunale, per la quale siano previste determinate distanze dai confini o dalle costruzioni sorgenti sui lotti vicini, saranno tenute a rispettare dette distanze, a prescindere dalla circostanza che il lotta finitimo (o la costruzione posta su di esso) sia ubicato in altra zona per cui vigano standard diversi. Il principio e' stato enucleato per evitare l'ingiustificata disparita' di trattamento che si determinerebbe se i terreni edificabili posti al limite di una zona ed immediatamente al confine con altra zona, avente regole diverse, potessero percio' solo sottrarsi alla disciplina cui sono sottoposti i suoli omogenei interni

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 31 marzo 2014, n. 7512



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8302/2008 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. - P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS) SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1171/2007 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l'Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell'Avv. (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - E' impugnata la sentenza della Corte d'appello di Palermo, notificata il 21 gennaio 2008, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, che aveva respinto la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti dei sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), ed accolto la riconvenzionale da questi proposta.

1.1. - Con citazione del 3 giugno 1997, la (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio i sigg.ri (OMISSIS) chiedendo che fossero condannati ad arretrare il fabbricato costruito in area limitrofa a quella di proprieta' dell'attrice, sulla quale insisteva lo stabilimento industriale, in quanto posto a distanza inferiore a quella minima prevista dal piano regolatore vigente.

I convenuti avevano contestato la fondatezza della pretesa, assumendo che il fabbricato era stato edificato al posto di una costruzione che preesisteva all'entrata in vigore del piano urbanistico, e, in via riconvenzionale, avevano chiesto la condanna della Distilleria al risarcimento dei danni causati dai reflui provenienti dallo stabilimento industriale.

1.2. - Era intervenuta in causa la (OMISSIS) s.p.a., in qualita' di societa' assicuratrice della (OMISSIS) per la responsabilita' civile verso terzi, ed aveva chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine, la quantificazione del danno in euro 490.6.

1.3. - All'esito dell'istruttoria, il Tribunale aveva respinto la domanda dell'attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva condannato la predetta al risarcimento dei danni causati alla controparte, quantificati in euro 13.518,20.

2. - Proponeva appello la (OMISSIS) s.p.a. chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.

Si costituivano gli appellati ed eccepivano l'improcedibilta' del gravame, chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito, con vittoria di spese.

2.1. - La Corte d'appello, dichiarata la contumacia della (OMISSIS) s.p.a., accoglieva parzialmente l'appello, condannando i sigg.ri (OMISSIS) ad arretrare il fabbricato di loro proprieta' fino a raggiungere la distanza di 20 metri dallo stabilimento industriale, e confermava la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore della controparte.

2.2. - Osservava la Corte d'appello che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - l'assenza, nel piano urbanistico del Comune di (OMISSIS), di una disciplina specifica delle distanze tra costruzioni ricadenti in ambiti disomogenei non rendeva applicabile l'articolo 873 cod. civ. Con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimita' affermava infatti che, nel caso di proprieta' confinanti che si trovino ai limiti di zone disomogenee, ciascun proprietario puo' pretendere dal confinante il rispetto delle distanze previste per la zona in cui si trova l'edificio dello stesso confinante. In applicazione del richiamato principio, gli appellati erano tenuti ad osservare le distanze previste per la zona E2 in cui ricadeva la loro proprieta', e cioe' la distanza di 20 metri dallo stabilimento della Distilleria e di 10 metri dal confine.

Precisava inoltre la Corte d'appello che la costruzione del fabbricato degli appellati era precedente all'entrata in vigore del nuovo piano regolatore del Comune di (OMISSIS), e che, in ogni caso, non avevano provato che l'area di sedime del fabbricato coincidesse con quella su cui insisteva la costruzione preesistente.

2.3. - L'appello era respinto nella parte in cui censurava l'accoglimento della domanda riconvenzionale.

Secondo la Corte d'appello, l'istruttoria svolta in primo grado aveva dimostrato che i magazzini di proprieta' dei sigg.ri (OMISSIS) si erano allagati in conseguenza della fuoriuscita dei reflui dallo stabilimento industriale, e la quantificazione del danno era stata effettuata dal CTU secondo criteri prudenziali.

3. - Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso i sigg.ri (OMISSIS), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a..

La (OMISSIS) s.p.a. e' rimasta intimata.

I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimita' dell'udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. - Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 872 e 873 c.c., in relazione all'articolo 116 c.p.c., e articolo 2697 c.c., nonche' vizio di motivazione su un fatto controverso, decisivo.

I ricorrenti assumono di aver ricostruito un fabbricato preesistente, con regolare concessione edilizia, e di aver dimostrato la coincidenza del sedime, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che sul punto avrebbe omesso di esaminare e valutare i documenti prodotti. Gravava dunque sulla controparte l'onere di provare che la ricostruzione non era conforme all'edificio demolito, per struttura, posizionamento e cubatura.

In ossequio all'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, a corredo del motivo e' formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: "se nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente, assentito da concessione edilizia, e' onere di chi propone domanda di arretramento dimostrare e provare, in assenza di specifica norma urbanistica locale regolativa delle distanze in tale specifico caso, se l'edificio e' stato ricostruito in eccedenza e in quanta parte si ponga a distanza inferiore di quella che la norma urbanistica locale prevede per le nuove costruzioni".

1.2. - La doglianza e' infondata.

I ricorrenti censurano un'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che non costituisce la ratio decidendo, della stessa. La Corte d'appello ha infatti ritenuto, in via principale ed assorbente, che, al momento della ricostruzione dell'edificio da parte dei sigg.ri (OMISSIS), non era stato ancora approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di (OMISSIS) che avrebbe dispensato le ricostruzioni di edifici demoliti dall'obbligo di osservare le distanze previste per gli edifici nuovi, e sul punto non v'e' contestazione.

2. - Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, e' dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 872 e 873 c.c..

I ricorrenti assumono che, in assenza di una disciplina regolamentare locale delle distanze tra costruzioni a confine, ricadenti in zone non omogenee, trovi applicazione l'articolo 873 c.c., come correttamente affermato dal giudice di primo grado. La Corte d'appello, invece, aveva applicato il principio affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui ciascun proprietario puo' pretendere dal confinante il rispetto delle distanze previste dagli strumenti urbanistici per la zona omogenea in cui sorge la costruzione del confinante stesso.

Ad avviso dei ricorrenti, il richiamato principio non sarebbe convincente: negando la funzione integratrice dell'articolo 873 c.c., si negherebbe in realta' la lacuna della disciplina locale, con il risultato di alterare il regime urbanistico e creare un tertium genus di regole, riguardanti le distanze tra edifici prospicenti costruiti in zone diversamente disciplinate.

A corredo del motivo, i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: "se il confinante, in difetto di specifica disciplina regolamentare, puo' esigere dall'altro confinante il rispetto delle distanze previste per la zona territoriale omogenea in cui sorge la costruzione di quest'ultimo o, invece, la disciplina del codice civile".

2.1. - La doglianza e' infondata.

La Corte d'appello ha fatto applicazione del principio affermato da Cassazione, sentenza 17 novembre 2003, n. 17339, che deve qui essere confermato, giacche' in grado di assicurare le esigenze di cui gli stessi ricorrenti invocano la tutela.

Il principio e' stato enucleato, infatti, per evitare l'ingiustificata disparita' di trattamento che si determinerebbe se i terreni edificabili posti al limite di una zona ed immediatamente al confine con altra zona, avente regole diverse, potessero percio' solo sottrarsi alla disciplina cui sono sottoposti i suoli omogenei interni. Con specifico alle costruzioni, si e' quindi precisato che le costruzioni sorgenti in una zona omogenea del territorio comunale, per la quale siano previste determinate distanze dai confini o dalle costruzioni sorgenti sui lotti vicini, saranno tenute a rispettare dette distanze, a prescindere dalla circostanza che il lotta finitimo (o la costruzione posta su di esso) sia ubicato in altra zona per cui vigano standard diversi.

3. - Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
 

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