EDILIZIA E URBANISTICA
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 2 marzo, n.                             53). - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,                             recupero e sanatoria delle opere edilizie (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).
(1) In luogo di Ministro/Ministero                                     del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica,                                     leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,                                     ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2) Il riferimento a soprattasse                                     e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente                                     denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento                                     alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre                                     1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta                                     a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni                                     corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione,                                     i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997,                                     si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26,                                     comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
(3) Per una proroga del                                     termine per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione e di autorizzazione                                     in sanatoria, vedi art. 13, comma 6-octies, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. in                                     l. 30 marzo 1998, n. 61.
(4) Con d.lg. 31 marzo 1998,                                     n. 114 è stata approvata la riforma della disciplina relativa al settore del commercio,                                     ex art. 4, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59.
(5) Con d.lg. 31 marzo 1998,                                     n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative                                     inerenti alla materia delle opere pubbliche, ad eccezione di quelle espressamente                                     mantenute allo Stato.
(6) A partire dal 1º gennaio                                     1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente                                     provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione                                     irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002                                     ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento                                     è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi                                     del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso                                     anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg.                                     24 giugno 1998, n. 213).
(7) A decorrere dalla data                                     di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche                                     successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture                                     sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale                                     ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del                                     governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(8) Vedi, anche, il D.L.                                     23 aprile 1985, n. 146, il D.M. 15 maggio 1985 e l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003,                                     n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.                                     
Inoltre, con D.M. 19 luglio 1985 (Gazz. Uff. 29 luglio 1985, n. 177), modificato                                     dal D.M. 12 settembre 1985 (Gazz. Uff. 18 settembre 1985, n. 220), sono stati approvati                                     i modelli della domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria                                     di cui alla presente legge.
 
                             
Preambolo 
Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO                                     DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
 
 
Articolo 1
Legge-quadro.
Fermo restando quanto previsto                                 dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica                                 ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai                                 capp. I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle                                 norme regionali si applicano le norme della presente legge.
Sono in ogni caso fatte                                 salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di                                 Trento e di Bolzano.
 
 
Articolo 2
Sostituzione di norme.
Le disposizioni di cui al                                 capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, L. 17 agosto                                 1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
 
 
Articolo 3
Ritardato od omesso versamento                             del contributo afferente alla concessione.
[Le regioni determinano                                 le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione                                 in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore                                 al doppio.
Il mancato versamento, nei                                 termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10,                                 L. 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:
a) l'aumento del contributo                                 in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato                                 nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo                                 in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a),                                 il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo                                 in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera                                 b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere                                 precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato                                 le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole                                 rate.
Decorso inutilmente il termine                                 di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede alla riscossione coattiva                                 del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore                                 delle leggi regionali che determineranno la misura delle sanzioni di cui al presente                                 articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel secondo comma.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 4
Vigilanza sull'attività                             urbanistico-edilizia.
[Il sindaco esercita la                                 vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne                                 la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti                                 urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti                                 l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,                                 regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità,                                 o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale                                 pubblica di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,                                 provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti                                 di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti                                 ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui                                 alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni                                 ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato                                 dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono                                 eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma restando l'ipotesi                                 prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali,                                 l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco                                 ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei                                 provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare                                 entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti                                 di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia                                 esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero                                 in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata                                 comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed                                 al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone                                 gli atti conseguenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 5
Opere di amministrazioni                             statali.
[Per le opere eseguite da                                 amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente articolo                                 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica                                 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale                                 e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente                                 della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo                                 4.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 6
Responsabilità del titolare                             della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori.
[Il titolare della concessione,                                 il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle                                 norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica,                                 alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle                                 della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima.                                 Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente                                 alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente                                 realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso (1).
Il direttore dei lavori                                 non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle                                 prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso                                 d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione                                 della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale                                 rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico                                 contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco                                 segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in                                 cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo                                 professionale da tre mesi a due anni.] (2)
(1) Comma così sostituito                                     dall'art. 5-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 7
Opere eseguite in assenza                             di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.
[Sono opere eseguite in                                 totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un                                 organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche                                 o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione                                 di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo                                 edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione                                 di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con                                 variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge                                 la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso                                 non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine                                 di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,                                 secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe                                 a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.                                 L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva                                 superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza                                 alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica                                 all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione                                 nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere                                 demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che                                 con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi                                 pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici                                 o ambientali.
Per le opere abusivamente                                 eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di                                 inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione                                 di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete                                 la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione                                 delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili                                 dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a                                 favore del patrimonio del comune.
Il segretario comunale redige                                 e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti                                 comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o                                 lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione                                 e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale                                 e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici (1).
In caso d'inerzia, protrattasi                                 per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni                                 di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito                                 dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei                                 successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone                                 contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio                                 dell'azione penale.
Per le opere abusive di                                 cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di                                 cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato                                 dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere                                 stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.] (2)
(1) Comma così sostituito                                     dall'art. 2, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 8
Determinazione delle variazioni                             essenziali.
[Fermo restando quanto disposto                                 dal primo comma del precedente articolo 7, le regioni stabiliscono quali siano le                                 variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre                                 esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione                                 d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale                                 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della                                 cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali                                 di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione                                 dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche                                 dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo                                 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) violazione delle norme                                 vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi comunque                                 variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie,                                 sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Gli interventi di cui al                                 precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,                                 architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti                                 sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale                                 difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della                                 presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati                                 variazioni essenziali.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 9
Interventi di ristrutturazione                             edilizia.
[Fermo restando quanto disposto                                 dal successivo articolo 26, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite                                 dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.                                 457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite                                 ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti                                 urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza,                                 decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili                                 dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato                                 accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi                                 non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento                                 di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato,                                 con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti                                 dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione                                 della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione                                 alla categoria A/l delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima                                 legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione                                 è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura                                 dell'ufficio tecnico erariale.
Qualora le opere siano state                                 eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29                                 giugno 1939, n. 1497, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del                                 vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,                                 ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando                                 criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga                                 una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
Qualora le opere siano state                                 eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera                                 A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta                                 Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente                                 alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la                                 restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente                                 comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta                                 il sindaco provvede autonomamente.
Si applicano le disposizioni                                 di cui al comma ottavo dell'articolo 7.
È comunque dovuto il contributo                                 di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.                                 10.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 10
Opere eseguite senza autorizzazione.
[Fermo restando quanto disposto                                 dal successivo articolo 26, l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione                                 prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria                                 pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione                                 delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In                                 caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle                                 opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite                                 in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche                                 dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
La mancata richiesta di                                 autorizzazione di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme                                 previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo                                 20 della presente legge.
Quando le opere realizzate                                 senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo,                                 di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,                                 n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché                                 dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza                                 del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,                                 può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga                                 una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
Qualora gli interventi di                                 cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi                                 nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile                                 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede                                 all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito                                 parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione                                 pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi                                 giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova                                 applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui                                 al comma precedente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 11
Annullamento della concessione.
[In caso di annullamento                                 della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure                                 amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria                                 pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio                                 tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal                                 comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione                                 della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione                                 di cui all'articolo 13.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 12
Opere eseguite in parziale                             difformità dalla concessione.
[Le opere eseguite in parziale                                 difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso                                 entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla                                 relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune                                 e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non                                 può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica                                 una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge                                 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione,                                 se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio                                 tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 13
Accertamento di conformità.
[Fino alla scadenza del                                 termine di cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza                                 di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini                                 stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché,                                 nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'articolo                                 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo                                 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile                                 dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera                                 eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti                                 urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati                                 sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione                                 della domanda.
Sulla richiesta di concessione                                 o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni,                                 trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Il rilascio della concessione                                 in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di                                 concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione                                 a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della                                 legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di parziale difformità                                 l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria                                 è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da                                 lire cinquecentomila a lire due milioni.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 14
Opere eseguite su suoli                             di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
[Qualora sia accertata l'esecuzione                                 di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5                                 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla                                 medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici,                                 il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa                                 diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino                                 dello stato dei luoghi.
La demolizione è eseguita                                 a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 15
Varianti in corso d'opera.
[Non si procede alla demolizione                                 ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso                                 di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici                                 e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino                                 modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione                                 d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste                                 ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º                                 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.
Le varianti non devono comunque                                 riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5                                 agosto 1978, n. 457.
L'approvazione della variante                                 deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di                                 approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione                                 delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato                                 dall'articolo 20 della presente legge.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, commi 1 e 2, d.p.r 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai                                     sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l.                                     1° agosto 2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 16
Riscossione.
[I contributi, le sanzioni                                 e le spese di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, e alla presente legge vengono                                 riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli artt. 2 e seguenti del                                 testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate                                 patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 17
Nullità degli atti giuridici                             relativi ad edifici.
[Gli atti tra vivi, sia                                 in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione                                 o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti,                                 la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono                                 nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione                                 dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in                                 sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano                                 agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di                                 servitù.
Nel caso in cui sia prevista,                                 ai sensi del presente art. 11, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria,                                 ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma                                 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima (1).
La sentenza che accerta                                 la nullità degli atti di cui al primo comma non pregiudica i diritti di garanzia                                 o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla                                 trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
Se la mancata indicazione                                 in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo                                 in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche                                 da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del                                 precedente, che contenga la menzione omessa.
Le nullità di cui al presente                                 articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari,                                 individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni                                 di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione                                 in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria                                 (2).] (3)
(1) Comma così modificato                                     dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art.                                     8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Articolo abrogato dall'art.                                     136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi                                     dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto                                     2002, n. 185.
 
 
 
Articolo 18
Lottizzazione.
[Si ha lottizzazione abusiva                                 di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione                                 urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli                                 strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali                                 o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione                                 venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti,                                 del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione                                 alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici,                                 il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed                                 in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco                                 la destinazione a scopo edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in                                 forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione                                 o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e                                 non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove                                 agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente                                 le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di                                 cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze                                 di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva                                 dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati (1).
Il certificato di destinazione                                 urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta                                 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un                                 anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti,                                 non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio                                 del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una                                 dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi attestante l'avvenuta presentazione                                 della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti                                 urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione,                                 da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi                                 (2).
I frazionamenti catastali                                 dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è                                 allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali,                                 che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune (3).
I pubblici ufficiali che                                 ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento                                 catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri                                 quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia                                 dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco                                 accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la                                 prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree                                 ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione.                                 Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto                                 di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto                                 a tal fine nei registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni,                                 ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree                                 lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui                                 sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco                                 si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo                                 7.
Gli atti aventi per oggetto                                 lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo                                 comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma                                 privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale                                 cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco.
Il quarto comma dell'articolo                                 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge                                 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.
Le disposizioni di cui sopra                                 si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici