Sono sottoscrittore di un piano attuativo della durata decennale, scadenza ----. La convenzione f...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Sono sottoscrittore di un piano attuativo della durata decennale, scadenza ----.

La convenzione fu firmata con durata - anni.

scadenza -- luglio ----.

in data precedente alla scadenza ho chiesto una “proroga” che aveva ottenuto in data -- luglio “parere favorevole della CAT”

In seguito il tecnico non ha inoltrato la pratica alla giunta per la definitiva approvazione della proroga. (ad oggi -- mesi di ritardo).

Successivamente è entrata in vigore la legge in oggetto.

DOMANDA: si applica alla convenzione già scaduta alla data di entrata in vigore della legge ma per la quale era stata richiesta la proroga?

Vi chiedo di darmi indicazioni in merito o indicarmi a chi rivolgermi per avere una risposta.

Cordiali saluti.


Inviato: 3614 giorni fa
Materia: Urbanistica
Pubblicato il: 15/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3608 giorni fa
La questione che si pone all'attenzione ha ad oggetto la portata applicativa della proroga di tre anni di cui all'art. -- co.- bis della l.--/---- ed in particolare l'invocabilita' della stessa in relazione ad una convenzione di lottizzazione la cui scadenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge. Tale richiesta si giustifica anche alla luce della circostanza che per la convenzione in oggetto e' invece intervenuta tempestivamente un'istanza di proroga, la quale non e' stata ancora oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale sebbene sia intervenuto sin da subito il parere favorevole da parte dell'organo tecnico.
La soluzione del parere proposto non puo' prescindere da una preventiva disamina della portata letterale della novella normativa, necessaria ai fini di una interpretazione della stessa alla luce degli orientamenti dottrinali e delle intervenute applicazioni pratiche.
Il decreto-legge -- giugno ----, n.-- (cd. Decreto del fare) convertito nella legge - agosto ----, n.-- (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) all'articolo --, comma -, gia' prevedeva la proroga di due anni — previa comunicazione dell'interessato — dei termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei titoli edilizi rilasciati o formati prima dell'entrata in vigore del decreto, precisando però che possono essere prorogati i soli termini che non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato.
In fase di conversione in legge e' stato aggiunto il comma --bis allo stesso articolo, il quale dispone che “Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo -- della legge -- agosto ---- n.----, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al -- dicembre ----, sono prorogati di tre anni”.
La scelta letterale operata dal legislatore nel comma --bis, nella parte in cui omette di indicare l'impossibilita' di applicare la norma stessa ai termini convenzionali di inizio o fine lavori gia' scaduti, apre la via a piu' scelte interpretative che generano rilevanti effetti in sede applicativa.
In particolare si possono ipotizzare due letture:
-se si ritiene che siano prorogati ex lege i soli termini in corso di validità, la sfera di applicabilità della norma risulta pesantemente ridimensionata;
-se si ritiene, per contro, che la norma sia applicabile a tutti i termini previsti dalle convenzioni, la disposizione si rivela ininfluente solamente rispetto a quei termini che, anche se prorogati di tre anni, non tornerebbero in corso di validità.
In forza di questa interpretazione, il novero dei procedimenti che giovano della disposizione sarebbe decisamente più ampio e la norma potrebbe persino ripianare situazioni di conflittualità sorte con le Amministrazioni in merito a possibili inadempimenti degli operatori colpiti dalla crisi.
Questa tesi è supportata dall'evidente diversità nel tenore letterale del comma --bis rispetto al precedente comma - e dalla ---- finalità perseguita dal legislatore. In questo senso — pur in attesa di un "perfezionamento" del dettato letterale della norma o un'interpretazione autentica — l'interpretazione più largheggiante appare essere quella più corretta.

Si rende opportuno dar conto, tuttavia, dell'atteggiamento prudenziale che, nell'applicazione pratica, ha impedito agli organi di governo locale che per primi si son dovuti approcciare alla novella normativa, di preferire l'interpretazione piu' ampia di cui sopra. In alcune circostanze, infatti, e' stata ritenuta inapplicabile la proroga prevista ex lege alle convenzioni scadute anteriormente alla data di entrata in vigore della norma alla luce del fatto che di proroga si puo' parlare solo con riguardo ad un piano vigente, trattandosi altrimenti di rinnovazione dell'atto.

Nel caso di specie, in ogni caso, assume dirimente importanza la circostanza che l'istanza di proroga della convenzione di lottizzazione stipulata con validita' quinquennale e con scadenza prevista per il -- luglio ----, sia intervenuta in data anteriore a quest'ultima e che il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, per quanto concerne la regolarita' tecnica, si sia espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. -- co.- Tuel (il quale dispone che “su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato”) emettendo parere favorevole alla proroga in data -- luglio ----, e quindi in data anteriore sia rispetto alla scadenza della convenzione di che trattasi, sia rispetto all'entrata in vigore (-- agosto ----) della l.--/----.
Si consideri, con riguardo a quest'ultima precisazione, che i pareri tecnici “sono inseriti nella deliberazione” e rispondono all'importante finalita' di mettere al corrente l'organo politico (la Giunta o il Consiglio) dell'incidenza tecnica della stessa e la cui mancanza detemina l'illegittimita' di quest'ultima per violazione di legge (CGA, -- ottobre ---- n.---). Gli organi politici che non ritengano di conformarsi ai pareri espressi, ai sensi del co. - dell'art -- Tuel, “devono —inoltre- darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”.
La circostanza che, nel caso di specie, l'iter di approvazione della deliberazione da parte della Giunta comunale si sia arrestato per oltre -- mesi, e' solo imputabile ad una violazione da parte degli organi competenti del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art -- Cost. nonche' dell'obbligo di concludere il procedimento in tempi certi.

D'altro canto, con specifico riguardo ad un'istanza di proroga della convenzione di lottizzazione, il giudice amministrativo ha chiarito come sia da ritenersi sostanzialmente automatico il rinnovo di una convenzione, soprattutto se stipulata per un termine inferiore a quello massimo previsto dalla legge. Ricordiamo infatti che e' pacifica l'applicabilita' ai piani di lottizzazione del termine di validita' decennale previsto per i piani particolareggiati dall'art. -- co.- della Legge Urbanistica n.----/----. Se non fosse applicabile la suddetta norma, infatti, l'efficacia dei piani di lottizzazione “sarebbe quella, indeterminata, degli strumenti urbanistici generali, invece di quella decennale dello strumento urbanistico attuativo: il che costituirebbe di per sé motivo di incoerenza” (Cons.Stato, IV, - aprile ---- n.----).
La proroga della convenzione di lottizzazione, determinerebbe quindi “il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto” (..). Mentre “il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale nel corso del quale vengono vagliate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione, deve rilevarsi che non sussiste alcun ostacolo giuridico idoneo ad impedire la proroga della convenzione stipulata, nel rispetto del limite massimo di durata, in quanto carente nell'ordinamento una norma che ponga un divieto in tal senso. Anzi, risulta legittimo un ragionamento del tutto opposto: se la legge pone un limite massimo di durata della lottizzazione fissandola in dieci anni, i lottizzanti possono fissare ab origine il termine massimo consentito; ovvero prorogare successivamente di comune accordo, quel termine eventualmente minore stabilito in precedenza, purche' rispettino la durata massima decennale, computata a partire dalla originaria stipulazione” (Tar Catania, I, -- febbraio ---- n.---).
Una conferma di quanto sopra riportato si evince, altresi', dal fatto che il Giudice amministrativo in alcune pronunce e' giunto a ritenere che l'amministrazione, nel caso in cui sia stata richiesta la proroga del termine quinquennale di validita' della convenzione di lottizzazione, non possa solo “prendere atto” dell'intervenuta decadenza del termine e debba invece ritenersi condizionata, nell'esercizio del potere di variante al piano regolatore, dalla preesistente sussistenza del piano di lottizzazione.(Tar Lazio, I, - giugno ----, n.----).
Tanto premesso, alla luce della portata letterale dell'art. -- co.- bis l.--/---- che non esclude espressamente dal campo di applicazione le convenzioni che siano gia' scadute alla data di entrata in vigore della norma, nonche' delle circostanze del caso di specie, le quali, in ogni caso, sono tali da indurre a ritenere che a oggi l'istante avrebbe dovuto gia' ottenere la proroga richiesta, e' ragionevole ritenere applicabile la proroga automatica di tre anni di cui all'art -- co.- bis della l.--/---- anche alla convenzione di lottizzazione in oggetto.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento di cui dovesse necessitare.
Cordiali saluti.

» Fai la tua domanda ai nostri avvocati esperti in Urbanistica

INDICE
DELLA GUIDA IN Urbanistica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3958 UTENTI