Il regolamento edilizio

Il regolamento edilizio come strumento di disciplina edilizia e relativamente a certi contenuti (distanze, altezze, ecc.) strumento integrativo del piano regolatore generale.

Il regolamento edilizio è uno strumento di disciplina edilizia dal contenuto assai variegato. Il Regolamento nasce in epoca assai remota, quando ancora mancava la legislazione urbanistica, e non era neppure concepibile una pianificazione del territorio. Con l’avvento della legislazione urbanistica esso manterrà la ricchezza originaria del suo contenuto ed anche la sua autonomia formale dal p.g. (basti pensare al fatto che il regolamento edilizio è approvato con un procedimento diverso da quello del p.r.g.), ma diverrà anche relativamente a certi contenuti (distanze, altezze, ecc.) strumento integrativo del piano regolatore generale.

Il contenuto

Il T.U. sull’edilizia dispone che i “Comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa”, emanano il Regolamento edilizio che deve contenere “la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi” (art. 4 T.U.).
Così, mentre lo strumento urbanistico effettua la suddivisione in <<zone>> del territorio comunale, il regolamento edilizio disciplina le <<modalità costruttive>>, disponendo in particolare in ordine: alle altezze, alle distanze dei fabbricati, all’ampiezza dei cortili e degli spazi interni, all’aspetto dei fabbricati, ecc..
Le norme del regolamento edilizio, sebbene ispirate a finalità pubblicistiche, sono anche rilevanti nei rapporti interprivati.

Formazione e approvazione

Il procedimento di formazione del regolamento edilizio si esplica attraverso le seguenti fasi: adozione, approvazione e pubblicazione.
La prima, quella dell’adozione, di competenza del Comune (Consiglio comunale), non trova nella legge urbanistica una specifica disciplina.
La seconda (approvazione) è di competenza della Regione.
Questo procedimento ha tuttora la sua base nell’art. 36 della legge urbanistica.
Per quanto riguarda, infine, la pubblicazione si applicano le apposite prescrizioni degli statuti comunali.

Natura e impugnazione

Non è revocabile in dubbio il carattere normativo del regolamento edilizio.
Tale configurazione, implica per la giurisprudenza: anzitutto il dovere di conoscenza del giudice delle disposizioni regolamentari analogamente a quanto avviene per ogni altra norma giuridica primaria o secondaria; in secondo luogo, la regola secondo cui il <<Regolamento>> - a differenza del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione – non può normalmente essere impugnato ex se, data la generalità ed astrattezza del suo contenuto. Solo in casi eccezionali – allorché la disposizione regolamentare sia capace di ledere direttamente e autonomamente l’interesse dei privati – è stata riconosciuta la possibilità di una sua immediata impugnativa non collegata a quella dell’atto applicativo.

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