All'atto della cessazione dell'incarico, l'amministratore di condominio ha l'obbligo di restituire all'ente di gestione tutta la documentazione ad esso pertinente

La relazione che lega l'amministratore al condominio gestito va ricondotta agli schemi giuridici del mandato, il che comporta, a carico del primo, l'obbligo ex art. 1713 c.c. di provvedere a restituire all'ente di gestione mandante, all'atto della cessazione dell'incarico gestorio, tutta la documentazione ad esso pertinente rimanendo, in caso contrario, responsabile di tutti i danni che il condominio affermi e dimostri aver subito per effetto di tale mancata e/o ritardata restituzione. (Tribunale Roma, Sezione 5 Civile, Sentenza del 25 gennaio 2007, n. 10818)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA

V SEZIONE

in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi,

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10818 del Ruolo Generale per l'anno 2002, posta in deliberazione all'udienza dell'8. 11. 2006 e vertente tra:

CONDOMINIO di via De.Ge. n. (...) di Ro. in persona del suo amministratore p. t., Cl.Gr., elett.te dom.to in Ro., in via Bu. N.(...), presso lo studio dell'avv. Se.Ru. che lo rappresenta e difende in forza di mandato reso a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

EBr.An.

CONVENUTO CONTUMACE


CONCLUSIONI:

come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6.02. 2002, il condominio di "via De.Ge. n.(...) " di Ro. in persona del suo amministratore p. t., Cl.Gr., esponeva che Br.An., designato per l'assolvimento dell'incarico di amministratore, si era reso inadempiente a plurimi doveri di fonte sia legale che regolamentare, avendo egli omesso sia di convocare l'assemblea per procedere all'approvazione dei bilanci consuntivo 1996 e preventivo 1997, sia di previamente sottoporre all'attenzione dei condomini il progetto di ripartizione delle spese comuni, sia di rendere il conto della gestione, ragioni per le quali ne era stata disposta la revoca; aggiungeva che, nonostante tale rimozione, egli non aveva provveduto a trasmettere tutta la documentazione pertinente l'incarico che, oltre ad aver comportato il distacco, da parte dell'Acea, della fornitura del servizio idrico e l'avvio dell'azione di risoluzione contrattuale ad opera della compagnia assicuratrice dello stabile condominiale per non essere stato pagato il relativo premio, aveva reso necessario il ricorso a procedura giudiziaria d'urgenza, conclusasi con ordinanza resa in data 8.01. 2002, con cui era stata imposta detta consegna; in forza di tali premesse, chiedeva che venisse pronunciata sua condanna alla riconsegna di detta documentazione nonché al risarcimento dei danni cagionati, da liquidarsi in separato giudizio, con vittoria delle spese processuali.

Br.An., sebbene ritualmente citato, non ha provveduto a costituirsi in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.

Istruita in via documentale ed orale, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8. 11. 2006, previa fissazione del termine ex art. 190 c.c. per il deposito dello scritto difensivo conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e può trovate positivo riscontro nei limiti di seguito evidenziati.

La relazione giuridica che lega l'amministratore al condominio nel cui nome ed interesse esplica la relativa attività gestoria deve indubbiamente ricondursi agli schemi giuridici del mandato poiché importante il compimento di atti i cui effetti si producono nella sfera giuridico-patrimoniale del rappresentato.

Ciò posto, deve pertanto trovare applicazione la norma tipizzata all'art. 1713 c.c. che impone al mandatario, all'atto della cessazione dell'incarico gestorio, la trasmissione al mandante di tutto quanto pertiene la funzione espletata.

Nel caso sub iudice risulta adeguatamente comprovato, sia dalla documentazione versata in atti che dagli esiti delle prove orali ammesse, in particolare sia dalla prova testimoniale assunta che dalla mancata ingiustificata presentazione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferitogli, che Br.An., già amministratore del condominio attore, una volta revocato dall'assise assembleare -ciò avveniva nel corso della seduta del 14.03. 2001 il cui verbale è stato prodotto in atti- non curava la trasmissione al condominio della documentazione in suo possesso relativa a tale incarico sì da rendere necessitato il ricorso all'autorità giudiziaria che veniva adita ai sensi dell'art. 700 c.c. per ottenere provvedimento d'urgenza impositivo di tale riconsegna.

Tale omissione del convenuto si pone in palese violazione del dovere ascrittogli dal richiamato precetto codici stico e ad egli riferibile quale mandatario del condominio gestito.

In accoglimento del relativo capo della domanda e a conferma del pronunciamento cautelare va, pertanto, dichiarato il diritto del condominio attore a rientrare in possesso di tutta la documentazione attinente l'incarico di amministratore in disponibilità a Br.An. con sua condanna alla relativa restituzione.

Per quel che concerne la richiesta di natura risarcitoria pure articolata nel libello introduttivo del presente giudizio, la stessa non può essere accolta poiché generica e, comunque, sfornita di prova.

Se è indubbio, in linea di principio, che la mancata disponibilità della documentazione concernente il funzionamento dell'ente di gestione condominiale possa comportare compromissione, se non anche impossibilità, al funzionamento della complessiva struttura collettiva, deve comunque ritenersi necessario, onde conseguire il relativo ristoro, che il nocumento derivato da tale indisponibilità sia specificamente indicato nella sua sussistenza e adeguatamente provato.

Nel caso in esame il condominio attore, nell'atto di citazione, ha lamentato che a causa della mancata disponibilità dell'incarto relativo alla gestione del plesso condominiale l'ente erogatore del servizio idrico aveva provveduto al distacco dell'utenza e, inoltre, la compagnia assicuratrice dello stabile condominiale aveva risoluto il relativo contratto in conseguenza del mancato pagamento della rata del premio. Trattasi di circostanze espresse in modo estremamente generico in quanto a tempi e modi specifici di loro verificazione e residuate, in ogni caso, carenti di supporto dimostrativo alcuno sì da non poter essere positivamente delibate.

In ordine al governo delle spese di lite, la soccombenza del convenuto ne comporta la condanna al relativo pagamento in favore dell'attore nella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: condanna Brilli Antonio a restituire al condominio di "via De.Ge. n.(...) " di Ro. in persona del suo amministratore p. t., Cl.Gr., le scritture contabili, le ricevute dei versamenti, i contratti, il libro dei verbali delle assemblee, il prospetto dei versamenti effettuati dai condomini, i bilanci e tutta la documentazione relativa all'incarico di amministratore espletato sino alla data del 14.03. 2001 confermando, per l'effetto il provvedimento d'urgenza reso in data 8.01. 2002; condanna Br.An. al pagamento in favore del condominio di "via De.Ge. n.(...) " di Ro. in persona del suo amministratore p. t., Cl.Gr., delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1. 320,00 di cui euro 200,00 per esborsi, euro 450,00 per diritti ed euro 670,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.

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