Condominio e tutela del decoro delle parti comuni

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 5 luglio 2006, ha ritenuto che l’art.1122 del codice civile, nel vietare le innovazioni pregiudizievoli alle parti comuni dell’edificio, fa riferimento non soltanto al danno materiale, inteso quale modificazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma a tutte le opere che elidono o riducono in modo apprezzabile le utilità da esse detraibili, anche se di ordine edonistico o estetico. Ne deriva che devono ritenersi vietate tutte quelle modifiche che, come nel caso della realizzazione su una terrazza esterna di una veranda chiusa dalla base al balcone sovrastante, comportino un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato. Il Tribunale ha precisato che il decoro è correlato non solo all’estetica, quale insieme di linee e strutture che connotano il fabbricato imprimendogli un’armonia complessiva, ma anche all’aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano suscettibili per sé di considerazione autonoma.

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