Deve essere rigettata la domanda della condomina che vive nell'appartamento sopra la zona di accesso al garage e chiede il ripristino dello status quo

Deve essere rigettata la domanda della condomina che vive nell'appartamento sopra la zona di accesso al garage e chiede il ripristino dello status quo. La S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza con la quale la Corte di merito ha escluso che le immissioni di rumori e di gas provocati dall'uso del garage da parte dei condomini avessero determinato, a causa dei lavori eseguiti, un aggravamento apprezzabile delle condizioni abitative della ricorrente rispetto allo stato di fatto precedente, osservando che gli inconvenienti lamentati, rappresentati dalla sosta dei veicoli in caso di incrocio e dall'utilizzo in salita della rampa, dovevano ritenersi di effetti trascurabili, attesa la non frequenza della prima ipotesi e la velocita' comunque moderata dei veicoli imposta dallo stato dei luoghi. Le ragioni cosi' svolte integrano una motivazione sufficiente ed adeguata, sostenuta da un dettagliato esame delle nuove modalita' di utilizzo del garage condominiale e quindi ancorata a presupposti obiettivi sviluppati in modo coerente con le premesse, ferma, ovviamente, l'insindacabilita' nel merito, in sede di giudizio di legittimita', della valutazione, integrante un apprezzamento di fatto che la legge demanda alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 5 giugno 2012, n. 9094



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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

Condominio via (OMISSIS), in persona dell'amministratore dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall'Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);

- controricorrente -

e

(OMISSIS), residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 425 della Corte di appello di Roma, depositata il 3 febbraio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2012 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall'Avv. (OMISSIS) per il Condominio contricorrente e dall'Avv. (OMISSIS) per l'altro contricorrente;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per denunzia di nuova opera (OMISSIS), proprietaria di un appartamento ubicato sopra un'area condominiale di accesso ai garages sito nel Condominio di (OMISSIS), lamento' l'illegittimita' dei lavori eseguiti da (OMISSIS), altro condomino, e dal Condominio medesimo, consistiti, per quanto qui ancora interessa, nella esecuzione di un tramezzo nell'autorimessa condominiale e di impianti semaforici che avevano modificato le modalita' di accesso e di uscita dallo stesso, tali da aggravare, sotto il profilo dell'inquinamento acustico e delle immissioni di gas di scarico, le condizioni abitative della ricorrente, nonche' di deprezzare il valore del proprio appartamento, rilevandosi che mentre in precedenza le autovetture dei condomini entravano nel garage da una parte ed uscivano dall'altra, ora esse percorrevano sia in entrata che in uscita la rampa sottostante l'appartamento della ricorrente.

Il Tribunale di Roma accolse le domande e, per l'effetto, oltre a condannare il (OMISSIS) all'esecuzione di determinate opere, condanno' anche il Condominio convenuto, insieme al (OMISSIS), alla demolizione del tramezzo e, ove necessario, alla creazione di una rampa di raccordo tra il garage A e il corridoio del garage B.

Interposto appello da parte di entrambi i resistenti, all'esito del giudizio di secondo grado, in cui intervenne (OMISSIS), altra condomina, a sostegno delle ragioni del Condominio, con sentenza n. 425 del 3 febbraio 2010 la Corte di appello di Roma riformo' la decisione impugnata, dichiarando cessata la materia del contendere tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), che nelle more del giudizio avevano stipulato una transazione della lite, e respingendo le domande nei confronti del Condominio. In particolare, la Corte romana motivo' tale ultima statuizione affermando che le nuove modalita' di accesso al garage non comportavano a carico dell'attrice alcun aggravio intollerabile, risultando la sosta sulla rampa da parte dei veicoli ipotizzabile solo nel caso incrocio, in entrata e in uscita, di piu' veicoli, evenienza che giudicava, tenuto conto del numero delle autovetture che utilizzavano l'autorimessa condominiale, certo non frequente, aggiungendo che nemmeno poteva ipotizzarsi un aggravamento delle immissioni a causa della necessita' di percorrere la rampa in salita, tenuto conto della velocita' moderata dei mezzi. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 16 marzo 2011, ricorre (OMISSIS), affidandosi a due motivi.

Il Condominio di via (OMISSIS) e (OMISSIS) si sono costituiti con distinti controricorsi.

Attivata procedura ex articolo 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato dott. (OMISSIS) ha depositato una relazione che ha concluso per l'infondatezza dei due motivi di ricorso.

In particolare, nella predetta relazione si osserva che: "Con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata e' censurata per omessa, insufficiente ed illogica motivazione, assumendosi che la Corte di appello non ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto trascurabile l'entita' dell'aggravamento delle immissioni da gas di scarico ed acustiche, limitandosi sul punto ad una motivazione apodittica. Sotto altro profilo la decisione del giudicante di non disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione dell'impossibilita' di procedere ad una comparazione tra il grado di immissioni precedente e quello successivo alle modifiche apportate, appare contraddittoria ed insufficiente. Il motivo va ritenuto infondato. La Corte di merito ha escluso che le immissioni di rumori e di gas provocati dall'uso del garage da parte dei condomini avessero determinato, a causa dei lavori eseguiti, un aggravamento apprezzabile delle condizioni abitative della ricorrente rispetto allo stato di fatto precedente, osservando che gli inconvenienti lamentati, rappresentati dalla sosta dei veicoli in caso di incrocio e dall'utilizzo in salita della rampa, dovevano ritenersi di effetti trascurabili, attesa la non frequenza della prima ipotesi e la velocita' comunque moderata dei veicoli imposta dallo stato dei luoghi. Le ragioni cosi' svolte integrano una motivazione sufficiente ed adeguata, sostenuta da un dettagliato esame delle nuove modalita' di utilizzo del garage condominiale e quindi ancorata a presupposti obiettivi sviluppati in modo coerente con le premesse, ferma, ovviamente, l'insindacabilita' nel merito, in sede di giudizio di legittimita', della valutazione, integrante un apprezzamento di fatto che la legge demanda alla esclusiva competenza del giudice di merito.
  Il secondo motivo di ricorso, che pure denunzia vizio di omessa, insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte di appello non abbia considerato l'illegittimita' delle opere poste in essere dal Condominio, che non avevano ricevuto il necessario giudizio di idoneita' da parte delle Autorita' competenti, come risulta acclarato dal procedimento esecutivo intrapreso dalla ricorrente. Anche questo mezzo va ritenuto infondato, attenendo ad una circostanza di fatto che, oltre a non risultare dimostrata, deve considerarsi irrilevante in considerazione dell'oggetto e del contenuto della domanda e dei suoi presupposti".
  La suddetta relazione e' stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti; il solo Condominio resistente ha depositato memoria.

Tanto premesso, la Corte ritiene che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritino di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall'esame degli atti di causa. In particolare, con riferimento al primo motivo, deve ribadirsi che la valutazione della Corte di appello, secondo cui i lavori eseguiti nel garage condominiale non avrebbero aggravato in misura apprezzabile la situazione preesistente nei confronti della condomina ricorrente, integra un giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimita', che appare congruo ed adeguatamente motivato nel suo percorso logico ed argomentativo.

Il ricorso va pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge, per ciascun controricorrente.

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