È erronea e illegittima la deliberazione assunta dall'assemblea di un intero complesso condominiale che ometta di distinguere, ai fini del quorum, fra spese comuni a tutti e spese relative al singolo palazzo

È erronea e illegittima, per violazione del disposto di cui all'articolo 1123, comma terzo, del Cc la deliberazione assunta dall'assemblea di un intero complesso condominiale che ometta di distinguere, ai fini del quorum, fra spese comuni a tutti e spese relative al singolo palazzo, e dunque ai singoli condomini di ciascun edificio. Una tale invalidità deve intendersi configurabile come annullabilità della delibera in quanto riconducibili le censure a difetto dei quorum costitutivi e deliberativi dei gruppi di condomini, facenti parte di ciascun palazzo, relativamente agli oneri soltanto su di essi incombenti.

Tribunale Milano Sezione 13 Civile, Sentenza del 11 luglio 2011, n. 9327



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Marco Manunta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 46515/2008 R.G. promossa da:

Fr.At. con il patrocinio dell'avv. Fr.At. e dell'avv. Ag.Ma., con elezione di domicilio in Milano presso gli avvocati suddetti

Attrice

contro

Co.Pa. Milano, con il patrocinio dell'avv. Gi.Fr., con elezione di domicilio in Milano presso lo studio dell'avvocato suddetto

Convenuto

OGGETTO: Condominio - impugnazione di delibera assembleare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato Fr.At. conveniva in giudizio il "Co.Pa." di Milano chiedendo, rispetto alla delibera assembleare del 22.5.08, l'annullamento o la declaratoria di nullità per i motivi indicati nelle conclusioni sopra riportate.

L'attrice impugnava anche le delibere assunte il 30.3.07 deducendone la nullità e/o l'annullabilità e chiedeva, infine, il risarcimento dei danni morali subiti a seguito delle reiterate impugnazioni di delibere cui sarebbe costretta dall'impossibilità di "ricondurre l'assemblea ad un atteggiamento ragionevole", piuttosto che dedito a "tutelare gli interessi economici ed egemoni del condomino - amministratore Lo.".

Il convenuto si costituiva eccependo che, agli effetti dell'annullabilità della delibera 30.3.2007, l'impugnazione doveva ritenersi tardiva; chiedeva, in subordine, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della delibera assunta il 12.3.2009; riaffermava, contestando la tesi dell'attrice, che il complesso immobiliare costituiva un unico Condominio e non un Supercondominio ricomprendente una pluralità di Condomini, corrispondenti agli otto palazzi del complesso suddetto; affermava, poi, che sulla base di precedenti pronunce fra le parti l'amministratore aveva provveduto alle opportune rettifiche e contestava il fondamento delle avverse deduzioni di invalidità delle delibere; concludeva come in epigrafe. Dopo un rinvio per consentire lo svolgimento di un'assemblea condominiale al fine di definire la vertenza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..

All'udienza del 25.11.09 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Peraltro, nelle more il G.I. dr. Colombo veniva trasferito ad altro ufficio. Il procedimento, assegnato al sottoscritto, con ordinanza riservata del 7.7.10 veniva trattenuto in decisione, previa ammissione di alcune produzioni documentali da parte del Condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando le questioni sollevate dall'attrice nell'ordine in cui risultano proposte nel verbale di precisazione delle conclusioni va osservato quanto segue.

1. L'assemblea del 22.5.08 avrebbe esorbitato dai propri poteri, perché avrebbe approvato con unica votazione "sia il consuntivo 2007/preventivo 2008 delle spese generali di supercondominio, sia il consuntivo 2007/preventivo 2008 del Condominio Gi.".

La questione sottesa è già stata decisa con sentenza n. 7892/07 di questo Tribunale, che ha accertato "l'inesistenza di otto collettività condominiali distinte", perché non è dato individuare parti comuni proprie di ciascun edificio, distinte da ulteriori parti, comuni a tutti gli otto edifici. E ciò si desume inequivocabilmente dall'art.4 del regolamento (pacificamente di natura contrattuale), che definisce come comuni a tutti i condomini l'intera area su cui sorgono gli stabili, tutte le strutture verticali insistenti sull'area stessa, le reti idriche (di acqua potabile e di fognatura), quella di riscaldamento e le canne di scarico immondizia.

Nel presente giudizio, anche a prescindere dalle statuizioni della citata sentenza, l'attrice non ha minimamente assolto l'onere di provare l'esistenza di parti definite comuni solo ai singoli edifici (tra cui il palazzo "Gi."); anzi, molto "opportunamente" ha prodotto copia del regolamento esattamente mancante della pagina in cui è riprodotto l'art. 4 sopra ricordato.

Alle considerazioni che precedono deve, poi, aggiungersi che lo stesso regolamento del complesso edilizio di piazza (...) prevedeva la nomina di amministratori per i singoli palazzi solo; per il periodo transitorio di edificazione; cioè, solo fino al completamento del complesso edilizio e "comunque non prima di due anni dal completamento dell'ultimo fabbricato". Previsione regolamentare ampiamente superata dal risalente completamento dell'edificazione e che rende evidente la considerazione del complesso come un'unica entità condominiale, sia pure connotata, agli effetti di cui all'art. 1123 ultimo comma c.c., dall'articolazione in condomini parziali.

Sotto questo aspetto va rilevato che la sentenza n. 1144/08 della Corte d'Appello, richiamata dall'attrice, non ha accertato o dichiarato l'esistenza del Supercondominio, ma ha semplicemente ritenuto invalide, per difetto dei quorum costitutivi e deliberativi, le delibere impugnate in quella sede. Nella motivazione di tale sentenza, infatti, si legge che, mancando "la suddivisione dei gruppi di condomini e la indicazione del numero dei partecipanti per ciascun palazzo e quella del valore rappresentato da ciascun gruppo ...è impossibile ricavare, anzitutto, se ricorrano le condizioni di legittimità stabilite per la validità di ciascuna deliberazione di approvazione delle spese (in sede di consuntivo e di preventivo) rappresentate da quelle "spese specifiche di palazzo", che avrebbero dovuto essere esaminate in un'assemblea almeno formalmente separata" (pag.19 della sent. cit.). In sostanza la Corte non si è pronunciata sulla questione se nella specie esista un Supercondominio o un Condominio parziale, ma ha semplicemente rilevato l'erroneità (per violazione del criterio di cui all'art. 1123, III comma, c.c.) di una delibera assunta dall'assemblea dell'intero complesso senza distinguere, ai fini dei quorum, fra spese comuni a tutti e spese relative al singolo palazzo (cioè, ai i singoli condòmini di ciascun edificio).

Allo stato, quindi, esiste solo un accertamento negativo (sentenza del Tribunale sopra citata) in ordine all'esistenza del Supercondominio e dei pretesi otto distinti Condomini. La dedotta invalidità è, quindi, configurabile come annullabilità della delibera, perché, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte nella pronuncia di cui sopra, le censure sollevate sono riconducibili a difetto dei quorum costitutivi e deliberativi dei gruppi di condomini, facenti parte di ciascun palazzo, relativamente agli oneri soltanto sugli stessi incombenti.

In ordine all'impugnativa - tempestivamente proposta, e originariamente fondata, perché preventivo e consuntivo ricomprendevano nel medesimo prospetto (doc.7 dell'attrice) tanto le "spese generali comuni", quanto le "spese di palazzo" (v., esemplificativamente, spese ascensore, spese citofoni) è, in realtà, cessata la materia del contendere: nell'assemblea del Pa.Gi. del 21.5.09 (doc.50 del convenuto) i consuntivi di palazzo, tanto del 2007, quanto del 2008 risultano regolarmente approvati, con esatta specificazione dei condòmini votanti e delle maggioranze raggiunte. Va tra l'altro notato che in precedenza l'assemblea del Pa.Gi., convocata per il 28.3.08 proprio per l'approvazione del consuntivo 2007 e del preventivo 2008 (oggetto della delibera oggi impugnata), era andata deserta (doc. 13-quater), onde la responsabilità del convenuto per aver tardato la rettifica dell'errore risulta grandemente ridimensionata: se l'assemblea non fosse andata deserta (fatto cui ha contribuito la stessa parte attrice) l'approvazione avrebbe potuto tempestivamente intervenire senza la necessità dell'impugnazione oggetto del presente giudizio.

2. E' cessata la materia del contendere anche in ordine all'impugnativa della delibera sul consuntivo 2003, avendo la stessa attrice dato atto dell'intervenuta regolare approvazione del consuntivo stesso, sia pure dopo la precisazione delle conclusioni della presente causa (memoria di replica 11.11.10, pag. 3).

3. Riguardo alla polizza assicurativa unica, di durata triennale, stipulata dall'amministratore le delibere di ratifica non possono ritenersi nulle. Il precedente giurisprudenziale citato dall'attrice (Cass. sent. n. 7706/96) è, in realtà, superato dalla nota sentenza delle SS.UU. (n.4806/05) secondo cui possono ritenersi nulle solo "le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le dilibere comunque invalide in relazione all'oggetto". Le delibere impugnate, infatti, non rientrano nelle ipotesi di nullità, ma in quelle di annullabilità, essendo, tutt'al più, riconducibili a quelle assunte "in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari". Del resto, la stessa attrice lamenta che l'impegno pluriennale assunto dall'amministratore avrebbe violato il limite legislativo dell'annualità desumibile dalla disciplina codicistica.

Alla luce di quanto precede la delibera di ratifica del 30.3.07, in quanto non impugnata tempestivamente, è divenuta definitiva. Del pari inattaccabile è il consuntivo che, rispetto a quelle spese di premio assicurativo, non ha potuto che dare esecuzione alla delibera (nella specie, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'approvazione del consuntivi) non può considerarsi come una ulteriore ratifica).

In ordine, poi, alla pretesa nullità riconducibile all'esistenza di un Co.Gi. e del Supercondominio vale quanto detto sub 1.

4. Anche in relazione all'impugnazione della delibera 22.5.08, che sarebbe invalida per aver ratificato il pagamento all'impresa di pulizie delle "stasature delle canne dell'immondizia" è cessata la materia del contendere, come riconosciuto dalla stessa attrice. La questione, del resto, presentava c presenta un contenuto economico assolutamente risibile.

Del tutto infondata è la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice. Quest'ultima lamenta di essere "costretta a vivere in un ambiente caratterizzato da una diffusissima illegalità e che, come tutti gli ambienti dove si tende a non rispettare la legge, si dimostra estremamente ostile nei confronti di chi cerca invece di ottenere il rispetto della normativa e delle regole di civile convivenza" (memoria di replica, pag.29). Peraltro, nessuno dei comportamenti illeciti, in cui si concretizzerebbe la "diffusa illegalità", è stato allegato o dimostrato dall'attrice. Evidente è il risentimento dell'avv. Fr. nei confronti dell'amministratore Lo., ma non è stato addotto nessun concreto comportamento dello stesso che integri una fattispecie di illecito.

Del resto, la domanda risarcitoria non è neppure proposta nei confronti di persone fisiche individuate (l'amministratore o altri soggetti nominativamente identificati), ma nei confronti di un Condominio composto di qualche centinaio di partecipanti.

Appare, poi, del tutto singolare che le delibere impugnate in questa sede e, magari, in origine illegittime, ma poi nuovamente approvate con eliminazione del vizio, possano, di per sé, integrare il fatto oggettivo del comportamento illecito; comportamento illecito, tra l'altro, ascrivibile a un organo assembleare. Va, poi, escluso che le delibere stesse, in quanto tali, abbiano potuto integrare un fatto - reato o, comunque, abbiano potuto ledere diritti soggettivi dell'attrice costituzionalmente protetti.

Infine, nessun danno è stato effettivamente dimostrato e la situazione di "stress" determinata dall'attività difensiva svolta in prima persona avrebbe potuto essere e sarebbe agevolmente evitabile dando mandato a un difensore e rinunciando alla difesa in proprio.

6. L'esito della lite rende evidente l'insussistenza di una responsabilità aggravata del Condominio convenuto, onde va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c..

La reciproca soccombenza (rispetto al Condominio va considerata la soccombenza virtuale rispetto alle delibere rinnovate e per le quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere) giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio, così provvede:

1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera assunta in data 22.5.08 dal Condominio convenuto relativamente agli oneri di pertinenza del solo gruppo di condomini del Pa.Gi. e relativa al consuntivo 2007 e preventivo 2008.

2. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera assunta in data 22.5.08 dal Condominio convenuto relativamente all'approvazione del consuntivo 2003.

3. Rigetta le impugnazioni delle delibere assunte rispettivamente in data 30.3.07 e 22.5.08 dal Condominio convenuto relativamente alla ratifica della polizza unica triennale di assicurazione "La.Fo.".

4. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera assunta in data 22.5.08 dal Condominio convenuto relativamente alla ratifica dell'avvenuto pagamento, da parte dell'amministratore all'impresa di pulizie, delle "stasature delle canne dell'immondizia".

5. Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni morali formulata dall'attrice.

6. Rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice stessa.

7. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Milano, l'11 luglio 2011.

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2011.

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