E' esclusa la responsabilità del condominio custode per i danni assunti come arrecati dal cattivo funzionamento della rete fognaria condominiale

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore. Nella specie, peraltro, la S.C., pur ribadendo il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio custode per i danni assunti come arrecati dal cattivo funzionamento della rete fognaria condominiale, essendo rimasto accertato che lo stesso aveva dimostrato che l'evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente alla società costruttrice che, nel caso specifico, si identificava con la stessa parte attrice quale proprietaria di alcuni immobili siti nel condominio convenuto in giudizio, da ritenersi, perciò, essa stessa responsabile nei confronti del condominio medesimo. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26051)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IC. SN. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Di. No. As., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato TORNESE ELIODORO con studio in 80121 - Napoli, Via Dei Mille n. 74, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

condominio (OMESSO), in persona dell'amministratore pro tempore Cu. An., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, difeso dagli avvocati PRETELLI LUCIO, BASILE ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2466/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, quarta sezione civile, emessa il 9/07/04, depositata il 21/07/04, R.G. 1294/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/08 dal Consigliere Dott. Paolo D'AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' o il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nell'aprile 1991 la Ic. Sn. s.p.a. conveniva in giudizio il condominio di (OMESSO) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprieta', siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e percio' divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilita' di una loro locazione a terzi.

Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccepiva che gli allagamenti non erano dovuti a sua incuria o colpa, bensi' alla cattiva realizzazione della rete fognaria proprio da parte della Ic. Sn.. Chiedeva di conseguenza la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli per azione temeraria ex articolo 96 c.p.c..

All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24 agosto 2001, rigettava la domanda di parte attrice condannandola alle spese processuali.

Proponeva appello la soccombente deducendo la mancata contestazione, nei termini di legge, dei difetti nella costruzione della rete fognaria; la errata valutazione delle cause degli allagamenti, la mancata considerazione del comportamento omissivo del condominio, l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi a seguito del rifacimento della condotta fognaria di proprieta' del comune, l'ampiezza del lasso di tempo trascorso dall'epoca della realizzazione delle fogne condominiali, i risultati della consulenza di parte, la presunzione di cui all'articolo 2051 c.c.. Aggiungeva l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto di quale fosse il sistema di costruzione delle fogne al momento della loro realizzazione e che, nella liquidazione delle spese del giudizio, non aveva preso in considerazione la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. La Ic. Sn. chiedeva percio' di accogliere la sua domanda proposta in primo grado, previo eventuale rinnovo della C.t.u..

Il condominio chiedeva il rigetto dell'appello.

La Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello e condannava la Ic. Sn. al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.

Proponeva ricorso per cassazione la Ic. Sn..

Resisteva con controricorso il condominio di (OMESSO).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso la IC. SN. s.p.a. denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1117, 1123, 1667, 1669, 2051 e 2697 c.c., omissione, insufficienza o contraddittorieta' di motivazione (in relazione agli articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5". Illustrando il motivo la ricorrente afferma che la Corte di merito, pur avendo correttamente sussunto la fattispecie concreta nell'ambito della norma di cui all'articolo 2051 c.c., la ha poi erroneamente interpretata non considerando: a) che il dovere di custodia dell'immobile grava sullo stesso condominio, quale ente di gestione della proprieta' condominiale; b) che non possono essere equiparati caso fortuito e fatto del danneggiato.

Come ha piu' volte affermato questa Corte, prosegue parte ricorrente, il dovere di custodire, vigilare e mantenerne il controllo sulla cosa in modo da impedire che essa arrechi danni ai terzi incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico cosa stessa; e tale soggetto puo' vincere la presunzione di colpa a suo carico solo dimostrando che 1 ' evento dannoso sia derivato da caso fortuito; il fatto del terzo acquista efficacia di fortuito a norma dell'articolo 2051 c.c. solo quando nella determinazione dell'evento dannoso risulti dotato di impulso causale autonomo rispetto alla sfera d'azione del custode e si presenti per il custode stesso imprevedibile ed inevitabile. Il condominio, prosegue la Ic. Sn., pur essendo a conoscenza dei dedotti difetti delle fogne, non ha mai fatto nulla per eliminarli ed ha cosi' violato gli obblighi di custodia, manutenzione e riparazione degli elementi potenzialmente dannosi verso i terzi che gli derivavano dal rapporto con l'immobile.

In senso contrario la Corte distrettuale, considerato che gli allagamenti si verificarono nonostante il condominio avesse provveduto nel corso degli anni a frequenti espurghi della fogna, e' giunta alla conclusione che fu la cattiva realizzazione dell'impianto da parte della societa' costruttrice a causare i ripetuti inconvenienti: altrimenti, precisa la Corte, l'eliminazione dell'intasamento occasionale mediante l'espurgo avrebbe ripristinato il regolare funzionamento, dell'impianto stesso. Nessuna "rottura" della fogna addebitabile al custode e' stata dunque dimostrata in corso causa, ne' rilevata dai due C.T.U. che si sono susseguiti nell'esaminare i luoghi e le cause dei danni lamentati.

Gli argomenti della Corte distrettuale sono convincenti. Per radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte la norma di cui all'articolo 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa, ma individua un'ipotesi di responsabilita' oggettiva che in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinche' gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno e' percio' lo stesso condominio che, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. risponde dei danni da quei beni cagionati alla porzione di proprieta' esclusiva di uno dei condomini, ancorche' tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attivita' od omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilita' del custode ai sensi dell'articolo 2051 c.c.. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilita' del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (Cass. 15 marzo 2004, n. 5236; Cass. 06 aprile 2004, n. 6753; Cass., 6 novembre 1986, n. 6507). La responsabilita' del condominio nei confronti del terzo non esclude pero' che il custode possa rivalersi nei confronti del costruttore (Cass., 2, 25 marzo 1991, n. 3209; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236; Cass, 20 agosto 2003, n. 12219).

In questo processo il costruttore ha agito nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dei guasti all'impianto fognario. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata il condominio, in quanto custode dell'impianto, deve essere considerato responsabile di tali danni e tale sua responsabilita' verso i terzi non puo' essere esclusa dalla pur accertata responsabilita' del costruttore. Il costruttore non e' pero' un terzo qualsiasi bensi' il soggetto contro il quale il condominio ha diritto di rivalersi.

La IC. SN. nell'atto di citazione chiedeva "condannarsi esso condominio al risarcimento dei danni" in suo favore. Considerato che il costruttore e' responsabile nei confronti del condominio, il ricorso del ricorrente non puo' che essere respinto.

Va peraltro osservato che il condominio ha adempiuto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si e' verificato per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalita' tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti (Cass., 13 gennaio 1982, n. 182).

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

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