Il condomino ha l'obbligo di partecipare alla spese per i lavori eseguiti sui balconi dell'edificio

Il condomino ha l'obbligo di partecipare alla spese per i lavori eseguiti sui balconi dell'edificio, da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SO. FI., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato BISAZZA TERRACINI ORESTE, che lo difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CONOMINIO (OMESSO);

- intimato -

avverso la sentenza n. 685/05 del Giudice di pace di TORRE DEL GRECO, depositata il 29/04/05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/11/07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

FATTO E DIRITTO

So. Fi. convenne dinanzi al giudice di pace di Torre del Greco il Condominio (OMESSO) proponendo opposizione al decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare al convenuto la somma di euro 234,27, oltre interessi e spese legali, a titolo di contributo per le spese di rifacimento dei frontalini dei balconi prospicienti la faccia dell'edificio, eccependo il pagamento di parte della somma ingiunta, per euro 38,99, e, per il resto, l'illegittimita' ed infondatezza della pretesa della controparte.

Costituitosi in giudizio, il Condominio convenuto contesto' l'opposizione e chiese la conferma del provvedimento monitorio Esaurita l'istruttoria, con sentenza del 29.4.2005 il Giudice di pace accolse la sola eccezione di pagamento, revoco' per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e, respinta ogni altra domanda, condanno' l'opponente al pagamento della residua somma di euro 195,28.

Per la cassazione di questa decisione, So. Fi. ricorre sulla base di due motivi.

L'intimato Condominio (OMESSO) non si e' costituito.

Attivata procedura ex articolo 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione i del ricorso in camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunzia "Violazione dell'articolo 1117 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3", censurando la sentenza impugnata per avere affermato che le spese concernenti il rifacimento delle parti dei balconi che insistono sulla facciata dell'edificio condominiale gravano su tutti i condomini trattandosi di spese fatte per la riparazione di beni comuni.

Il motivo non puo' essere accolto.

Preliminarmente si osserva che la sentenza gravata, essendo stata emessa dal Giudice di pace in una causa del valore inferiore a euro 1.100,00, e' stata pronunciata "secondo equita'" (Cass. n. 26258 del 2006), con l'effetto che essa, pur essendo, ratione temporis, direttamente ricorribile per cassazione, per non essere, nel caso di specie, applicabile la novella dell'articolo 339 c.p.c., introdotta dal Decreto Legge n. 40 del 2006, tuttavia e' impugnabile soltanto per violazione della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sopranazionale, della legge processuale e, giusta la sentenza n. 206 del 2004 della Corte Costituzionale, dei principi informatori della materia, restando per contro escluse le altre violazioni di legge (Cass. n. 6382 del 2007; Cass. n. 284 del 2007; Cass. n. 12147 del 2006). Con riguardo all'obbligo di motivazione, va poi precisato che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equita' possono essere denunziati per cassazione soltanto i vizi che si risolvono in una totale mancanza ovvero mera apparenza della motivazione, non anche quelli che attengono alla mera sufficienza o congruita' delle ragioni poste dal giudice a fondamento del proprio convincimento (Cass. n. 1880 del 2007; Cass. n. 6382 del 2007).

Tanto precisato, il primo motivo di ricorso e' infondato in quanto la pronuncia del Giudice di pace, che ha affermato l'obbligo del ricorrente di partecipare alla spese per i lavori eseguiti sui balconi dell'edificio, da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile, appare fondata su una regola del tutto adeguata sul piano logico e giuridico che, per le ragioni sopra dette, non e' censurabile in sede di legittimita', non ponendosi in contrasto con alcun principio informatore della materia.

11. secondo motivo denunzia "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5", per avere il giudicante ritenuto di non accogliere l'eccezione di annullamento della delibera condominiale che aveva approvato il consuntivo sul presupposto che l'opponente non potesse far valere, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, questioni attinenti alla validita' della delibera, senza considerare che l'opponente non aveva contestato l'approvazione delle spese per i lavori eseguiti, bensi' il solo riparto delle stesse, avvenuto al di fuori dell'assemblea.

Il motivo e' inammissibile, oltre che infondato. Inammissibile dal momento che l'assunto secondo cui la delibera di approvazione del consuntivo non aveva disposto anche la ripartizione della spesa e che questa era avvenuta su iniziativa dell'amministratore al di fuori dell'assemblea, costituiscono circostanze nuove, atteso che nulla in tal senso emerge dalla lettura della sentenza ne' il ricorrente indica esattamente i termini in cui avrebbe sollevato la relativa contestazione nel primo grado di giudizio.

In ogni caso la doglianza appare infondata, avendo il giudicante comunque respinto il motivo di opposizione in forza di un'espressa motivazione sul punto, la cui congruenza e logicita', come detto, non puo' essere messa in discussione ne' sindacata in questa sede.

Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese, non avendo il Condominio intimato svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

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