In caso di infiltrazione, il proprietario ha diritto anche al risarcimento dei canoni di locazione versati per l'immobile in cui è stato costretto ad abitare provvisoriamente durante lo svolgimento degli interventi di sistemazione

Se la responsabilità del danno è attribuibile al condominio, il proprietario ha diritto al rimborso sia delle spese risultanti dalle fatture prodotte sia dei canoni di locazione pagati per fruire di un altro alloggio durante i lavori di riparazione, poiche' il suo era stato reso interamente inabitabile dall'umidita', i cui effetti si erano estesi anche agli ambienti non direttamente interessati. (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6128) Fonte: Diritto e Giustizia

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6128



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22135/2010 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore Arch. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1250/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l'Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 167/2005 il Tribunale di Genova - adito da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del condominio dell'edificio sito in via (OMISSIS) in quella citta' - respinse la domanda degli attori, intesa ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti a infiltrazioni di umidita' in un loro immobile, provenienti dal limitrofo fabbricato condominiale.

Impugnata dai soccombenti, la decisione e' stata riformata dalla Corte d'appello di Genova, che con sentenza n. 1250/2010 ha condannato il condominio al risarcimento dei danni, nella misura di 11.251,35 euro, con rivalutazione monetaria e interessi.

Il condominio dell'edificio sito in via (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi.

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita' difensive nel giudizio di legittimita'.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi addotti a sostegno del ricorso attengono ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto i profili dell'omissione, insufficienza o contraddittorieta' della motivazione.

Da tali vizi la sentenza impugnata e' del tutto immune, poiche' la Corte d'appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione.

In particolare, a proposito dell'an debeatur, ha argomentatamente spiegato il perche' ha ritenuto - nonostante il giudizio di sola probabilita' espresso sul punto dal consulente tecnico di ufficio - che la causa delle infiltrazioni di umidita' manifestatesi nell'immobile di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) risiedesse nella mancanza di manutenzione dello spazio posto tra i due fabbricati, che il condominio avrebbe dovuto rendere ispezionabile ed accessibile, per poter evitare il ristagno di acque che vi si verificava, con conseguente loro deflusso verso la proprieta' limitrofa: inconvenienti che infatti erano cessata dopo i lavori di impermeabilizzazione, aerazione e canalizzazione che finalmente nel 1997 il condominio stesso aveva eseguito in quell'intercapedine.

Relativamente poi al quantum, il giudice di secondo grado ha chiarito i motivi per cui competeva agli appellanti il rimborso sia delle spese risultanti dalle fatture da loro prodotte (escluse quelle per le opere di rifacimento di un solaio, la cui lesione non era riferibile alle infiltrazioni) sia dei canoni di locazione che avevano pagato per fruire di un altro alloggio durante i lavori di riparazione, poiche' il loro era stato reso interamente inabitabile dall'umidita', i cui effetti si erano estesi anche agli ambienti non direttamente interessati.

I contrarr assunti prospettati nel ricorso non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimita', che non consentono a questa Corte di compiere le valutazioni prettamente di merito che il condominio pretende di demandarle. Sono tali quelle che concernono: l'inattendibilita' delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, in quanto espletata quando lo stato dei luoghi era stato modificato; la plausibilita' delle possibilita' alternative circa la causa delle infiltrazioni;

l'irrilevanza della loro cessazione dopo le opere di pavimentazione e convogliamento eseguiti nel 1997; l'avvenuta esecuzione di opere anche nell'appartamento di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Vanno altresi' disattese le ulteriori deduzioni del ricorrente.
L'esistenza delle infiltrazioni era un dato acquisito e incontroverso, mentre l'individuazione della loro causa richiedeva particolari competenze tecniche, sicche' la consulenza disposta dalla Corte d'appello non puo' essere considerata di carattere esplorativo, come il condominio sostiene.

Essere stata la domanda degli attori accolta nel presupposto che l'umidita' provenisse da acqua ristagnate - anziche' corrente, come avevano prospettato nel promuovere la causa - non comporta l'ultrapetizione lamentata dal ricorrente, essendosi provveduto sul petitum come formulato ab initio.

Che l'intercapedine in realta' appartenesse non al condominio, ma a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e' questione che non e' stata affrontata nella sentenza impugnata e che il ricorrente non deduce di aver posto nel giudizio a quo, sicche' non puo' avere ingresso in questa sede.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi e' da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto attivita' difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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