L'amministratore è legittimato a proporre ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari. Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell'assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per impedire ai condomini l'uso della rampa garage e dell'autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l'inidoneità all'uso per motivi di sicurezza).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COND. (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore Sig.ra PE. RO., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato BARBARA SILVAGNI, difesa dall'avvocato DI MARCO Daniele, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MA. GI.;

- intimato -

e sul 2 ricorso n. 03264/04 proposto da:

MA. GI., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BETTOLO 9, presso il suo studio, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

COND. (OMESSO);

- intimato -

avverso la sentenza n. 3167/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/07/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/02/08 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;

udito l'Avvocato MA. Gi. difensore di se medesimo che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento 1 motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla base di parere di congruita' del Consiglio dell'Ordine l'avvocato Ma.Gi. chiedeva ed otteneva dal Pretore di Roma in data 19.9.1996 un decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di lire 11.269.022 nei confronti del Condominio di (OMESSO) e di (OMESSO).

Il ricorrente allegava a sostegno della sua pretesa l'espletamento in favore del suddetto condominio di attivita' professionale, ovvero la proposizione di un ricorso cautelare ex articolo 700 c.p.c., volto ad ottenere "ordinanza inibitoria dell'uso delle autorimesse da parte dei proprietari" a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco che ne avevano dichiarato l'inidoneita' a tale destinazione d'uso.

Avverso il suddetto decreto il Condominio di (OMESSO) proponeva opposizione eccependo la mancanza di previa deliberazione da parte dell'assemblea condominiale di autorizzazione dell'amministratore all'esercizio dell'azione in questione con la conseguente "inesistenza del diritto di credito del professionista" e la corrispondente "carenza di legittimazione passiva dell'opponente".

Con sentenza del 13.1.2000 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione e rigettava la domanda riconvenzionale del Condominio per la restituzione dell'acconto versato di lire 1.500.000.

Proposta impugnazione da parte del Ma. cui resisteva il suddetto Condominio la Corte di Appello di Roma con sentenza del 2.7.2003, in accoglimento dell'appello, ha rigettato l'opposizione del Condominio al decreto ingiuntivo per cui e' causa ed ha compensato interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza il Condominio di (OMESSO) ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui l'avvocato Ma. ha resistito con controricorso proponendo altresi' un ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; il ricorrente principale ha successivamente depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza. Occorre poi esaminare la questione sollevata dal ricorrente principale nella memoria depositata ex articolo 378 c.p.c., rilevabile d'ufficio, di nullita' della sentenza impugnata in quanto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del Ma. avrebbe dovuto svolgersi ai sensi della Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 30, nelle forme e con i termini del procedimento in Camera di consiglio e concludersi con ordinanza; nelle fattispecie invece il giudizio di opposizione si era svolto secondo il rito ordinario ed era stato deciso con sentenza.

Tale assunto e' infondato, posto che ai sensi della richiamata Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato puo' scegliere a sua discrezione sia la procedura di cui all'articolo 633 c.p.c. e segg., sia il procedimento speciale previsto dalla suddetta legge; pertanto nella fattispecie, avendo il Ma. optato per la procedura ex articolo 633 c.p.c. e segg., e' stato correttamente applicato il rito ordinario che disciplina il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che il Condominio di (OMESSO), denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1131, 1394, 1176, 2236 e 2909 c.c., e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'azione cautelare ex articolo 700 c.p.c., per la quale l'amministratore del condominio aveva conferito il mandato all'avvocato Ma. era volta ad assicurare e conservare la sicurezza dell'intero condominio perche' tesa a prevenire rischi di incendio, e che quindi tale azione era compresa nei provvedimenti conservativi di cui all'articolo 1130 c.c., n. 4, rientranti nella diretta ed autonoma competenza "ex lege" dell'amministratore del condominio.

Il ricorrente principale assume che promuovere azioni dirette alla tutela della "sicurezza pubblica", per di piu' nei confronti dei condomini che rappresenta, non rientra tra le competenze di un amministratore di condominio; d'altra parte l'azione ex articolo 700 c.p.c., presuppone l'esistenza di un "fumus" e di un "periculum in mora" nella specie non sussistenti.

Inoltre il ricorrente principale rileva che l'amministratore di un condominio, mentre ha il potere di date corso ad azioni urgenti e necessarie tese a conservare l'integrita' delle parti comuni dell'edificio anche nei confronti dei singoli condomini, non ha invece il potere di compiere azioni tese ad ottenere provvedimenti pregiudizievoli degli interessi e limitative dei diritti individuali della maggioranza dei condomini da lui rappresentati.

Il ricorrente principale sostiene poi che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione sollevata dall'esponente di inesistenza del diritto di credito dell'avvocato Ma. per avere questi proposto una azione giudiziaria dinanzi a giudice incompetente per materia, come statuito dal Tribunale di Viterbo con provvedimento passato in giudicato.

Infine il ricorrente principale evidenzia una responsabilita' professionale dell'avvocato Ma. nello svolgimento del mandato all'esito negativo dell'azione cautelare proposta dinanzi al Tribunale di Viterbo che comportava, oltre una richiesta di risarcimento danni, anche il venire meno del diritto del professionista ad essere compensato per l'attivita' svolta.

La censura e' infondata.

La sentenza impugnata ha premesso che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, a seguito di visita di controllo all'autorimessa posta a servizio del Condominio di (OMESSO), aveva espresso il parere, notificato all'amministratore del Condominio, che il suddetto locale, viste le carenze formali e sostanziali denunciate, non poteva "mantenere l'attuale destinazione d'uso di autorimessa, a salvaguardia e tutela della pubblica e privata incolumita'"; ha aggiunto poi che l'amministratore del Condominio, senza previa autorizzazione dell'assemblea, aveva conferito procura alle liti all'avvocato Ma.Gi. per la proposizione di un ricorso ex articolo 700 c.p.c., al Tribunale di Viterbo per l'emissione di tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia al fine di inibire ai condomini "l'utilizzo sia della rampa garage e del corridoio di manovra condominiale, sia dei rispettivi box auto".

Sulla base di tali premesse il giudice di appello, considerato che il chiaro e categorico negativo parere del Comando dei Vigili del Fuoco era volto a prevenire rischi di incendio che, se insorto su porzioni di proprieta' esclusiva o su parti condominiali, avrebbe sicuramente coinvolto l'edificio condominiale, ha ritenuto che la suddetta azione cautelare ex articolo 700 c.p.c., era volta ad assicurare e conservare la sicurezza dell'intero condominio, e pertanto rientrava tra i provvedimenti conservativi di cui all'articolo 1130 c.c., n. 4, che sono nella diretta ed autonoma competenza "ex lege" dell'amministratore del condominio.

Orbene il convincimento espresso dalla Corte Territoriale e' immune dalle censure sollevate dal ricorrente principale in quanto si configura quale logica conseguenza dell'accertamento di fatto svolto alla luce degli elementi probatori acquisiti.

Invero il giudice di appello, accertata una situazione di non rispondenza alla normativa antincendio dell'autorimessa del Condominio di (OMESSO), ed avuto riguardo all'intento dell'amministratore di questo condominio di scongiurare un pericolo di incendio che avrebbe interessato lo stabile condominiale, ha correttamente ritenuto che l'azione cautelare ex articolo 700 c.p.c., per la quale l'amministratore medesimo aveva conferito mandato all'avvocato Ma. di promuovere un giudizio nei confronti dei condomini per inibire loro l'uso dell'autorimessa rientrava tra gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio; infatti il potere-dovere di compiere atti conservativi riconosciuto all'amministratore di condominio ex articoli 1130 e 1131 c.c., si riflette sul piano processuale, nella facolta' di chiedere tra l'altro le necessarie misure cautelari (Cass. 22.10.1998 n. 10474).

Ne' puo' fondatamente affermarsi che la suddetta azione non poteva essere proposta in quanto tendente ad ottenere provvedimenti pregiudizievoli degli interessi e limitativi dei diritti individuali della maggioranza dei condomini rappresentati dallo stesso amministratore; in realta' ai sensi degli articoli 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del condominio e' legittimato senza la necessita' di una specifica autorizzazione assembleare ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e di terzi anche al fine di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (Cass. 24.9.1997 n. 9378).

Esulano infine dall'oggetto del presente giudizio - riguardante soltanto, ai fini di accertare la sussistenza o meno del diritto dell'avvocato Ma. al compenso professionale richiesto, l'ambito dei poteri dell'amministratore di condominio di agire in giudizio senza la necessita' di una specifica autorizzazione assembleare - l'esito del giudizio intrapreso dal suddetto avvocato nell'interesse del condominio nonche' l'accertamento della eventuale responsabilita' professionale del Ma. nel promuovere tale controversia, questioni che invero non risultano trattate nella sentenza impugnata.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Procedendo all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico motivo formulato il Ma., deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver compensato interamente le spese del doppio grado di giudizio senza alcuna giustificazione valida; invero l'assunto del giudice di appello posto a fondamento di tale statuizione secondo cui la controversia aveva ad oggetto una questione interpretativa di diritto nuova o particolarmente ardua era in contrasto con l'altra affermazione della Corte territoriale secondo cui costituiva orientamento giurisprudenziale consolidato che i provvedimenti d'urgenza rientrano tra gli atti conservativi ex articolo 1134 c.c., n. 4.

La censura e' infondata.

Premesso che la sentenza impugnata ha compensato interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio ritenendo la questione esaminata per risolvere la controversia come "meramente interpretativa di puro diritto", si osserva che in materia di spese processuali il giudice puo' disporre la compensazione senza che tale statuizione diventi sindacabile in sede di legittimita', atteso che la valutazione della opportunita' della compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito; pertanto il sindacato in sede di legittimita' e' limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o microscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneita', lo stesso processo formativo della volonta' decisionale, ipotesi entrambi non ricorrenti nella fattispecie.

Anche il ricorso deve quindi essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto altresi' riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

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