L'assemblea ha il potere di ratificare la spesa effettuata dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni

L'assemblea ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., nell'esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha il potere di ratificare la spesa effettuata dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti.
(Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 7 febbraio 2008, n. 2864)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele - Presidente

Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. AU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell'avvocato GUADAGNO Alberto, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COND (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato SCARDIGLI Massimo, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO BACCETTI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1579/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 30/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/12/07 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato Andrea BRINI, con delega depositata in udienza, dell'Avvocato Alberto GUADAGNO, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 aprile 1998 Co. Au. conveniva davanti al Tribunale di Firenze il condominio di (OMESSO), chiedendo che venisse dichiarata la inefficacia della Delib. assunta il 2 marzo 1998, in quanto le spese erano state ripartite sulla base di tabelle millesimali non approvate all'unanimita' ed inoltre l'assemblea aveva ratificato delle spese effettuate di propria iniziativa dall'amministratore.

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza in data 13 settembre 2000.

Co.Au. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 30 novembre 2002.

I giudici di secondo grado ritenevano che l'appellante non aveva nemmeno prospettato che la ripartizione delle spese operata dall'assemblea avesse leso il suo interesse ad una corretta applicazione dell'articolo 1223 cod. civ., dal momento che dal confronto tra le nuove e le precedenti tabelle risultava che in base alla applicazione delle precedenti tabelle il carico delle spese sarebbe stato maggiore rispetto alle vecchie tabelle.

In ordine alla ratifica delle spese rilevava la Corte di appello di Firenze che anche ammesso che i lavori in questione non avessero, come sostiene l'appellante, natura urgente e indifferibile, non si vede perche' cio' dovrebbe determinare l'illegittimita' della delibera di ratifica della spesa, trattandosi, pur sempre, di materia rimessa alla competenza dell'assemblea ex articolo 1135 c.c..

Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, con tre motivi, Co.Au..

Il condominio di (OMESSO), resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e terzo motivo il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, aveva interesse a far accertare la nullita' della approvazione a maggioranza, e non all'unanimita', delle tabelle millesimali.

La doglianza e' fondata.

L'attuale ricorrente, infatti, non aveva mai dedotto che gli era stata accollata una parte di spese superiore a quella dovuta in conseguenza della ripartizione operata in base alle nuove tabelle, ma aveva contestato la legittimita' della deliberazione in quanto assunta sulla base di tabelle millesimali mille.

Non si poteva, pertanto, negare l'interesse dell'attuale ricorrente ad una pronunzia sulla validita' delle tabelle millesimali a prescindere dai riflessi favorevoli o sfavorevoli nei suoi confronti in ordine alla ripartizione delle spese effettuata dall'assemblea del 2 marzo 1998 sulla base di tali tabelle, potenzialmente destinate ad incidere sulla futura gestione del condominio.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che i lavori che l'amministratore aveva fatto eseguire difettavano del requisito della urgenza e comunque di essi l'amministratore avrebbe dovuto riferire alla prima assemblea successiva, quella del 2 marzo 1998, il che non e' mai avvenuto, con conseguente invalidita' della ratifica.

Il motivo e' infondato nella prima parte, in quanto, in considerazione dei poteri sovrani di cui dispone l'assemblea in tema di gestione del condominio, nulla si oppone, in linea di principio, a che la stessa possa procedere alla ratifica di una spesa effettuata dall'amministratore, che consideri comunque utile, anche quando manchi il requisito della urgenza.

Il motivo e' inammissibile nella seconda parte, in quanto viene sollevata una questione che e' estranea al giudizio di merito.

In definitiva, vanno accolti, per quanto di ragione, il primo ed il terzo motivo, mentre va rigettato il secondo motivo.

In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso; rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

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