La gronda del tetto di uno stabile condominiale costituisce bene comune, ne consegue che nell'azione diretta alla demolizione tutti i condomini sono litisconsorti

La gronda del tetto di uno stabile condominiale costituisce bene comune, in quanto, essendo parte integrante del tetto e svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricade tra i beni che l'art.1117 n.1 cod. civ. include espressamente tra le parti comuni dell'edificio; ne consegue che l'azione del condomino diretta alla demolizione della stessa, perché abusivamente eseguita da altro condomino, va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fr.Ma. ha impugnato, nei confronti di Ca.Gi. e Fr.Fr., con ricorso notificato il 10.2.3, la sentenza del Tribunale di Massa Carrara, notificatale il 13.12.02, confermativa di quella di 1° grado, che l'aveva condannata alla parziale demolizione del tetto della sua casa nel a parte che si protendeva verso quella di Ca.Gi., nonché alla demolizione del balcone nella parte che eccedeva la distanza di 75 cm dall'area del muro di confine con le ragioni Ca.
Lamenta: 1) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all'art. 1117 c.c., atteso che il giudice di merito erroneamente aveva disatteso la sua eccezione in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini dell'immobile in questione, nel presupposto che la gronda di un tetto non costituisca. bene condominiale; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che il Tribunale non si era pronunciato nella sua doglianza concernente l'eccepita usucapione della servitù di tenere il tetto "a distanza inferiore a quella legale"; 3) la violazione degli artt. 1102 e 1117 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che i grudice di merito aveva respinto le sue domande riconvenzionali, non considerando apprezzabile impedimento all'altrui godimento della cosa comune l'abuso del parcheggio nell'aia, l'apposizione ci mobili nella scala comune e l'uso di vani esistenti nel muro divisorio per accedere alla proprietà esclusiva da parte del Ca.
Gli intimati non resistono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al 1° motivo, assorbente rispetto al 2°, si rileva che, in effetti, ha errato il Tribunale nel ritenere, alla stregua del disposto di cui all'art. 1117 c.c. la gronda di un tetto di un edificio condominiale bene non comune. Ciò, in quanto, non solo, quale parte terminale e di raccolta delle acque, la gronda di per sé costituisce parte integrante del tetto ed è, quindi, da ritenersi compresa sotto tale profilo, nelle specifica previsione normativa del n. 1 di detto articolo, ma perché comunque senz'altro rientrante, quale struttura che svolge una funzione necessaria all'uso comune dell'edificio, nella più ampia previsione della norma in questione.
Ciò comporta che, in relazione al richiesto abbattimento della gronda, era necessario chiamare in giudizio, quali "litis-consorti" necessari, tutti i condomini.
Omissione che determina per tale domanda, la nullità dell'intero giudizio di merito e l'inerente cassazione dell'impugnata sentenza, con rimessione degli atti al Tribunale di Massa Carrara, in funzione di 1° giudice, che deciderà anche sulle spese del presente grado.
Va, invece, disatteso il 3° motivo, col quale, in realtà, la ricorrente ripropone non consentite rivisitazioni delle valutazioni in fatto, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, dei giudice di merito, che ha escluso il lamentato abuso di parti comuni dell'immobile ad opera degli intimati.
P.Q.M.
Accoglie il 1° motivo, assorbito il 2°, rigetta il 3°, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell'intero giudizio in relazione al motivo accolto. Rimette gli atti al 1° giudice anche per le spese.

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