Le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace sono anche quelle concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione

Le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà sulle cose comuni. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Ordinanza del 18 febbraio 2008, n. 3937)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VELLA Antonio - Presidente

Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

GA. DI. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO CLAUDIO, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COND (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore AN. LA. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SANTO 1, presso lo studio dell'avvocato MASTROMAURO ROSALINA, difesa dagli avvocati BONDINI MARCO, QUATRINI MASSIMO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 825/06 del Tribunale di VITERBO, depositata il 18/09/06;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/09/07 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso: visto l'articolo 375 c.p.c., chiede che l'Ecc.ma Corte di Cassazione, sezione seconda, voglia, pronunziando in Camera di consiglio: dichiarare ammissibile il regolamento di competenza proposto nella causa n. 3229/05 R.G. Cont. del Tribunale di Viterbo e per l'effetto dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Ronciglione; adottare i provvedimenti necessari per la prosecuzione della causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18-9-2006, il tribunale di Viterbo, pronunciando sulla domanda proposta da Ga. Di. nei confronti del Condominio (OMESSO), per sentir dichiarare l'annullamento o la nullita' della Delib. Assembleare 23 ottobre 2005, adottata all'unanimita', con cui erano stati assegnati a tutti i condomini i posti auto sul piazzale comune "con la parte antistante alle rispettive unita' immobiliari", tranne che ad essa istante, che si era vista assegnare un posto diverso, dichiarava la propria incompetenza per materia, per essere competente il Giudice di pace di Ronciglione, e rimetteva la causa davanti a quest'ultimo, con termine di sessanta giorni per la riassunzione.

La sentenza e' stata impugnata dalla Ga. con istanza di regolamento di competenza per due motivi.

Resiste con controricorso il Condominio (OMESSO), in persona dell'amministratore pro tempore An.La. , che eccepisce preliminarmente la decadenza del ricorrente "dalla possibilita' di proporre regolamento di competenza", ove si accerti che sia decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 47 c.p.c., comma 2.

La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione sollevata dal resistente e' infondata.

Dall'esame degli atti risulta che il ricorso e' stato proposto nel termine di cui all'articolo 47 c.p.c., comma 2.

Esso, peraltro, e' infondato.

Denuncia la ricorrente:

1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 c.p.c., comma 3, n. 2.

2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c., comma 3.

Assume la ricorrente, con i due motivi di gravame, che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il thema decidendum introdotto con l'atto di citazione non riguarda le modalita' di uso dei servizi di condominio di case, per cui la competenza a decidere, come affermato erroneamente da quel giudice, apparterrebbe al Giudice di pace ex articolo 7 c.p.c., comma 3, n. 2, ma, piu' precisamente, la dedotta nullita' della delibera medesima, con la quale e' stato assegnato ad essa ricorrente un posto-auto che "rende impervio l'accesso al e l'uscita dal proprio posto auto interno, tutte le volte in cui il posto antistante risulti occupato dall'autovettura del condomino assegnatario".

"La delibera de qua, pertanto, si appalesa illegittima, in punto di approvazione del progetto di assegnazione dei posti auto sul piazzale comune, in quanto ridondante in danno del diritto di proprieta' esclusiva dell'attrice".

Il tribunale ha, quindi, errato, secondo la ricorrente, nell'escludere che la "controversia de qua (avuto riguardo alla prospettazione operatane dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio) non involgesse la sfera della di lei proprieta' esclusiva", e nel negare, di conseguenza, la propria competenza; mentre questa "va determinata secondo le regole sulla competenza per valore, con l'ulteriore corollario che,, non risultando, in atti, elementi utili per la determinazione da compiere ai sensi dell'articolo 15 c.p.c., deve essere dichiarato competente, ex articolo 9 c.p.c., il tribunale di Viterbo".

Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di controversie tra condomini, devono intendersi per cause relative alle modalita' d'uso di servizi condominiali quelle riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facolta' contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo piu' conveniente ed opportuno in cui tali facolta' debbono essere esercitate; mentre per cause relative alla misura dei servizi condominiali debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Sussiste, pertanto, la competenza ordinaria per valore, qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso, come, ad esempio, per la domanda diretta alla declaratoria di inibizione al parcheggio dell'autovettura nel cortile comune (Cass. ord. 15-4-2002 n. 5448, 22 maggio 2000 n. 6642, 13 ottobre 1997 n. 9946, 28 settembre 1994 n. 7888).

Nella fattispecie in esame, l'assegnazione ai condomini, compresa l'odierna ricorrente, dei posti auto sul piazzale comune, deliberata dall'assemblea condominiale all'unanimita', non limita in alcun modo il diritto che alla stessa spetta, quale condomina, sul piazzale medesimo, ma rende eventualmente, come sostiene, "impervio l'accesso al e l'uscita dal proprio posto auto interno, tutte le volte in cui il posto antistante risulti occupato dall'autovettura del condomino assegnatario".

Ne deriva che competente a conoscere ratione materiae della controversia da lei instaurata e', alla luce della giurisprudenza piu' sopra richiamata, il Giudice di pace ex articolo 7 c.p.c., comma 3, n. 2, come ha correttamente deciso il tribunale di Viterbo.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Giudice di pace di Ronciglione e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 600,00, di cui euro 500,00, per onorari, oltre accessori di legge.

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