Nel caso di condominio parziale, i proprietari di parti dell'immobile estranee al condominio parziale non sono legittimati a impugnare le deliberazioni del condominio parziale

Nel caso di condominio parziale, i proprietari di parti dell'immobile estranee al condominio parziale non sono legittimati a impugnare le deliberazioni del condominio parziale neppure nel caso in cui le stesse coinvolgano beni comuni a tutti ove tale coinvolgimento rientri nelle facoltà concesse a ciascun proprietario ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. E' quanto stabilito dalla Corte d'Appello Trento Sezione 1 Civile, con sentenza
del 4 giugno 2008, n. 144. Nel caso di specie alcuni condomini hanno impugnato la deliberazione del condominio parziale di un condominio, costituita da una singola scala delle due che compongono l'intero edificio, avente per oggetto la realizzazione dell'ascensore esterno che comportava l'occupazione di una piccola parte di sedime comune a tutti i condomini e l'appoggio dell'ascensore sulla facciata comune.

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