Non abusa della cosa comune il condomino che occupa il tetto condominiale con le proprie antenne

Con sentenza n. 4617 del 27 febbraio 2007, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia di uso della cosa comune, negando che costituisca abuso della cosa comune il comportamento del condomino occupi con le proprie antenne metà del tetto condominiale. Secondo la S.C., infatti, l’uso paritetico della cosa comune, di cui all’art. 1102 c.c., va tutelato in funzione della ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare. Tale conclusione trova il proprio fondamento sull’assunto che anche i rapporti tra condomini trova applicazione il generale principio di solidarietà, che l’ ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione

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