Casa:
Presupposti per la ripartizione delle spese secondo il disposto dell'art. 1126 cod. civ. sono l'uso esclusivo del lastrico solare da parte di un condomino ed il fatto che esso non serva da copertura a tutte le unità immobiliari costituenti il condomi
Pubblicata il 05/05/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Presidente
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA. FR. , ON. CE. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato MARCACCI BALESTRAZZI MASSIMO, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO VIA (OMESSO) in persona dell'Amm.re p.t. Sig. Mi. Et. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell'avvocato CARELLA FEDERICO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 47250/2003 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 11/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2009 dal Consigliere Dott. TRIOLA ROBERTO MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA RAFFAELE, che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2003 Ba. Fr. e On. Ce. proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 28 novembre 2002 emesso nei loro confronti dal Giudice di pace di Roma, per il pagamento di contributi condominiali in favore del Condominio in Via (OMESSO), di cui facevano parte.
A fondamento della opposizione Ba. Fr. e On. Ce. deducevano che la quota su di essi gravante in relazione alle spese straordinarie di rifacimento del lastrico solare era di euro 64,74, ovvero un terzo di euro 194,23.
Con sentenza in data 11 novembre 2003 il Giudice di pace rigettava l'opposizione, in quanto i lastrici solari delle palazzine adibiti a stenditoio condominiale erano di uso comune ed in quanto tali soggetti al riparto delle spese di manutenzione in base ai millesimi di proprieta' e non secondo il criterio di cui all'articolo 1126 c.c.. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Ba. Fr. e On. Ce. , con due motivi.
Resiste con controricorso il condominio di via (OMESSO).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrenti ripropongono la tesi della nullita' dell'assemblea 31 maggio 2002, in quanto non convocati.
Il motivo e' infondato, in quanto in base alla piu' recente giurisprudenza di questa S.C. la mancata convocazione di un condomino e' causa di semplice annullabilita' e non di nullita' delle delibere adottate dall'assemblea, con conseguente necessita' di impugnazione nel termine di cui all'articolo 1137 c.c..
Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che, essendo il lastrico solare di uso comune a tutti i condomini, ma non servendo da copertura a tutti, le spese avrebbero dovuto essere ripartite, secondo quanto previsto dall'articolo 1126 c.c., ponendole per un terzo a carico di tutti i condomini (in proporzione ai loro millesimi) e per due terzi a carico dei condomini ai quali il lastrico serviva da copertura.
Il motivo e' infondato.
La tesi con esso sostenuta e' in chiaro contrasto con l'articolo 1126 c.c., in quanto il presupposto per l'applicabilita' di tale norma e' che un condomino abbia l'uso esclusivo del lastrico solare, il che nella specie non si verifica, essendo pacifico l'uso comune, ne' ai fini dell'applicabilita' della norma in questione e' sufficiente la presenza solo dell'altra condizione prevista dalla stessa e cioe' il fatto che il lastrico solare non serva da copertura a tutte le unita' immobiliari costituenti il condominio.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, che liquida nella complessiva somma di euro 500,00, di cui euro 300,00, per onorari ed oltre accessori di legge.