ripartizione spese condominio - potere assemblea - delega condomini

Con sentenza n. 5130/2007, la Corte di Cassazione ha statuito che rientra tra i poteri dell’ assemblea condominiale deliberare qualunque provvedimento purché non estraneo ai fini del Condominio. Ne consegue che essa, può deliberare di nominare una commissione di condomini con l’incarico di esaminare i preventivi e le relative spese per valutare quali di essi sia meglio rispondente alle esigenze del Condominio;tale delibera,in sé, è del tutto legittima. Tuttavia, affinché la scelta ed il riparto effettuati dalla commissione siano vincolanti per tutti i condomini, (anche cioè per i dissenzienti), è necessario che i medesimi siano riportati in assemblea per l’approvazione con le maggioranze prescritte, in quanto non sono delegabili ai singoli condomini, anche riuniti in un gruppo, le funzioni dell’assemblea.

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