Solo l'assemblea dei condomini decidere cosa sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico, non potendosi il tribunale sostituire al riguardo,

Nel caso di impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale per un profilo concernente il decoro dell'edificio (nella specie veniva contestata l'installazione dei condizionatori), al tribunale è precluso ogni intervento, essendo l'assemblea l'unica depositaria del potere discrezionale di decidere cosa sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico, né potendosi il tribunale sostituire al riguardo, atteso che il giudizio ex articolo 1137 del codice civile è confinato ai profili di strettissima legittimità e non di merito delle vicende condominiali. (Tribunale Torino Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 gennaio 2008, n. 167)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico Dr. Giacomo OBERTO

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 31224/05/R.G.

Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice) : "Impugnazione delibera assembleare".

Promossa da:

Be. Ro., con l'avv. So. Ta.

ricorrente

CONTRO

Condominio di via De. Cr., n. (...) in Co., con l'avv. An. Mu.

convenuto

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente:

"Insta

Affinché Voglia la S.V. I'll.ma,

Reiectis contrariis,

In via preliminare

- Disporre la sospensione immediata dell'efficacia della delibera assembleare ora impugnata, anche inaudita altera parte, avuto riguardo al grave danno economico che deriverebbe alla conchiudente per effetto della rimozione;

In via Istruttoria

- Ammettere le prove per interrogatorio e testi sui fatti che verranno dedotti per capi di prova, nel rispetto dei termini di legge all'uopo concedendi, con riserva di ulteriormente produrre dedurre ed indicare testi;

- Ammettere eventuale occorrenda CTU;

Nel merito

- Effettuato ogni incombente necessario, dichiarare l'invalidità ed inefficacia della delibera assembleare del Condominio di via De. Cr. n. (...), nella persona dell'Amministratore pro-tempore, di cui all'assemblea condominiale del 06.10.05, che ora si impugna (cfr. doc. 5), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1137 c.c. e segg., emettendo all'uopo ogni opportuno provvedimento".

Per parte convenuta:

"Respingere le domande attoree in quanto infondate e, per l'effetto, confermare la delibera assembleare impugnata".

SVOLGIIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1137 c.c. datato 7 novembre 2005, ritualmente notificato, Be. Ro. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il Condominio di via De. Cr., n. (...), in Co., in persona dell'amministratore, legale rapp.te pro tempore, di cui la stessa è condomina, chiedendo dichiararsi l'invalidità ed inefficacia della delibera assembleare del Condominio predetto, di cui all'assemblea condominiale del 6 ottobre 2005, impugnata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1137 ss. c.c..

Lamentava la ricorrente, in particolare, stante la mancanza di alcuna regola certa, inerente il posizionamento dei condizionatori, anche in epoca precedente alla delibera impugnata, la propria ferma opposizione a dare esecuzione alla precitata delibera, assunta nella voce "Varie ed eventuali", laddove la stessa così pronunciava "Pertanto coloro che hanno i condizionatori installati oltre l'altezza della ringhiera dovranno provvedere a spostarlo entro la fine del mese di novembre c.a.. Pertanto l'amministratore è autorizzato dall'assemblea a prendere provvedimenti legali nei loro confronti con spesa interamente a loro carico".

La ricorrente lamentava inoltre l'irregolarità formale della delibera impugnata per difetto di convocazione, oltre che per omessa indicazione nell'ordine del giorno dell'oggetto della statuizione.

Contestava, infine, l'attrice, la competenza assembleare con riferimento alle modalità di installazione dei condizionatori condominiali.

Parte convenuta veniva dichiarata in un primo tempo contumace. Tale dichiarazione veniva in seguito revocata, intervenuta la costituzione dell'amministratore del Condominio convenuto.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, nonché istruttoria documentale, venivano precisate le conclusioni definitive nel corso dell'udienza del 12 ottobre 2007. Il Giudice Istruttore provvedeva quindi a trattenere la causa a decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul tema dell'asserita invalidità formale della delibera assembleare, lamenta parte ricorrente che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., l'avviso di convocazione d'assemblea deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Tale incombente non sarebbe stato effettuato dal condominio.

Peraltro, le Sezioni Unite hanno affermato (Cfr. Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806; v. inoltre ex multis Cass., 5 gennaio 2000, n. 31) che "In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 terzo comma, c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio".

Ora, il deposito del ricorso presso la Cancelleria del Tribunale è intervenuto in data 7 novembre 2005 (e la notifica, ovviamente, in data ancora successiva), per un'impugnativa assembleare concernente una delibera adottata il 6 ottobre 2005. Ne consegue che la domanda relativa alla mancata convocazione deve ritenersi inammissibile.

Migliore sorte non merita la doglianza concernente la non completezza dell'ordine del giorno: "In tema di condominio degli edifici, e con riguardo all'assemblea dei condomini, l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione dell'assemblea stessa determina non la nullità assoluta, bensì la semplice annullabilità della relativa delibera, con la conseguenza che questa dovrà essere impugnata nel termine di trenta giorni, giusta disposto dell'art. 1137 c.c." (cfr. Cass., 9 gennaio 2004, n. 143; Cass., 1 agosto 2003, n. 11739).

Per quanto attiene, infine, all'ultimo motivo di impugnativa va notato che il medesimo verte sulla doglianza per cui l'installazione dei condizionatori esulerebbe dalla sfera di competenza dell'assemblea condominiale. Si tratta quindi di un profilo di asserita nullità, come tale non soggetto alla decadenza di cui all'art. 1137 c.c..

Peraltro anche in questo caso viene in considerazione un "bene" condominiale, quale il decoro dell'edificio, a nulla rilevando che il medesimo potesse, nel caso di specie, già essere o meno stato compromesso da precedenti interventi. Quest'ultimo profilo attiene, invero, al merito della questione, nel quale al Tribunale è precluso ogni intervento, essendo l'assemblea unica depositaria del potere discrezionale di decidere cosa sia conforme e cosa non sia 6 conforme al decoro architettonico, né potendosi il Tribunale sostituire al riguardo, atteso che il giudizio ex art. 1137 c.c. è confinato ai profili di strettissima legittimità e non di merito delle vicende condominiali.

In ogni caso non è contestato che i condomini avevano poggiato i condizionatori sul prospetto della facciata e con le canaline in vista, in spregio di quanto deliberato in data 23 settembre 1999. È evidente quindi che la delibera impugnata non esulava in alcun modo dal potere dell'assemblea, che era quello di disciplinare comportamenti dei condomini atti a pregiudicare un bene sicuramente comune, quale quello del decoro dell'edificio e dell'apparenza della facciata condominiale.

Non rimarrà pertanto che procedere al rigetto anche di tale doglianza della parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti;

contrariis reiectis;

DICHIARA inammissibili le domande della ricorrente attinenti alla asserita invalidità formale della delibera impugnata;

RESPINGE nel merito le rimanenti domande tutte proposte dalla ricorrente nei confronti della parte convenuta nel corso del presente processo;

Condanna parte ricorrente al rimborso in favore della parte convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.500,00 (di cui Euro 1.800,00 per diritti ed Euro 350,00 per esposti).

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