Tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente a oggetto l'impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno dell'ingiunzione non sussiste alcun rapporto di pregiudizi

Tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente a oggetto l'impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno dell'ingiunzione non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da giustificare la sospensione del procedimento di opposizione ai sensi dell'articolo 295 del Cpc, tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con
sentenza del 10 luglio 2007, n. 15425.



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GI. Nu., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell'avvocato PISTRITTO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIELLO Giacomo, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO di (OMESSO), in persona dell'amministratore pro tempore Sig. Da. Ca., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 52, presso lo studio dell'avvocato Valensise Antonio, che lo difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 16577/05 del Giudice di Pace di ROMA del 5.4.05, depositata il 15/04/05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 20/04/07 dal Consigliere Dott. Roberta VIVALDI;

udito per il resistente l'Avvocato Antonio Valensise che si riporta agli scritti;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

E' presente il P.G. in persona del Dr. CARMELO SGROI che insiste nelle conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gi.Nu. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Roma, per il pagamento di oneri condominiali, chiedendone preliminarmente la sospensione ai sensi dell'articolo 649 c.p.c., e, nel merito, l'accoglimento della domanda di compensazione del credito e la sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c..

Si costituiva il Condominio opposto contestando la fondatezza dell'opposizione proposta.

Il Giudice di Pace, con sentenza in data 15.4.2005, rigettava l'opposizione.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Gi. affidandosi ad un motivo.

Resiste con controricorso il Condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico articolato motivo la ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 295 e 645 c.p.c. e articolo 63 disp. att. cod. civ., per omessa e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia".

Rileva, a tal fine, che in modo apodittico il Giudice di Pace ha affermato, in assenza di argomentazioni logiche, che l'opponente "..non ha provato che le delibere assembleari impugnate sulle quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto siano state sospese dal Giudice adito, e pertanto esse sono obbligatorie per tutti i condomini e la richiesta di pagamento e' legittima".

Diversamente, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che "le delibere poste a base del decreto ingiuntivo opposto, costituendo l'antecedente logico - giuridico dal quale dipendeva la decisione della causa avente ad oggetto la richiesta di pagamento degli oneri condominiali, risultavano impugnate in quanto approvanti voci di spesa portate in bilancio non intelligibile e mal redatto e senza il quorum richiesto per legge".

Inoltre, lamenta il mancato accoglimento della richiesta di sospensione ex articolo 295 c.p.c., volta ad evitare il conflitto di giudicati.

Da ultimo, pur non avendone fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, la ricorrente afferma che "la sentenza impugnata e' ingiusta e lesiva, altresi', per la abnormita' della condanna nelle spese del giudizio liquidate a fronte di un valore della controversia pari ad euro 1.018,85".

Il motivo non e' fondato.

In primo luogo, va rilevato che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per se', prova l'esistenza di tale credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri (Cass. 9.12.2005 n. 27292).

Deve inoltre sottolinearsi che tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste alcun rapporto di pregiudizialita' necessaria, tale da giustificare la sospensione del procedimento di opposizione ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicche' l'eventuale venir meno della delibera per invalidita', se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati; e considerato dall'altro, che l'eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della opposizione ed all'accoglimento della impugnativa delle delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidita' della delibera (Cass. ord. 7.10.2005 n. 19519). Peraltro, a risolvere la questione, ai fini della sospensione, sono intervenute le S.U. che, con sentenza 27.2.2007 n. 4421, risolvendo il contrasto sul punto, hanno statuito che "Al Giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea non e' consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio di impugnazione, ex articolo 1137 cod. civ., della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto",

Nessuna violazione, pertanto, e' imputabile al Giudice di merito.

Per quel che, poi, riguarda la presunta "abnormita' nella liquidazione delle spese giudiziali, il motivo e' inammissibile perche' generico sotto molteplici profili: a) per non essere stato proposto in termini "corretti" b) per non avere la ricorrente fornito una precisa indicazione della erroneita' della liquidazione, nel suo complesso, e delle singole poste; c) per non avere indicato quale sarebbe stata la corretta liquidazione.

Infatti, in sede di ricorso per Cassazione la determinazione del Giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali puo' essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso Giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal Giudice, e' da qualificarsi generico, con derivante inammissibilita' dell'inerente motivo (Cass. 27.10.2005 n. 20904).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 700,00, di cui euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.


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