Interessi ultralegali e clausole uso piazza

Interessi pattuiti in misura maggiore da quella legale. Le parti di un rapporto bancario possono per legge pattuire interessi, corrispettivi, superiori a quelli legali.

Gli interessi ultralegali sono interessi pattuiti in misura maggiore da quella legale. Le parti di un rapporto bancario possono per legge pattuire interessi, corrispettivi, superiori a quelli legali. Esistono però due importanti limitazioni a questa possibilità.

Interessi ultralegali senza pattuizione scritta

La prima è dettata dall’art. 1815 c.c., che sancisce la nullità degli interessi superiori al tasso di usura e di cui si rimanda al relativo paragrafo di questa guida, e l’altra dall’art. 1284 terzo comma che stabilisce la necessità che detti interessi ultra legali siano pattuiti in forma scritta e che in mancanza si applica l’interesse nella misura legale. Si tratta di una forma ad substantiam (ovvero prevista a pena di nullità). La giurisprudenza ha in parte attenuato il rigore di questa disposizione statuendo che se una parte paga spontaneamente interessi ultralegali, anche se pattuiti (in base a clausola nulla) non ha diritto di ripeterli. Per arrivare a tale conclusione la giurisprudenza ha parificato il pagamento all’adempimento di un’obbligazione naturale (Cass. 25/1/2000, n. 819). Inoltre, sempre attenuando il rigore della norma, la Giurisprudenza della Cassazione non ha considerato le clausole di interessi in misura ultra legale come clausole vessatorie(Cass. 25/08/92, n. 9839 e Cass. 3/4/1991, n. 3475.). Quindi il Cliente di una Banca che si accorge che la Banca gli sta applicando interessi ultralegali può rivolgersi a 101professionisti.it perchè esamini il contratto per verificare che la pattuizione sia o meno corretta. Nel primo caso il Cliente potrà legittimamente rifiutarsi di pagare tali interessi, in quanto sarà solo debitore degli interessi in misura legale.
Il Cliente deve subito rivolgersi ad un consulente perché una volta pagati gli interessi ultralegali non potrà più richiederli indietro, anche se sono stati calcolati illegittimamente.
A tale proposito, però, va detto che ci sono state sentenze difformi dalla Cassazione sopra citata che non hanno ritenuto il pagamento di interessi ultralegali come obbligazioni naturali (Corte d’Appello di Lecce n. 528 del 22/10/2001).

Interessi ultralegali che fanno riferimento a documenti esterni al contratto

Una delle problematiche più dibattute in dottrina e giurisprudenza è quella relativa alla validità di clausole che stabiliscono interessi ultra legali rinviando ad altri documenti e/o elementi esterni al contratto per la loro determinazione. La più comune era quella che rinviava per la determinazione del tasso d’interesse, alle condizioni usualmente praticate dagli Istituti di credito sulla piazza (c.d. clausole interessi uso piazza). La prima giurisprudenza di legittimità ammetteva la validità di tali clausole, anche se alcuni Tribunali di merito ne sancivano la nullità. La legittimità della clausola veniva giustificata sulla base dell’art. 1825 c.c., che regola i contratti di conto corrente e stabilisce che “sulla rimessa decorrono interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi o in mancanza quella legale”. Successivamente è intervenuta una modifica legislativa a seguito della quale è mutato anche l’orientamento della Cassazione. L’art. 117 del T.U. in materia bancaria (D.Lgs n. 385 del 1993) confermando quanto già stabilito dalla legge n. 154 del 1992 ha disposto l’obbligatorietà dell’indicazione nei contratti bancari dell’interesse e delle altre condizioni praticate, sancendo la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi e prevedendo, per l’inosservanza della norma, un meccanismo di integrazione contrattuale, che mira a sanzionare la condotta scorretta degli istituti. La giurisprudenza, quindi, sulla scorta del nuovo dettato normativo, ha sancito che le clausole di rinvio ad elementi estrinseci del contratto sono valide solo se ancorate a parametri oggettivi e determinabili, sancendo la nullità del rinvio agli usi piazza degli istituti, quando gli stessi non siano oggettivamente determinabili (cosa che avviene inevitabilmente, considerato che, altrimenti, tale cartello sarebbe in contrasto con la normativa antitrust) (Cass. 18/5/1996 n. 4605, Cass. 29/11/1996, n. 10657, Trib. Milano 5/8/2003 e App. Lecce 22/10/2001). Qualora il Cliente leggendo il contratto di mutuo o di conto corrente si renda conto che gli interessi sono convenuti facendo riferimento a documenti esterni al contratto, può rivolgersi a 101professionisti.it perché verifichi l’eventuale nullità di tali pattuizioni. In tal caso si potrà agire in giudizio per far dichiarare l’insussistenza del credito vantato dalla banca o si potrà fare opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo l’illegittimità del rinvio a tali documenti esterni.

Il c.d. jus variandi nei rapporti bancari

Sempre sulla base della disposizione dell’art. 1284 c.c. la giurisprudenza ha sancito la nullità delle clausole che permettono di variare a totale discrezione della banca gli interessi o le altre condizioni contrattuali (Cass. 18/6/1992 n. 7547). Tuttavia anche su questo delicato punto controverso è intervenuto il legislatore con due successive disposizioni. La prima è l’art. 118 del D. Lgs. 385 del 1993 che prevede la possibilità eccezionale per gli istituti di credito di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali, in senso sfavorevole, sussistendo determinate condizioni e prevedendo la possibilità per il cliente di recedere senza penalità e con l’applicazione delle condizioni preesistenti. Dispone l’art. 118 che “se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall’effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate”.

Successivamente l’art. 1469 bis introdotto dalla L. 6/2/1996, n. 52, norma successiva e prevalente su quella precedentemente esaminata, statuisce che qualora il contratto abbia per oggetto la prestazione di servizi finanziari “il professionista può modificare, senza preavviso, sempre che ci sia giustificato motivo, in deroga ai numeri 12 e 13 dello terzo comma, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto”.

Il Cliente, quindi, deve sempre leggere in modo accurato gli estratti conto della banca, con particolare riferimento alle disposizioni riassuntive che sono riportate in calce, e qualora si renda conto che il contratto è stato modificato in senso peggiorativo, può recarsi allo sportello per rinegoziare il suo contratto o recedere pretendendo che la liquidazione sia effettuata alle condizioni precedentemente in vigore. Qualora si senta impreparato per questo può contattare 101professionisti per una consulenza sull’estratto conto e per l’assistenza nelle negoziazioni con la banca. Si è rivolta allo nostro staff di avvocati una signora correntista di una banca, la quale aveva esercitato il diritto di recesso a seguito dell’avvenuta modifica in senso peggiorativo delle condizioni contrattuali, effettuata dalla banca. Quest’ultima aveva addebitato alla cliente una voce per spese, non corrispondenti a servizi effettivamente prestati. Andando in causa gli avvocati di 101 hanno sostenuto che una tale clausola doveva considerarsi vessatoria e contraria alla normativa di diritto bancario, in particolare agli artt. 117 e 118 del D. Lgs 1993 n. 385 e all’art. 1469 bis del c.c... Infatti ai sensi dell’art. 117 la banca può variare unilateralmente le condizioni contrattuali, ma deve permettere al consumatore la possibilità di recedere entro 15 giorni alle condizioni precedentemente praticate. L’art. 1469 bis aggiunge che il professionista (in questo caso la banca) oltre al diritto di recesso da riconoscere al consumatore, può modificare le condizioni contrattuali solo se ricorre un giustificato motivo. Infine ai sensi dell’art. 118 T.U.B. il recesso del consumatore (cliente della banca) non può essere sottoposto ad alcuna penale. Il Tribunale applicando le norme sopra citate ha dato ragione alla signora, in quanto ha ritenuto che la clausola, che prevedeva l’obbligo del cliente di corrispondere una somma di denaro a titolo di commissione richiesta estinzione conto, fosse vessatoria perché limitativa del diritto di recesso e contraria all’art. 118 T.U.B. perché di fatto costituiva una caparra penitenziale idonea a sanzionare il recesso.


INDICE
DELLA GUIDA IN Bancario

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3798 UTENTI