In tema di reati edilizi, la circostanza della convivenza in rapporto di coniugio con il proprietario esclusivo di immobile sottostante quello oggetto dei lavori abusivi non è idonea a determinare la qualità di parte danneggiata

In tema di reati edilizi, la circostanza della convivenza in rapporto di coniugio con il proprietario esclusivo di immobile sottostante quello oggetto dei lavori abusivi non è idonea a determinare la qualità di parte danneggiata, stante la non configurabilità dell'interesse concreto ed attuale richiesto per potere esercitare l'azione civile nel processo penale. Nella specie l'assenza di tale qualità in capo a magistrato ha determinato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione, invocata dal ricorrente, dei criteri di competenza dell'art. 11 cod. proc. pen.(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 6 febbraio 2008, n. 5818).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PU. EL., N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 24/05/2007 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. NUZZO LAURENZA;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Lubis Giuseppe di Roma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2.5.2007 il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, su richiesta del P.M., convertiva, da probatorio in preventivo, il sequestro cui era stato sottoposto il manufatto abusivo riguardante una tettoia realizzata sul terrazzo del piano attico di un immobile, sito in (OMESSO), manufatto per il quale Pu. El. era stata rinviata a giudizio per violazioni edilizie e delitto di falso.

Avverso detto provvedimento proponeva istanza di riesame l'imputata deducendo l'illegittimita' dell'impugnato decreto, emesso in violazione dell'articolo 11 c.p.p. da giudice funzionalmente incompetente in quanto ulteriore parte offesa nel procedimento penale in questione sarebbe stata la moglie convivente (Dr. Fi.) dell'Avv. Ad., magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria. Con ordinanza 24.5.2007 il Tribunale rigettava l'istanza di riesame confermando il provvedimento di sequestro preventivo.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Pu. deducendo:

la violazione dell'articolo 11 c.p.p. e delle norme di cui alla Legge n. 848 del 1955, articolo 6, articolo 178 c.p.p., lettera a) b) c) e articolo 606 c.p.p., lettera b) c) e), avendo il Tribunale del riesame escluso che rivestisse la qualita' di parte offesa anche il magistrato Dr. Fi., coniuge convivente dell'avv. Ad. cui formalmente tale qualita' era stata riconosciuta nel decreto di rinvio a giudizio della indagata, in quanto residente nell'appartamento sottostante a quello interessato dai lavori edilizi abusivi effettuati dalla Pu.; sul punto aveva affermato il Tribunale che il mero rapporto di coniugio ovvero la comune residenza tra i coniugi non poteva, di per se', determinare l'operativita' dell'articolo 11 c.p.p., tenuto conto anche che l'appartamento in relazione al quale era stato avviato il procedimento penale, "risultava essere stato acquistato dall'Avv. Ad. in regime di separazione dei beni". Tale statuizione comportava che il coniuge convivente col marito e con lui residente sarebbe illegittimamente privato di qualsiasi diritto connesso con lo status di residente (ricorso possessorio, denuncia di nuova opera o danno temuto). Rilevava, inoltre, la ricorrente che, benche' all'udienza del 4.4.2007 la causa fosse stata rinviata al 6.6.2007, su istanza del P.M. che aveva chiesto termine per esaminare la eccezione di nullita' degli atti per violazione delle norme sulla competenza, il provvedimento impugnato era stato emesso anticipatamente, in data 24.5.2007, senza la preventiva decisione su detta eccezione e sulla richiesta di prova testimoniale (depositata il 14.3.2007), diretta ad accertare l'estraneita' della Pu. ai fatti di causa, in violazione anche dell'articolo 178 c.p.p., lettera a) b) c). La ricorrente concludeva, quindi, per la declaratoria di nullita' degli atti relativi al procedimento a carico della Pu. e per la remissione degli atti stessi al giudice competente a decidere le cause in cui sia parte offesa un magistrato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' infondato e va, quindi, respinto. L'ordinanza impugnata e' da ritenersi congruamente e logicamente motivata laddove la qualita' di danneggiato per il reato di abuso edilizio in questione e' stata formalmente riconosciuta solo al proprietario esclusivo dell'appartamento sottostante a quello dell'indagata e non anche al coniuge convivente del proprietario stesso e con lui residente, mentre la parte offesa per detto reato, e' stata correttamente individuata nel Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Calabria, atteso che nell'ente pubblico e' identificabile la titolarita' dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice relativa alle violazioni urbanistico-edilizie.

Come evidenziato nel provvedimento impugnato la formale assunzione di parte danneggiata, nella specie, va correlata alla lesione al diritto di proprieta' che solo l'Avv. Ad. avrebbe subito, quale titolare esclusivo del diritto di proprieta' su detto appartamento, in conseguenza dall'illecito edilizio posto in essere dalla Pu., non rilevando, peraltro, il mero rapporto di coniugio ovvero di comune residenza tra i coniugi conviventi. Al coniuge dell'Avv. Ad. non puo', invero, riconoscersi la qualita' di parte danneggiata, tenuto conto, fra l'altro, dell'interesse "concreto ed attuale" richiesto dall'articolo 74 c.p.p., per poter esercitare l'azione civile nel processo penale (V. Cass. n. 6848/91; n. 9475/97), non configurabile, nella specie, in relazione a situazioni di tutela diverse dal diritto di proprieta', prospettate dal ricorrente in via del tutto ipotetica ed astratta. Va, di conseguenza, ribadita l'insussistenza della violazione relativa all'articolo 11 c.p.p., dovendosi escludere che il magistrato appartenente all'ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e coniuge dell'Avv. Ad., potesse assumere formalmente la qualita' di persona offesa o danneggiata dal reato, condizione cui e' subordinata l'operativita' della norma stessa. Si osserva poi che, rilevando per l'adozione della misura cautelare reale, solo la valutazione del giudice sul "fumus delicti" e sul rapporto di pertinenza dei beni sequestrati col reato configurato, indipendentemente dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputata, la stessa non ha motivo di dolersi della mancata statuizione sulla prova testimoniale richiesta. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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