Vorrei staccarmi dal riscaldamento condominiale e optare per il sistema autonomo. L'amministratrice ...

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Quesito risolto:
Vorrei staccarmi dal riscaldamento condominiale e optare per il sistema autonomo. L'amministratrice del condominio (a Roma) mi rinvia all'art.-- del regolamento di condominio che stabilisce:"Le spese per la manutenzione dell'impianto comune del riscaldamento, nonché le spese di esercizio sono ripartite, senza facoltà di sottrarvisi rinunciando al riscaldamento, fra i condomini i cui alloggi e locali partecipino al medesimo impianto, con criteri di ripartizione che saranno stabiliti dall'assemblea e risultino da apposita tabella, che farà parte integrante del regolamento di condominio." In pratica, se capisco bene, dovrei pagare il riscaldamento condominiale anche se non ne usufruisco. E' possibile sia questa la regola? Attendo il preventivo per la Vs. consulenza. Grazie! ---- Masini
Inviato: 3304 giorni fa
Materia: Condominio
Pubblicato il: 26/05/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3303 giorni fa
Consulenza n° -----
Gentile Cliente,
faccio seguito alla Sua richiesta di consulenza con la quale mi rappresentava l'intenzione di staccarsi dal riscaldamento condominiale per optare verso un sistema di riscaldamento autonomo. A tal proposito l'amministratrice del condominio l'avrebbe rinviata all'art.-- del regolamento di condominio secondo cui: "le spese per la manutenzione dell'impianto comune del riscaldamento, nonché le spese di esercizio sono ripartite, senza facoltà di sottrarvisi rinunciando al riscaldamento, fra i condomini i cui alloggi e locali partecipino al medesimo impianto, con criteri di ripartizione che saranno stabiliti dall'assemblea e risultino da apposita tabella, che farà parte integrante del regolamento di condominio".
In altri termini, secondo la prospettazione dell'amministratore di condominio, Lei sarebbe tenuta al pagamento del riscaldamento condominiale anche se non ne usufruisse.
Al fine di fornire una risposta al quesito che mi pone occorre passare in rassegna l'art. ---- c.c., secondo cui “il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Già tale norma induce a ritenere non dovute le spese per la messa in funzione (carburante) del servizio di riscaldamento.
A tale conclusione peraltro era già arrivata la giurisprudenza precedente alla modifica dell'art. ---- c.c. riportato sopra. Così Cassazione civile, sez. II, sentenza --.--.---- n° ---- ha ribadito recenti e costanti orientamenti secondo cui “il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condòmini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini” (Cass. civ., sez. VI, sentenza n. ----/----).
Conformandosi a tale orientamento, la sentenza dell'aprile ---- pone l'accento sulle novità in materia introdotte con la L. ---/---- evidenziando che “[.], un orientamento giurisprudenziale che ha assunto, adesso, veste di diritto positivo in ragione del quarto comma del nuovo art. ---- c.c. [.] il quale, ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condòmini”.
“In altri termini, e in sintesi, [.], continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio [.] perché se il costo di esercizio dell'impianto (rappresentato anche dall'acquisto di carburante necessario per l'esercizio dell'impianto) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non sarebbe posta a carico del condomino distaccante, gli altri condòmini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante al condomino distaccato”.
Giova anche sottolineare come il condomino distaccante, prima di operare materialmente il distacco, sia tenuto a formalizzare la sua intenzione poiché ex art. ---- c.c. “[.] il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni [.]”. “In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea”.
E' fuor di dubbio che l'intervento sull'impianto di riscaldamento possa recare un pregiudizio “notevole o trascurabile” e da ciò l'esigenza della preventiva informazione al condominio.
Tuttavia, poiché il quarto comma del novellato art. ---- c.c. non è rientrante tra le norme inderogabili richiamate all'art. ---- c.c., non è escluso che i partecipanti al condominio possano in via convenzionale concludere accordi che consentano comunque il distacco, anche in presenza di aggravi, addivenendo anche alla determinazione della partecipazione del distaccante alle spese di gestione.
Peraltro è intervenuta recentemente una ordinanza del Tribunale di Torino (-- gennaio ----) che ha applicato le nuove disposizioni dettate dal quarto comma dell'art. ---- c.c.,autorizzando il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato richiesto dal condomino, all'esito della verifica circa l'assenza di eventuali pregiudizi per gli altri condomini.
Il Tribunale piemontese si è pronunciato sulla richiesta di distacco dall'impianto centralizzato avanzata dal condomino, in attuazione della nuova disposizione codicistica citata, che consente di staccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale,se da esso non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il Condominio si era opposto, rilevando che il distacco era vietato dal regolamento condominiale di natura contrattuale, e che, inoltre, lo stesso era da ritenersi contrario alla normativa regionale, che impone l'obbligo d'impianti centralizzati negli edifici composti da più di - unità immobiliari.
Il Giudice ha accolto la domanda del condomino, subordinando il distacco richiesto all'accertamento delle condizioni richieste dall'art. ----, comma -, c.c. per poter rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento ("se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini").
Sicchè ritengo che, sulla base delle osservazioni sopra esposte, la posizione del'amministrazione condominiale sia assolutamente non condivisibile; l'unica precauzione è quella di informare il condominio della sua intenzione e, ove possibile, supportare la sua scelta da una relazione tecnica che illustri l'assenza di problematiche per il condominio.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti od integrazioni, porgo distinti saluti.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3303 giorni fa
Egregio Avvocato, in conclusione, se ho capito bene, distaccandomi dall'impianto condominiale sarei tenuta soltanto al pagamento della quota per la manutenzione straordinaria ma non alle spese di funzionamento (carburante) e di normale esercizio. È così?
Grazie
---- Masini
 
Il Professionista ha risposto: 3302 giorni fa
Esatto.

RG

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