Funzioni dell'Agenzia delle Entrate nell'attività di riscossione

Il braccio operativo attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate svolge le funzioni di riscossione.

L’art. 3 c. 1 D.L. 203/2005 ha soppresso, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il sistema di affidamento in concessione della riscossione, e le relative funzioni sono state attribuite direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Il titolare del servizio di riscossione dei tributi svolge una mansione pubblica, alla stregua di organismo privato incaricato di un pubblico servizio che si propone, nei confronti del cittadino, come vero e proprio ufficio pubblico ed esercita poteri coercitivi – al medesimo traslati – in posizione di supremazia. L’organizzazione del servizio di riscossione deve, secondo la previsione dell’art. 2 del d.lg. 112/1999, essere articolata per ambiti territoriali, conferiti in gestione ad un agente.

Il braccio operativo attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate svolge le funzioni di riscossione è la società Equitalia Spa ed alle società dalla stesse partecipate alle quali viene attribuita la qualifica di “agenti della riscossione”. La norma, nel riconoscere i poteri di accesso alle varie banche dati ai suddetti “agenti”, pone due diversi limiti, uno di carattere teleologico, l’atro di tipo soggettivo.

In primo luogo, l’accesso alla varie banche dati dell’Anagrafe tributarie ed alla banche dati collegate (PRA, INPS, INAIL, catasto, ecc.) deve avvenire ai soli fini della riscossione delle imposte (limite di carattere teleologico) e, in secondo luogo, è necessaria l’autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti di riscossione (limite di tipo soggettivo).

Come chiarito con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 4 agosto 2006, n. 28, paragrafo 16, i dati che possono essere utilizzati ai fini della riscossione tramite ruolo sono quelli che “le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria”. Notevolmente più ampie le facoltà riconosciute dal successivo comma 26, articolo 35, a tenore del quale “Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni”. In proposito, la circolare ha posto l’accento sull’identità di fini che deve indurre gli agenti della riscossione a richiedere l’accesso.

La procedura è descritta, invece, dalla norma che prevede un’apposita richiesta – da presentare anche in via telematica – e la facoltà di prendere visione, di estrarre copia, analogamente a quanto previsto dall’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti amministrativi; a tali facoltà va, poi, aggiunta quella di ottenere certificazioni in carta libera.

A sua volta, il comma 26-bis), inserito in sede di conversione, reca una disposizione di chiusura, con cui si demanda all’Agenzia delle entrate di individuare in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione a cui è consentito l’accesso ai dati.

E’ opportuno ricordare che il legislatore aveva già previsto un’ipotesi di accesso gratuito ai dati contenuti nel Pubblico registro automobilistico, da parte dei soggetti incaricati del servizio nazionale della riscossione.

Dispone, infatti, l’articolo 7, comma 3, secondo periodo, legge 9 luglio 1990, n. 187, modificato a opera del comma 41-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito in sede di conversione dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: “È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico”.

Anche in questo caso, la gratuità è limitata ai soli casi in cui l’erogazione dei dati sia necessaria per lo svolgimento dell’attività di riscossione.

Peraltro, l'articolo 2 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, tra le altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, ha inserito anche la novella riguardante la possibilità che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate d'ora in poi possano giocare d'anticipo. Infatti sino all'entrata in vigore della norma in esame gli uffici dell'Agenzia delle Entrate avevano facoltà di procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei contribuenti successivamente alla presentazione delle stesse: tra i controlli da eseguire, tanto sul versante dell'Iva quanto delle imposte dirette, quello concernente la verifica della rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte. Per l'Iva si risolvono nel monitoraggio di quanto versato a titolo di acconto e di conguaglio nonché da liquidazioni periodiche, mentre ai fini delle imposte dirette il controllo riguarda la tempestività dei versamenti in acconto e a saldo nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Con il decreto legge in parola, invece, viene data facoltà agli uffici di procedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle somme dovute, laddove venga ravvisato, per espressa previsione normativa, un pericolo per la riscossione.

Cosa si intenda per «pericolo per la riscossione» non è ancora chiaro: non esiste in tal senso una nozione scolpita nell'ordinamento, per cui si può ragionevolmente essere indotti a non attribuire all'accezione utilizzata dal legislatore la valenza di presupposto legittimante l'esercizio del controllo.

Anzi, attesa la discrezionalità assoluta che permea l'esercizio dei poteri di controllo ordinariamente riconosciuti all'amministrazione finanziaria, si ritiene che detto «pericolo»  sia valutato in modo affatto discrezionale dalla stessa.

La norma si limita a contemplare l'esecuzione del controllo, per cui non è certo che si tratti di un riscontro effettuato automaticamente dall'ufficio oppure se quest'ultimo richiederà al contribuente l'esibizione della documentazione attestante il versamento: la circostanza, però, che vengano implementati gli articoli di legge che disciplinano la liquidazione delle imposte, tanto ai fini dell'Iva quanto delle imposte dirette, fa pensare che potrebbe essere previsto un automatismo alla luce delle informazioni provenienti per ciascun contribuente dalla struttura di gestione che presiede al monitoraggio dei flussi dei versamenti e delle compensazioni di imposte, contributi e ritenute.

In ogni caso, si tratta di un compito improbo: tanto per fare l'esempio del controllo degli acconti sul versante delle imposte sui redditi, non è affatto detto che gli uffici dell'agenzia riescano a essere efficaci atteso che, in materia, il contribuente ha la possibilità di determinare l'acconto sia col metodo «storico» sia con quello «previsionale».

Se il contribuente ha fatto ricorso al primo metodo, e dunque ha calcolato l'acconto sulla base delle imposte dovute per l'anno precedente, allora il controllo riguardo la tempestività e la congruità dei versamenti può avere un senso: diversamente, nel caso in cui il contribuente avesse fatto ricorso al metodo «previsionale», e quindi avesse calcolato l'acconto sulla base della previsione del conseguimento di redditi inferiori per l'anno in corso, il controllo non avrebbe senso se non limitatamente al riscontro della sola tempestività ma non certo della congruità dell'importo stesso.

Piuttosto, un impatto certo delle disposizioni in esame lo si avrà con riguardo alla fruibilità del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, se solo si considera che questo strumento viene utilizzato dai contribuenti anche per fare fronte alla temporanea indisponibilità di liquidità alle scadenze previste per legge.

Non è infrequente, anche in considerazione della situazione economica nazionale, il caso di contribuenti che differiscono il versamento della seconda o unica rata di acconto di novembre, per corrispondere le somme dovute, ovviamente corredate tramite ravvedimento operoso della sanzione ridotta e degli interessi nei termini di legge, alla scadenza per il versamento dei saldi, quindi a giugno. Peraltro, come noto, il contribuente può accedere all'istituto del ravvedimento operoso  a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali abbia avuto formale conoscenza. Quindi, in caso di attivazione del monitoraggio dei flussi fiscali in tempo reale, non sarebbe più possibile accedere per il contribuente a questo istituto.

Non resterebbe, quindi, per il contribuente che attendere l'esito del controllo in tempo reale, e fruire della agevolazione ravvisabile nella definizione a un terzo delle sanzioni se il contribuente provvede al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'agenzia.



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