Equitalia non può iscrivere l'ipoteca se il debito del contribuente non supera il limite degli 8000 euro

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Né a diversa conclusione può indurre l'art. 3, comma 2 ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 12 aprile 2012, n. 5771



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.

Dott. PREDEN Roberto - Presidente Sez.

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS) nello studio dell'avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS) srl;

- intimata -

per la cassazione della sentenza n. 145/01/09, depositata il 30/1/2009 dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/4/2012 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l'avv. (OMISSIS);

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che con ricorso del 2/10/2006 la srl La Colonna ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata su due terreni di sua proprieta' in conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale per complessivi euro 2.028,66, dovuti a titolo di contributi per opere irrigue realizzate dal (OMISSIS) negli anni 2000/2003;

che costituitasi la (OMISSIS), il giudice adito ha pronunciato l'annullamento dell'iscrizione per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 76, secondo il quale il concessionario non poteva procedere alla espropriazione immobiliare se l'importo del credito non superava gli ottomila Euro;

che la (OMISSIS) si e' gravata alla Commissione Regionale che ha, pero', rigettato l'appello perche' "nessun precetto legislativo e(ra) stato adempiuto dal concessionario sia in ordine al valore indicato dall'articolo 76, sia in relazione agli articoli 50 e 77", il primo dei quali stabiliva che in caso di mancato inizio dell'espropriazione entro un anno dalla consegna della cartella di pagamento, il concessionario doveva procedere alla previa notificazione di un'intimazione ad adempiere; che la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 2 e 19, nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 50, 76 e 77, in quanto la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, perche' avrebbe dovuto "limitarsi alle vicende del rapporto tributario ed alla attitudine, efficacia ed esecutivita' dei titoli (ad essa) sottesi... e cio' in quanto la fase di esecuzione forzata (ipotetica ed eventuale) e le correlative opposizioni ed anche le domande di riduzione o restrizione dell'ipoteca rientra(va)no nella giurisdizione e competenza della magistratura ordinaria"; che con il secondo motivo la ricorrente ha nuovamente dedotto la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 50, 76 e 77, in quanto la Commissione Regionale non aveva considerato che decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla consegna della cartella esattoriale, il concessionario non aveva bisogno di notificare nessuna intimazione per procedere all'iscrizione ipotecaria, che non costituiva un atto della espropriazione, ma una semplice "forma di cautela, con garanzia reale del credito erariale, cui risultava per cio' solo inapplicabile sia il limite di valore contenuto nell'articolo 76 che l'obbligo preliminare previsto dall'articolo 50; che la srl La Colonna non ha svolto attivita' difensiva; che il primo motivo e' inammissibile, in quanto pronunciando l'annullamento della ipoteca, la Commissione Provinciale ha implicitamente riconosciuto di avere giurisdizione al riguardo;

che non avendo proposto appello sul punto ed essendosi percio' formato il giudicato interno su di esso, la spa (OMISSIS) non puo' pretendere di rimetterlo nuovamente in discussione;

che a proposito del secondo motivo giova ricordare che il sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 76 e 77, e' stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un'autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l'ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata;

che a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d'impedire l'iscrizione dell'ipoteca per importi inferiori agli ottomila euro che, com'e' noto, rappresentavano per l'agente della riscossione la soglia minima della espropriazione immobiliare; che chiamate a pronunciarsi sul punto, queste Sezioni Unite hanno privilegiato la seconda lettura, riconoscendo, nel solco della precedente giurisprudenza, che al pari del fermo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 86, (su cui v. C. Cass. n. 2053 del 2006), anche l'ipoteca di cui all'articolo 77 del medesimo decreto costituiva un atto preordinato all'espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente articolo 76 (C. Cass. 22/2/2010, n. 4077);

che la ricorrente ha chiesto di rimeditare il problema, aggiungendo agli argomenti gia' dibattuti ulteriori considerazioni basate non soltanto sulla portata attribuita alle predette norme dalla Relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, dal rappresentante del Governo in risposta ad un'interrogazione parlamentare e dall'Agenzia delle Entrate in due circolari, ma anche, e soprattutto, sul tenore letterale del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, articolo 3, comma 2 ter, convertito dalla Legge n. 73 del 2010, che aveva si vietato d'iscrivere ipoteca per crediti minori di ottomila euro, ma soltanto "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" confermando cosi' che per il periodo pregresso non esisteva nessun limite di valore per l'iscrizione; che neppure tali considerazioni appaiono decisive, perche' quello che conta ai fini dell'interpretazione di un atto normativo non e' l'intenzione del Legislatore (C. Cass. n. 2454 del 1983) o la lettura fattane da ministeri od altri enti, ma la volonta' oggettiva della legge (C. Cass. n. 3550 del 1988) quale risultante dal suo dato letterale, che nel caso di specie depone, per l'appunto, nel senso della non iscrivibilita' dell'ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;

che per valere come smentita della predetta interpretazione, il Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3, comma 2 ter, avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioe', che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe piu' stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;

che il Decreto Legge succitato non ha, pero', detto nulla di simile, in quanto non ha fatto cenno al predetto collegamento, ma si e' limitato a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni dell'ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all'epoca previsto per l'espropriazione, non puo' essere per cio' solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato;

che in applicazione del principio stabilito da C. Cass. n. 4077 del 2010, che il Collegio condivide e ribadisce, deve quindi affermarsi che bene ha fatto il giudice a quo a confermare l'annullamento dell'ipoteca perche' iscritta per un credito di appena 2.028,66 Euro;

che trattandosi di statuizione da sola sufficiente a giustificare la decisione impugnata, non occorre passare all'esame della doglianza concernente l'inapplicabilita' dell'articolo 50, che anche ove fondata non potrebbe giammai condurre alla cassazione della pronuncia in esame;

che non occorre nemmeno provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attivita' difensiva da parte della srl La Colonna.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

 

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