Raccolta norme sulla riscossione

DPR n. 602/1973

Testo unico in materia di riscossione

 

Raccolta norme sulla riscossione

Articolo 1 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione)

Titolo:
Modalita' di riscossione.
 
Testo: in vigore dal 01/01/1974 
 
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:                                
a) ritenuta diretta;                                                          
b)  versamenti diretti  del  contribuente  all'esattoria  e  alle  sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato;                                            

c) iscrizione nei ruoli. 

 

Articolo 2 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione)

Titolo:
Riscossione per ritenuta diretta.
 
Testo: in vigore dal 01/01/1974 
Le  imposte sono  pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge  e
secondo  le modalita'  previste dalle norme sulla contabilita' generale  dello

Stato.       

 

 

Articolo 3 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione)

Titolo:
Riscossione mediante versamenti diretti.
 
Testo: in vigore dal 01/01/2001 
       modificato da:  L del 23/12/2000 n. 388  art. 34  
 
Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:                     
1)  le ritenute  alla fonte effettuate,  a norma degli articoli 23, 24, 25, 25
bis  e 28  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600,   da  parte   di  soggetti  diversi  da  quelli  indicati nel primo comma
dell'art.  29 del  predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del
presente articolo;                                                            
2)  (soppresso);                                                              
3) l'imposta    sul    reddito    delle  persone giuridiche, nonche' l'imposta
sostitutiva di   cui   all'articolo   16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato   con   decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;                      
4)  (soppresso);                                                              
5)  le    ritenute  alla  fonte  sui dividendi   a norma  degli articoli  27 e
73  del  decreto indicato  al n.  1);                                         
6)  l'imposta   locale   sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale
dei   soggetti   all'imposta    sul reddito   delle   persone giuridiche   che
si avvalgono  della   facolta' di approvare  il   bilancio, a  norma  di leggi
speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.               
Sono   riscosse  mediante   versamento  diretto  alle  sezioni  di   tesoreria
provinciale dello Stato:                                                      
a)  le ritenute  operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati,  del
Senato  e della  Corte costituzionale a norma dell'art.  29,  commi  quarto  e
quinto, del decreto indicato al primo comma, n.1);                            
b) le   ritenute   operate   ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto
indicato al primo comma, numero 1);                                           
c) l'imposta    sul    reddito    delle    persone fisiche dovuta in base alla
dichiarazione annuale,   nonche'   l'imposta   sostitutiva di cui all'articolo
16-bis del   testo   unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della    Repubblica    22    dicembre   1986, n. 917, ad esclusione
dell'imposta applicabile   sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi
dell'articolo 16 del medesimo decreto;                                        
d)  le ritenute  alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art.  26, comma
1,   del decreto  indicato al n.  1), maturati nel periodo d'imposta ancorche'
non corrisposti;                                                              
e)  le ritenute  alla fonte  sui redditi di cui  all'art.  26,  comma  2,  del
decreto   indicato  al   n.  1),  maturati nel periodo d'imposta ancorche' non
corrisposti;                                                                  
f) le   ritenute   sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del
decreto indicato   nel   numero   1,   ivi compresa la somma dovuta in caso di
anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.                        
g)  le ritenute  alla fonte  sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato
al   n.  1),   maturati  nel  periodo  d'imposta  ancorche'  non  corrisposti;
h)  le ritenute  alla fonte  operate dalle aziende di credito e dagli istituti
di credito a norma dell'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;               
h-bis) le   ritenute   operate   dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.     
 

Articolo 3 bis del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione)

Titolo:
Versamento diretto dell'Irpef.
 
Testo: in vigore dal 17/04/1977 
       modificato da:  L del 13/04/1977 n. 114  art. 27  
 
Il   versamento  dell'Irpef,   di  cui  alla  lettera  c)  del  secondo  comma
dell'articolo   precedente,   deve   effettuarsi  alle  sezioni  di  tesoreria
provinciale  dello Stato  mediante delega irrevocabile del contribuente ad una
delle    aziende   di   credito  di  cui  all'art.   54  del  regolamento  per
l'amministrazione  del patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato,
approvato   con  regio   decreto  23  maggio  1924,  n.   827,   e  successive
modificazioni.   La  delega   puo'  essere  conferita anche ad una delle casse
rurali  ed artigiane  di cui  al  regio  decreto  26  agosto  1937,  n.  1706,
modificato   con  la   L.  4  agosto 1955,  n.  707,  avente un patrimonio non
inferiore  a lire   cento  milioni.  L'azienda  delegata  deve  rilasciare  al
contribuente  una attestazione  recante l'indicazione dell'importo dell'ordine
di   versamento  e  della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare
il  versamento in  tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno
successivo.     Le   caratteristiche    e    le    modalita'    di    rilascio
dell'attestazione,   nonche'  le  modalita' per l'esecuzione dei versamenti in
tesoreria    e   la    trasmissione   dei   relativi    dati    e    documenti
all'amministrazione   e  per   i relativi controlli sono stabiliti con decreto
del   Ministro  per   le  finanze  di  concerto  con  il   Ministro   per   il
tesoro.                                                                       
Non  si fa  luogo al versamento di cui al precedente comma quando  l'ammontare
del versamento stesso non supera le lire mille.  
 

Articolo 10 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione

Titolo:

Definizioni
 
Testo: in vigore dal 01/07/1999 
       modificato da:  DLG del 26/02/1999 n. 46  art. 2  
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per:                               
  a) "concessionario": il   soggetto   cui   e'   affidato  in  concessione il
servizio di riscossione o il commissario governativo  che gestisce il servizio
stesso;                                                                       
  b) "ruolo": l'elenco dei debitori  e  delle  somme  da  essi  dovute formato
dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. 
     
 
 
 
 

Articolo 11 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione

Titolo:
Oggetto e specie dei ruoli
 
Testo: in vigore dal 01/07/1999 
       modificato da:  DLG del 26/02/1999 n. 46  art. 3  
Note:  Vedi l'art. 38, lettera b), del DLG 26/02/99 n. 46.
 
 1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.          
 2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.                        
 3. I ruoli straordinari sono formati  quando  vi  e'  fondato pericolo per la
riscossione.  
 
Articolo 12 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione
Titolo:
Formazione e contenuto dei ruoli.                                        
(N.D.R.:   Le  disposizioni   di cui   al comma  3 del  presente articolo
si  applicano  ai  ruoli   resi esecutivi a decorrere dal 1 luglio 2001 -
Vedi art. 8, comma 3, DLG 26 gennaio 2001 n. 32).
 
Testo: in vigore dal 01/01/2005 
       modificato da:  L del 30/12/2004 n. 311  art. 1  
 
 1. L'ufficio  competente   forma   ruoli   distinti per ciascuno degli ambiti
territoriali in   cui  i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte
tutte le   somme   dovute   dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in
comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.           
 2.  Con  decreto  del  Ministero delle  finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro,   del  bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i
dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione,
nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale
obbligatorio fra i concessionari.                                             
 3. Nel  ruolo  devono  essere  comunque indicati il numero del codice fiscale
del contribuente,  la  specie  del  ruolo,  la  data  in  cui il ruolo diviene
esecutivo e  il  riferimento  all'eventuale  precedente  atto  di accertamento
ovvero, in  mancanza,  la  motivazione,  anche  sintetica,  della  pretesa; in
difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.              
 4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica,  dal  titolare
dell'ufficio o   da   un  suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene
esecutivo.                              
 
 
Articolo 14 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione
Titolo:
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.
 
Testo: in vigore dal 08/06/1982 
       modificato da:  DPR del 14/04/1982 n. 309  art. 2  
 
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:                                  
a)  le imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-
bis  e 36-ter  del D.P.R.  29 settembre 1973, n.  600, al netto dei versamenti
diretti   risultanti   dalle   attestazioni   allegate   alle   dichiarazioni;
b)  le imposte,   le maggiori imposte e le ritenute alla  fonte  liquidate  in
base ad accertamenti definitivi;                                              
c)   i  redditi   dominicali  dei  terreni  e  i  redditi  agrari  determinati
dall'ufficio in base alle risultanze catastali;                               
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.        
 
 
Articolo 15 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione
Titolo:
Iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
Testo: in vigore dal 01/07/1999 
       modificato da:  DLG del 26/02/1999 n. 46  art. 37  
 
Le imposte,   i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati
dall'ufficio ma   non   ancora  definitivi, nonche' i relativi interessi, sono
iscritti a   titolo   provvisorio   nei   ruoli, dopo la notifica dell'atto di
accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai
maggiori imponibili accertati.                                                
                                                                              
(Comma abrogato)                                                              
                                                                              
Le  disposizioni dei  commi precedenti si applicano anche per  l'iscrizione  a
ruolo   delle  ritenute   alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad
accertamenti non ancora definitivi.         
 
Articolo 15 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione
Titolo:
Dilazione del pagamento.
Testo:
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di 10 stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca (1).
2. [La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva]. (2)
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese (3).
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto
 
Articolo 25 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione
Titolo:

La Cartella di pagamento.

Testo:

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

 

 

Articolo 26 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione
Titolo:

Notificazione della cartella di pagamento.

Testo:

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata

nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.

 
 
Articolo 49 del DPR n. 602/1973 (Testo unico in materia di riscossione

Titolo:

Espropriazione forzata

Testo:

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26.

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

 

 

 

 

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